Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti tra gli altri di:
1) Simeone Luciano n. Napoli il 26.12.1979;
2) Tagliente Carlo n. Ostuni (Br) il 14.12.1978;
3) Tamburrino Antonio n. Parete (Ce) il 26.2.1981;
4) Testini Nicola, n. Andria (Ba) il 25.4.1972;
in ordine: Simeone, Tagliente, Testini
A) al delitto di cui agli articoli 110, 615 c.p., perché in concorso fra loro, il Simeone e il Tagliente quali Carabinieri Scelti in servizio presso la Compagnia Roma Trionfale, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, s’introducevano e si trattenevano illegalmente nell’appartamento sito in Roma, in uso a persona non compiutamente identificata, individuata con il nome di Natalie, e ciò in concorso previo accordo con il Testini, Maresciallo capo in servizio presso lo stesso Comando; fatto commesso in Roma in data compresa fra i giorni 1 e 4 luglio 2009.
B) al delitto di cui agli artt. 110, 317 c.p., perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso previo accordo con il Testini), presentandosi come Carabinieri e così abusando della loro qualità, con la minaccia di gravi conseguenze, costringevano Marrazzo Piero a consegnare loro tre assegni, dell’importo complessivo di 20.000 euro; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
C) al delitto di cui agli artt. 110, 61 n.9, 628 comma 3 n.1) e.p., perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso previo accordo con il Testini) con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, agendo Simeone e Tagliente riuniti tra loro, con modalità intimidatorie, derivanti dalle circostanze e modalità di condotta descritte nei capi che precedono, si impossessavano della somma complessiva in contanti di 5.000 euro, di altrui proprietà; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
D) al delitto di cui agli artt. 110, 61 n.9 c.p., 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990, perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso in previo accordo con il Testini), con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, detenevano illegalmente un quantitativo non esattamente determinato di cocaina; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
E) al delitto di cui agli artt. 110, 615 bis comma 3 c.p., perché in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso in previo accordo con il Testini), con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, mediante l’uso di strumenti di ripresa audio-video, si procuravano indebitamente immagini attinenti alla vita privata di quanti si trovavano all’interno dell’appartamento citato sub A), nel quale abusivamente si erano introdotti, così come descritto in tale capo; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
Tamburrino:
F) al delitto di cui agli artt. 61 n.9, 648 c.p., perché, con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri Roma Trionfale, alla fine di procurare a sé e ai predetti Simeone, Tagliente e Testini un profitto, riceveva, per farne successivo commercio, il video realizzato nelle circostanze del precedente capo E); fatto commesso in Roma in epoca compresa fra i mesi di luglio e ottobre 2009;
G) al delitto di cui all’art. 361 comma 2 c.p., perché, avendo avuto notizia dei reati descritti ai capi A) - E), ometteva di farne denuncia all’Autorità giudiziaria; fatto commesso in Roma in epoca compresa fra i mesi di luglio e ottobre 2009;
OSSERVA
Dalle dichiarazioni finora rese dalle persone informate, da quelle delle persone indagate e dall’esito degli atti di perquisizione e sequestro eseguiti, i fatti possono essere così ricostruiti.
Nei primi giorni del mese di luglio, alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia Carabinieri Roma Trionfale, identificati negli indagati sopra generalizzati, realizzavano un filmato, che ritraeva Piero Marrazzo, mentre si intratteneva con un transessuale all’interno di un’abitazione.
Nel filmato (di cui è stata acquisita copia, probabilmente parziale) si vedono anche della polvere bianca, che, per le caratteristiche, le circostanze e le dichiarazioni rese, consisteva con ogni evidenza in cocaina, nonché un tesserino, sul quale si legge il nome di Marrazzo.
Tale fatto emerge anzitutto dalle dichiarazioni, almeno in parte concordi, rese da alcuni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. In particolare: da SCARFONE Massimiliano, un fotografo al quale si era rivolto il TAMBURRINO, su richiesta dei tre colleghi, perché lo aiutasse a individuare soggetti interessati ad acquistare il filmato; da MASI Domenico e da PIZZUTTI Carmen, rispettivamente titolare e dipendente della società Photo Masi, un’agenzia fotografica di Milano alla quale il video è stato consegnato da TAMBURRINO; dagli stessi indagati, in occasione delle perquisizioni eseguite a loro carico.
Conferma documentale si ricava dal filmato, un esemplare del quale è stato rinvenuto presso la Photo Masi, e da un biglietto ferroviario per la tratta Roma Termini-Milano Centrale, acquistato a mezzo internet da MASI Domenico a nome di TAMBURRINO Antonio, per il giorno 5.10.2009, circostanza nella quale TAMBURRINO consegnò il CD contenente il filmato al titolare della Photo Masi; di tale viaggio riferiscono SCARFONE e PIZZUTTI.
Sempre in base alle dichiarazioni raccolte, le trattative per la vendita del video proseguivano per il tramite dell’agenzia fotografica; a tal fine copia del filmato, secondo quanto riferito dallo SCARFONE, sarebbe stata consegnata a rappresentanti di alcune testate e gruppi editoriali.
Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sopra citate sono sostanzialmente concordi con quanto riferito dai quattro militari quanto alla fase delle trattative di vendita; esse dunque consentono di ricostruire con sicura affidabilità i tentativi fatti dai militari per collocare il video in cambio di un prezzo ingente e i conseguenti trasferimenti del filmato. Sono invece inattendibili le dichiarazioni rese dai Carabinieri in ordine alle circostanze di realizzazione e acquisizione del filmato, che appaiono il risultato di una versione a scopo difensivo. Al riguardo, gli indagati hanno sostenuto che il video sarebbe stato loro consegnato da tale CAFASSO Gianguarino, soggetto a stretto contatto con alcuni transessuali, deceduto per cause naturali nel mese di settembre 2009.
Peraltro, il solo TAGLIENTE aggiunge un particolare ulteriore: secondo le sue parole, nei primi giorni dello scorso mese di luglio, egli stesso e SIMEONE furono avvisati dal CAFASSO che, presso un’abitazione romana, era in corso un festino al quale partecipavano alcuni transessuali. Recatisi sul posto e qualificatisi come Carabinieri, i due entrarono nell’appartamento e con asserito notevole imbarazzo riconobbero il MARRAZZO, il quale chiese di mantenere il riserbo sull’accaduto. Quindi i due militari si sarebbero allontanati, senza avere rinvenuto alcunché d’interesse per un’eventuale indagine penale. Solo in seguito CAFASSO avrebbe consegnato loro un filmato, peraltro realizzato in altra occasione rispetto a quella del loro intervento, come poteva desumersi dalle differenti caratteristiche fisiche del transessuale ritratto nel video.
MARRAZZO esaminato dal pubblico ministero in data 21/10/2009, ha reso dichiarazioni che consentono di pervenire a una precisa ricostruzione delle circostanze in cui il filmato fu realizzato. È appena il caso di osservare che tale ricostruzione è del tutto attendibile anche solo in base ad una valutazione di intrinseca coerenza e logica attendibilità, rispetto alle versioni contraddittorie e riduttive rese dagli indagati. Infatti, in base alle dichiarazioni del teste, può affermarsi che in un giorno dei primi dello scorso luglio, mentre il predetto si tratteneva all’interno di un appartamento in compagnia di tale Natalie, fecero ingresso due uomini che si presentarono come Carabinieri. Gli stessi, con modi palesemente intimidatori, si fecero consegnare dalla parte lesa il portafoglio contenente, oltre a una somma di denaro, i documenti di identità, e chiesero una somma ingente, lasciando intendere, in caso di rifiuto, gravi conseguenze.
La vittima rifiutò di versare denaro contante, ma rilasciò tre assegni, dell’importo complessivo di 20mila euro; peraltro, prima di andare via, i due lasciarono un numero di cellulare, chiedendo di essere contattati, in quanto volevano altri soldi. Aggiunge il MARRAZZO che, una volta recuperato il proprio portafogli, mancava la somma di duemila euro che vi custodiva; inoltre, Natalie appariva contrariata, come se i due si fossero impadroniti anche di una somma ulteriore di tremila euro, che era stata lasciata su un tavolino. Sempre secondo tali dichiarazioni, nella stanza era presente anche della polvere bianca (che, come già detto, è ritratta nel filmato), che il teste identifica come cocaina, pur non avendone fatto uso.
Ulteriore particolare di rilievo, la parte lesa riferisce, in ordine al tesserino, anch’esso ritratto nel video, che non fu lui a collocarlo in quella posizione: deve pertanto ritenersi che il documento fu asportato dai militari, collocato accanto alla polvere, e intenzionalmente filmato. Quanto al video, il teste ha dichiarato di non essersi accorto di essere ripreso, ma ha confermato che il filmato fu realizzato proprio nell’occasione in cui fu sorpreso dai Carabinieri. Infine, questi ultimi sono stati riconosciuti, sia pure con qualche incertezza nelle fotografie appunto del SIMEONE (foto n. 5) e del TAGLIENTE (foto n. 10).
Nei fatti è dato individuare i delitti di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, concussione, rapina aggravata, detenzione aggravata di sostanza stupefacente, interferenza illecita nella vita privata aggravata. Quanto al delitto di cui all’art. 317 c.p., va rilevato come la richiesta di denaro e la conseguente consegna degli assegni, avvenne in una situazione di generale intimidazione, ben espressa dal teste, in cui, peraltro, alla dichiarata qualità di Carabinieri si aggiungeva la presenza di polvere bianca, accanto alla quale, significativamente, come si diceva, fu collocato e ritratto il tesserino di MARRAZZO. In tale conteso il timore di essere arrestato, come dichiarato in sede di esame, assume una notevole valenza.
Quanto alla rapina, la vittima ha dichiarato di non avere rinvenuto più il denaro custodito in quello stesso portafogli che i due militari gli avevano prelevato. Anche la somma lasciata sul tavolino risultava asportata. Considerate le circostanze dei fatti, appare adeguatamente provato che il denaro sia stato asportato dal SIMEONE e dal TAGLIENTE, nell’ambito di un contesto di grave intimidazione, che si pone in termini funzionali rispetto a quella sottrazione. È appena il caso di osservare che a tale contesto di grave abuso è da ricondurre l’ingresso dei militari nell’appartamento, non potendosi riconoscere alcun rilievo, attese le circostanze e le modalità dei fatti, al fatto che fu la Natalie, sul momento, ad aprire la porta.
Quanto infine alla sostanza stupefacente, il MARRAZZO ha dichiarato di essersi accorto "a un certo punto" della polvere; questa non c’era più quando la parte lesa lasciò l’appartamento. A ciò va aggiunto il fatto che la sostanza appare nel video disposta in file ben ordinate e senza sbavature, accanto ad una cannula per l’aspirazione, come a suggerire un’intenzionale messa in scena, effetto reso ancor più evidente, come si diceva, dalla collocazione del tesserino del Marrazzo, che non può ritenersi casuale. Se ne ricavano indizi gravi del fatto che quella sostanza sia stata lì collocata e in seguito asportata proprio dai militari, in quanto strumentale alla ripresa video, che ripetutamente indugia sulla polvere e sul tesserino.
Ciò, del resto, è del tutto conforme alle evidenti finalità dell’intervento, premeditato e diretto proprio a sfruttare quell’occasione. Quanto infine al filmato, che costituisce anche reato presupposto della ricettazione contestata al TAMBURRINO, va appena osservato che esso fu realizzato senz’altro con modalità abusive, di nascosto dai presenti (infatti il MARRAZZO non se ne avvide), da persona che non era legittimamente ammessa all’interno del locale. Ne segue che il filmato stesso è corpo del reato di cui all’art. 615 bis c.p., posto che il suo autore si è con tale condotta procurato indebitamente immagini attinenti alla vita privata delle persone ritratte, contro la volontà di queste. Infatti, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto, che invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di 'vita privata' si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato" (Cass. pen., sez.5, sentenza n. 1766 del 28/11/2007).
Ne segue che, costituendo il video corpo del reato di cui all’art. 615bis c.p., la sua ricezione a scopo di profitto, con piena consapevolezza del suo contenuto e delle modalità della sua realizzazione (cosa che certo non poteva sfuggire al TAMBURRINO che lo aveva ricevuto dai colleghi) integra gli estremi del delitto di ricettazione.
Quanto alla natura delle rispettive responsabilità, nulla vi è da aggiungere in ordine alla posizione del SIMEONE e del TAGLIENTE, che furono autori materiali dei reati descritti ai capi compresi fra A) ed E). Quanto al TESTINI, pur non avendo fatto egli ingresso nell’appartamento, tuttavia più elementi lo individuano come concorrente nei reati, quale organizzatore e istigatore dei due colleghi.
Infatti, in base a quanto riferito da TAGLIENTE (delle cui dichiarazioni sul punto non vi è motivo di dubitare), il CAFASSO era confidente proprio del TESTINI, il quale risulta così essere il momento di contatto con il mondo dei transessuali. Inoltre, dalle dichiarazioni di SCARFONE il ruolo del TESTINI appare di indubbio rilievo, tanto che fu proprio costui a operare il suo controllo prima di ammetterlo alla visione del filmato.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla posizione del TAMBURRINO, al quale lo SCARFONE e i colleghi coindagati attribuiscono il ruolo secondario di soggetto intervenuto successivamente, nella fase di commercializzazione del video.
Così illustrati i gravi indizi di colpevolezza, va rilevato che sussistono elementi specifici che fondano il pericolo di fuga degli indagati sopra generalizzati. Va anzitutto sottolineata la gravità estrema dei fatti oggetto del presente procedimento, in considerazione della qualità soggettiva dei soggetti indagati - appartenenti all’Arma dei Carabinieri - qualità della quale peraltro si sono evidentemente avvantaggiati per la realizzazione dei fatti. La ricostruzione dell’accaduto e l’individuazione dei responsabili, non vi è dubbio che possa concretamente indurli a sottrarsi alle ricerche, in considerazione dell’eccezionalità della situazione realizzatosi, con le prevedibili gravi conseguenze, anche cautelari;
Sotto altro aspetto, l’esistenza del rapporto organico con l’Amministrazione militare di appartenenza non può costituire ormai adeguata remora alla fuga, in considerazione degli ovvi imminenti effetti disciplinari. Ma si ravvisano anche ulteriori elementi che rafforzano quel pericolo: la disponibilità di diverse dimore in luoghi differenti da quelli in cui essi prestano servizio; la disponibilità, in alcuni casi, di rilevanti risorse patrimoniali (si vedano sul punto le dichiarazioni di SCARFONE), che potrebbero agevolare la fuga; la qualità di appartenenti alla polizia giudiziaria, che da un lato li rende ben edotti dei prevedibili sviluppi di simili procedimenti penali, e dall’altro consente di costruire un’ampia rete di conoscenze (che evidentemente già li ha favoriti per la realizzazione del filmato) ben utilizzabili in occasione di una latitanza.
Giova fin d’ora aggiungere che ricorrono anche le altre esigenze cautelari previste dall’art. 274 e.p.p.. Anzitutto il concreto pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il tentativo di ridurre la portata dei fatti con riferimento alle circostanze di realizzazione e acquisizione del filmato (tentativo che è dato cogliere nelle dichiarazioni rese dagli indagati) prevedibilmente indurrà questi ultimi a intervenire sui testimoni e sulle prove documentali non ancora acquisite, anche sfruttando la qualità da loro rivestita.
A tale riguardo non può ritenersi casuale la circostanza che proprio nella mattina del 21 ottobre, cioè poche ore dopo l’avvenuta esecuzione delle perquisizioni, le autovetture della ex moglie e della figlia del MARRAZZO sono state fatte oggetto di atti ai vandalismo. Sotto altro aspetto, la gravità estrema dell’accaduto rivela una rara spregiudicatezza, a cui si aggiunge lo scopo di lucro perseguito: tali circostanze fondano il grave e concreto pericolo che siano realizzati reati ulteriori, agevolati proprio dalla speciale funzione e autorità rivestita, la cui strumentalizzazione a fini delittuosi non può non suscitare notevole inquietudine per le possibili conseguenze in danno alla collettività.
Va infine richiamato quanto riferito dallo SCARFONE, secondo il quale i militari avevano fatto spesso riferimento ai loro innumerevoli contatti negli ambienti criminali della città, tanto da restarne intimidito.
P.T.M. Visto l’art. 384 c.p..;
DISPONE
il fermo di SIMEONE Luciano, TAGLIENTE Carlo, TAMBURRINO Antonio, TESTINI Nicola, tutti sopra generalizzati, in relazione ai reati come sopra loro rispettivamente ascritti ai capi B), C), D), F).
Delega per l’esecuzione Ufficiali di polizia giudiziaria del R.O.S. Carabinieri-Servizio Centrale - II reparto Investigativo con facoltà di subdelega.
Roma, lì 22 ottobre 2009, ore 1,20
Il Procuratore Aggiunto Giancarlo Capaldo. Il Sostituto Procuratore Rodolfo Sabelli
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1) Simeone Luciano n. Napoli il 26.12.1979;
2) Tagliente Carlo n. Ostuni (Br) il 14.12.1978;
3) Tamburrino Antonio n. Parete (Ce) il 26.2.1981;
4) Testini Nicola, n. Andria (Ba) il 25.4.1972;
in ordine: Simeone, Tagliente, Testini
A) al delitto di cui agli articoli 110, 615 c.p., perché in concorso fra loro, il Simeone e il Tagliente quali Carabinieri Scelti in servizio presso la Compagnia Roma Trionfale, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, s’introducevano e si trattenevano illegalmente nell’appartamento sito in Roma, in uso a persona non compiutamente identificata, individuata con il nome di Natalie, e ciò in concorso previo accordo con il Testini, Maresciallo capo in servizio presso lo stesso Comando; fatto commesso in Roma in data compresa fra i giorni 1 e 4 luglio 2009.
B) al delitto di cui agli artt. 110, 317 c.p., perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso previo accordo con il Testini), presentandosi come Carabinieri e così abusando della loro qualità, con la minaccia di gravi conseguenze, costringevano Marrazzo Piero a consegnare loro tre assegni, dell’importo complessivo di 20.000 euro; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
C) al delitto di cui agli artt. 110, 61 n.9, 628 comma 3 n.1) e.p., perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso previo accordo con il Testini) con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, agendo Simeone e Tagliente riuniti tra loro, con modalità intimidatorie, derivanti dalle circostanze e modalità di condotta descritte nei capi che precedono, si impossessavano della somma complessiva in contanti di 5.000 euro, di altrui proprietà; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
D) al delitto di cui agli artt. 110, 61 n.9 c.p., 73 commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990, perché, in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso in previo accordo con il Testini), con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, detenevano illegalmente un quantitativo non esattamente determinato di cocaina; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
E) al delitto di cui agli artt. 110, 615 bis comma 3 c.p., perché in concorso come sopra (Simeone e Tagliente realizzando la condotta materiale in concorso in previo accordo con il Testini), con violazione dei doveri inerenti alla funzione da loro esercitata, mediante l’uso di strumenti di ripresa audio-video, si procuravano indebitamente immagini attinenti alla vita privata di quanti si trovavano all’interno dell’appartamento citato sub A), nel quale abusivamente si erano introdotti, così come descritto in tale capo; fatto commesso nelle stesse circostanze sub A);
Tamburrino:
F) al delitto di cui agli artt. 61 n.9, 648 c.p., perché, con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri Roma Trionfale, alla fine di procurare a sé e ai predetti Simeone, Tagliente e Testini un profitto, riceveva, per farne successivo commercio, il video realizzato nelle circostanze del precedente capo E); fatto commesso in Roma in epoca compresa fra i mesi di luglio e ottobre 2009;
G) al delitto di cui all’art. 361 comma 2 c.p., perché, avendo avuto notizia dei reati descritti ai capi A) - E), ometteva di farne denuncia all’Autorità giudiziaria; fatto commesso in Roma in epoca compresa fra i mesi di luglio e ottobre 2009;
OSSERVA
Dalle dichiarazioni finora rese dalle persone informate, da quelle delle persone indagate e dall’esito degli atti di perquisizione e sequestro eseguiti, i fatti possono essere così ricostruiti.
Nei primi giorni del mese di luglio, alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia Carabinieri Roma Trionfale, identificati negli indagati sopra generalizzati, realizzavano un filmato, che ritraeva Piero Marrazzo, mentre si intratteneva con un transessuale all’interno di un’abitazione.
Nel filmato (di cui è stata acquisita copia, probabilmente parziale) si vedono anche della polvere bianca, che, per le caratteristiche, le circostanze e le dichiarazioni rese, consisteva con ogni evidenza in cocaina, nonché un tesserino, sul quale si legge il nome di Marrazzo.
Tale fatto emerge anzitutto dalle dichiarazioni, almeno in parte concordi, rese da alcuni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. In particolare: da SCARFONE Massimiliano, un fotografo al quale si era rivolto il TAMBURRINO, su richiesta dei tre colleghi, perché lo aiutasse a individuare soggetti interessati ad acquistare il filmato; da MASI Domenico e da PIZZUTTI Carmen, rispettivamente titolare e dipendente della società Photo Masi, un’agenzia fotografica di Milano alla quale il video è stato consegnato da TAMBURRINO; dagli stessi indagati, in occasione delle perquisizioni eseguite a loro carico.
Conferma documentale si ricava dal filmato, un esemplare del quale è stato rinvenuto presso la Photo Masi, e da un biglietto ferroviario per la tratta Roma Termini-Milano Centrale, acquistato a mezzo internet da MASI Domenico a nome di TAMBURRINO Antonio, per il giorno 5.10.2009, circostanza nella quale TAMBURRINO consegnò il CD contenente il filmato al titolare della Photo Masi; di tale viaggio riferiscono SCARFONE e PIZZUTTI.
Sempre in base alle dichiarazioni raccolte, le trattative per la vendita del video proseguivano per il tramite dell’agenzia fotografica; a tal fine copia del filmato, secondo quanto riferito dallo SCARFONE, sarebbe stata consegnata a rappresentanti di alcune testate e gruppi editoriali.
Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sopra citate sono sostanzialmente concordi con quanto riferito dai quattro militari quanto alla fase delle trattative di vendita; esse dunque consentono di ricostruire con sicura affidabilità i tentativi fatti dai militari per collocare il video in cambio di un prezzo ingente e i conseguenti trasferimenti del filmato. Sono invece inattendibili le dichiarazioni rese dai Carabinieri in ordine alle circostanze di realizzazione e acquisizione del filmato, che appaiono il risultato di una versione a scopo difensivo. Al riguardo, gli indagati hanno sostenuto che il video sarebbe stato loro consegnato da tale CAFASSO Gianguarino, soggetto a stretto contatto con alcuni transessuali, deceduto per cause naturali nel mese di settembre 2009.
Peraltro, il solo TAGLIENTE aggiunge un particolare ulteriore: secondo le sue parole, nei primi giorni dello scorso mese di luglio, egli stesso e SIMEONE furono avvisati dal CAFASSO che, presso un’abitazione romana, era in corso un festino al quale partecipavano alcuni transessuali. Recatisi sul posto e qualificatisi come Carabinieri, i due entrarono nell’appartamento e con asserito notevole imbarazzo riconobbero il MARRAZZO, il quale chiese di mantenere il riserbo sull’accaduto. Quindi i due militari si sarebbero allontanati, senza avere rinvenuto alcunché d’interesse per un’eventuale indagine penale. Solo in seguito CAFASSO avrebbe consegnato loro un filmato, peraltro realizzato in altra occasione rispetto a quella del loro intervento, come poteva desumersi dalle differenti caratteristiche fisiche del transessuale ritratto nel video.
MARRAZZO esaminato dal pubblico ministero in data 21/10/2009, ha reso dichiarazioni che consentono di pervenire a una precisa ricostruzione delle circostanze in cui il filmato fu realizzato. È appena il caso di osservare che tale ricostruzione è del tutto attendibile anche solo in base ad una valutazione di intrinseca coerenza e logica attendibilità, rispetto alle versioni contraddittorie e riduttive rese dagli indagati. Infatti, in base alle dichiarazioni del teste, può affermarsi che in un giorno dei primi dello scorso luglio, mentre il predetto si tratteneva all’interno di un appartamento in compagnia di tale Natalie, fecero ingresso due uomini che si presentarono come Carabinieri. Gli stessi, con modi palesemente intimidatori, si fecero consegnare dalla parte lesa il portafoglio contenente, oltre a una somma di denaro, i documenti di identità, e chiesero una somma ingente, lasciando intendere, in caso di rifiuto, gravi conseguenze.
La vittima rifiutò di versare denaro contante, ma rilasciò tre assegni, dell’importo complessivo di 20mila euro; peraltro, prima di andare via, i due lasciarono un numero di cellulare, chiedendo di essere contattati, in quanto volevano altri soldi. Aggiunge il MARRAZZO che, una volta recuperato il proprio portafogli, mancava la somma di duemila euro che vi custodiva; inoltre, Natalie appariva contrariata, come se i due si fossero impadroniti anche di una somma ulteriore di tremila euro, che era stata lasciata su un tavolino. Sempre secondo tali dichiarazioni, nella stanza era presente anche della polvere bianca (che, come già detto, è ritratta nel filmato), che il teste identifica come cocaina, pur non avendone fatto uso.
Ulteriore particolare di rilievo, la parte lesa riferisce, in ordine al tesserino, anch’esso ritratto nel video, che non fu lui a collocarlo in quella posizione: deve pertanto ritenersi che il documento fu asportato dai militari, collocato accanto alla polvere, e intenzionalmente filmato. Quanto al video, il teste ha dichiarato di non essersi accorto di essere ripreso, ma ha confermato che il filmato fu realizzato proprio nell’occasione in cui fu sorpreso dai Carabinieri. Infine, questi ultimi sono stati riconosciuti, sia pure con qualche incertezza nelle fotografie appunto del SIMEONE (foto n. 5) e del TAGLIENTE (foto n. 10).
Nei fatti è dato individuare i delitti di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, concussione, rapina aggravata, detenzione aggravata di sostanza stupefacente, interferenza illecita nella vita privata aggravata. Quanto al delitto di cui all’art. 317 c.p., va rilevato come la richiesta di denaro e la conseguente consegna degli assegni, avvenne in una situazione di generale intimidazione, ben espressa dal teste, in cui, peraltro, alla dichiarata qualità di Carabinieri si aggiungeva la presenza di polvere bianca, accanto alla quale, significativamente, come si diceva, fu collocato e ritratto il tesserino di MARRAZZO. In tale conteso il timore di essere arrestato, come dichiarato in sede di esame, assume una notevole valenza.
Quanto alla rapina, la vittima ha dichiarato di non avere rinvenuto più il denaro custodito in quello stesso portafogli che i due militari gli avevano prelevato. Anche la somma lasciata sul tavolino risultava asportata. Considerate le circostanze dei fatti, appare adeguatamente provato che il denaro sia stato asportato dal SIMEONE e dal TAGLIENTE, nell’ambito di un contesto di grave intimidazione, che si pone in termini funzionali rispetto a quella sottrazione. È appena il caso di osservare che a tale contesto di grave abuso è da ricondurre l’ingresso dei militari nell’appartamento, non potendosi riconoscere alcun rilievo, attese le circostanze e le modalità dei fatti, al fatto che fu la Natalie, sul momento, ad aprire la porta.
Quanto infine alla sostanza stupefacente, il MARRAZZO ha dichiarato di essersi accorto "a un certo punto" della polvere; questa non c’era più quando la parte lesa lasciò l’appartamento. A ciò va aggiunto il fatto che la sostanza appare nel video disposta in file ben ordinate e senza sbavature, accanto ad una cannula per l’aspirazione, come a suggerire un’intenzionale messa in scena, effetto reso ancor più evidente, come si diceva, dalla collocazione del tesserino del Marrazzo, che non può ritenersi casuale. Se ne ricavano indizi gravi del fatto che quella sostanza sia stata lì collocata e in seguito asportata proprio dai militari, in quanto strumentale alla ripresa video, che ripetutamente indugia sulla polvere e sul tesserino.
Ciò, del resto, è del tutto conforme alle evidenti finalità dell’intervento, premeditato e diretto proprio a sfruttare quell’occasione. Quanto infine al filmato, che costituisce anche reato presupposto della ricettazione contestata al TAMBURRINO, va appena osservato che esso fu realizzato senz’altro con modalità abusive, di nascosto dai presenti (infatti il MARRAZZO non se ne avvide), da persona che non era legittimamente ammessa all’interno del locale. Ne segue che il filmato stesso è corpo del reato di cui all’art. 615 bis c.p., posto che il suo autore si è con tale condotta procurato indebitamente immagini attinenti alla vita privata delle persone ritratte, contro la volontà di queste. Infatti, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto, che invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di 'vita privata' si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato" (Cass. pen., sez.5, sentenza n. 1766 del 28/11/2007).
Ne segue che, costituendo il video corpo del reato di cui all’art. 615bis c.p., la sua ricezione a scopo di profitto, con piena consapevolezza del suo contenuto e delle modalità della sua realizzazione (cosa che certo non poteva sfuggire al TAMBURRINO che lo aveva ricevuto dai colleghi) integra gli estremi del delitto di ricettazione.
Quanto alla natura delle rispettive responsabilità, nulla vi è da aggiungere in ordine alla posizione del SIMEONE e del TAGLIENTE, che furono autori materiali dei reati descritti ai capi compresi fra A) ed E). Quanto al TESTINI, pur non avendo fatto egli ingresso nell’appartamento, tuttavia più elementi lo individuano come concorrente nei reati, quale organizzatore e istigatore dei due colleghi.
Infatti, in base a quanto riferito da TAGLIENTE (delle cui dichiarazioni sul punto non vi è motivo di dubitare), il CAFASSO era confidente proprio del TESTINI, il quale risulta così essere il momento di contatto con il mondo dei transessuali. Inoltre, dalle dichiarazioni di SCARFONE il ruolo del TESTINI appare di indubbio rilievo, tanto che fu proprio costui a operare il suo controllo prima di ammetterlo alla visione del filmato.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla posizione del TAMBURRINO, al quale lo SCARFONE e i colleghi coindagati attribuiscono il ruolo secondario di soggetto intervenuto successivamente, nella fase di commercializzazione del video.
Così illustrati i gravi indizi di colpevolezza, va rilevato che sussistono elementi specifici che fondano il pericolo di fuga degli indagati sopra generalizzati. Va anzitutto sottolineata la gravità estrema dei fatti oggetto del presente procedimento, in considerazione della qualità soggettiva dei soggetti indagati - appartenenti all’Arma dei Carabinieri - qualità della quale peraltro si sono evidentemente avvantaggiati per la realizzazione dei fatti. La ricostruzione dell’accaduto e l’individuazione dei responsabili, non vi è dubbio che possa concretamente indurli a sottrarsi alle ricerche, in considerazione dell’eccezionalità della situazione realizzatosi, con le prevedibili gravi conseguenze, anche cautelari;
Sotto altro aspetto, l’esistenza del rapporto organico con l’Amministrazione militare di appartenenza non può costituire ormai adeguata remora alla fuga, in considerazione degli ovvi imminenti effetti disciplinari. Ma si ravvisano anche ulteriori elementi che rafforzano quel pericolo: la disponibilità di diverse dimore in luoghi differenti da quelli in cui essi prestano servizio; la disponibilità, in alcuni casi, di rilevanti risorse patrimoniali (si vedano sul punto le dichiarazioni di SCARFONE), che potrebbero agevolare la fuga; la qualità di appartenenti alla polizia giudiziaria, che da un lato li rende ben edotti dei prevedibili sviluppi di simili procedimenti penali, e dall’altro consente di costruire un’ampia rete di conoscenze (che evidentemente già li ha favoriti per la realizzazione del filmato) ben utilizzabili in occasione di una latitanza.
Giova fin d’ora aggiungere che ricorrono anche le altre esigenze cautelari previste dall’art. 274 e.p.p.. Anzitutto il concreto pericolo di inquinamento probatorio, atteso che il tentativo di ridurre la portata dei fatti con riferimento alle circostanze di realizzazione e acquisizione del filmato (tentativo che è dato cogliere nelle dichiarazioni rese dagli indagati) prevedibilmente indurrà questi ultimi a intervenire sui testimoni e sulle prove documentali non ancora acquisite, anche sfruttando la qualità da loro rivestita.
A tale riguardo non può ritenersi casuale la circostanza che proprio nella mattina del 21 ottobre, cioè poche ore dopo l’avvenuta esecuzione delle perquisizioni, le autovetture della ex moglie e della figlia del MARRAZZO sono state fatte oggetto di atti ai vandalismo. Sotto altro aspetto, la gravità estrema dell’accaduto rivela una rara spregiudicatezza, a cui si aggiunge lo scopo di lucro perseguito: tali circostanze fondano il grave e concreto pericolo che siano realizzati reati ulteriori, agevolati proprio dalla speciale funzione e autorità rivestita, la cui strumentalizzazione a fini delittuosi non può non suscitare notevole inquietudine per le possibili conseguenze in danno alla collettività.
Va infine richiamato quanto riferito dallo SCARFONE, secondo il quale i militari avevano fatto spesso riferimento ai loro innumerevoli contatti negli ambienti criminali della città, tanto da restarne intimidito.
P.T.M. Visto l’art. 384 c.p..;
DISPONE
il fermo di SIMEONE Luciano, TAGLIENTE Carlo, TAMBURRINO Antonio, TESTINI Nicola, tutti sopra generalizzati, in relazione ai reati come sopra loro rispettivamente ascritti ai capi B), C), D), F).
Delega per l’esecuzione Ufficiali di polizia giudiziaria del R.O.S. Carabinieri-Servizio Centrale - II reparto Investigativo con facoltà di subdelega.
Roma, lì 22 ottobre 2009, ore 1,20
Il Procuratore Aggiunto Giancarlo Capaldo. Il Sostituto Procuratore Rodolfo Sabelli
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