La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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domenica 1 novembre 2026

CONVEGNO A CASERTA DELLA CAMERA CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO CON TABELLA UNICA NAZIONALE O CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE ? AVVOCATI A CONFRONTO A CASERTA

Avvocati e giudici  a confronto ieri al convegno organizzato dalla Camera civile di Santa Maria Capua Vetere nella Sala degli specchi al  Circolo Nazionale di Caserta . il presidente l’avvocato Ludovico Ricciardelli ha aperto i lavori facendo un rapido escursus sulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul risarcimento del danno biologico e patrimoniale, lasciando poi ai relatori che sono intervenuti per sviscerare il provvedimento dei magistrati capitolini. Al convegno sono intervenuti Carlo Maria Palmiero componente della Giunta Nazionale  delle Camere Civili, il cassazionista Pasquale Mautone della camera civile di Nola, il professore Ascanio Sirignano già titolare di Cattedra all’università di Camerino quale esperto di Medicina legale e Assicurazioni e il giudice della prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giovanni D’Onofrio.      

 Il confronto verteva sulla enunciazione della sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 della Corte di Cassazione (Sezione III) che  è  stata una pronuncia chiave in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e danno alla salute che ha stabilito una invalidità permanente superiore al 9%

I punti salienti della pronuncia sul quale c’è stato un ampio dibattito  fra avvocati e giuristi ha dato ampio spazio alle tesi in virtù del provvedimento della Corte di Cassazione e la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con il D.P.R. n. 12/2025, si applica in via indiretta come parametro di valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 del Codice Civile. In sostanza spetta al giudice stabilire il risarcimento del danno con equo apprezzamento constatando le circostanze del caso.

La sentenza invece ha stabilito che Il giudice può applicare la T.U.N. anche per sinistri stradali o eventi verificatisi prima del 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore del DPR), senza essere obbligato a ricorrere alle tradizionali tabelle contenuti in provvedimenti giuridici e legislativi del Tribunale di Milano. Inoltre  parametri della T.U.N. assumono una valenza estesa anche al di fuori dei rigidi ambiti originari (non solo circolazione di veicoli/natanti o responsabilità sanitaria), agendo come criterio guida per l'uniformità e la parità di trattamento su scala nazionale.

Infine c’è soprattutto un obbligo di motivazione qualora il giudice che  non è vincolato in modo assoluto ma, qualora intenda discostarsi dai valori indicati nella T.U.N., ha l'obbligo di fornire una motivazione specifica e puntuale legata a circostanze del tutto peculiari del caso concreto.