La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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mercoledì 28 gennaio 2015

CAMERA CIVILE - C'E' IL CONVEGNO ALLA REGGIA DI CASERTA NEL SALONE DEGLI SPECCHI

L’Unione Nazionale Camere Civili, cui aderisce anche la Camera Civile di Santa Maria Capua Vetere, promuove iniziative dirette a conseguire un miglior funzionamento della giustizia ed è attenta protagonista delle istanze rivolte dagli iscritti ed anche da avvocati non iscritti, purché meritevoli di interesse.
La sentenza del TAR LAZIO , sul ricorso proposto dall’Unione Nazionale Camere Civili, dagli avv.ti Francesco Storace ed Antonio de Notaristefani di Vastogirardi,   nei confronti del Regolamento sulla mediazione  adottato dal Governo con il decreto 18/10/2010 n.180, in attuazione del decreto legislativo 4/3/2010 n.28.
            Con tale sentenza  sono stati accolti i 2 motivi aggiunti  e precisamente:
a)è stato dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 16 del decreto ministeriale 180/2010, il quale prevede che: “Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.
            Il TAR Lazio ha ritenuto tale disposizione illegittima (e conseguentemente anche il comma 9, dello stesso art. 16) in quanto in contrasto con l’art. 5 – ter del decreto legislativo 28/2010, il quale stabilisce che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.
Conseguentemente nessuna somma è più dovuta per le spese di avvio del procedimento mediazione, in caso di mancato accordo al primo incontro.
b) In secondo luogo il TAR Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’art.4, comma 3, lettera b, del decreto ministeriale 180/2010, il quale stabilisce che anche gli avvocati iscritti agli albi debbano essere in possesso “di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”, per contrasto con la prima parte dell’art. 16, comma IV – bis del decreto legislativo 28/2010, il quale prevede che “Gli avvocati iscritti all’Albo sono di diritto mediatori”.
Ne consegue che  tutti gli avvocati sono di diritto mediatori, sia pure con possibilità di regolare ad hoc  la formazione.




 Avv. Bruno Giannico(Presidente della Camera Civile di Santa Maria Capua Vetere)