Certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso le P. A.
I decreti del MEF sulla certificazione del credito alle imprese obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni.Consentite cessione o anticipazione sul credito stesso. La procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi
Il Ministero dellEconomia e delle Finanze ha pubblicato recentemente 4 decreti sulla certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) a seguito di varie, susseeguenti disposizioni del Governo Monti con il Decreto liberalizzazioni DL 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 e con il Decreto 16/2012 che è interventuto sulla legislazione precedente (DL 185/2008) . Si e data finalmente attuazione quindi alla possibilità per le imprese di accedere celermente alle risorse di liquidità di cui sono legittimamente titolari per far fronte alle difficoltà della congiuntura economica attuale .
I decreti sono pubblicati sul sito del Ministero: http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.asp.
Si chiarisce innanzitutto che le Pubbliche amministrazioni debitrici verso le imprese per somministrazione o fornitura di beni e servizi hanno lobbligo di rilasciare alle stesse una certificazione che i crediti sono non prescritti, liquidi, certi ed esigibili e disciplinano poi le condizioni per la compensazione di tali crediti con eventuali somme dovute alle amministrazioni stesse . Tale obbligo, inizialmente previsto come facoltà dalla legislazione precedente riservata a Regioni ed enti locali, è stato esteso anche alle amministrazioni statali.
La certificazione obbligatoria dei crediti delle imprese
La certificazione obbligatoria dei crediti della PA verso le imprese per fornitura di beni, servizi e appalti è regolamentata da due diversi decreti riguardanti il primo lo Stato e gli enti pubblici nazionali il secondo le Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale (decreto 12A06962 e 12A06963 del 25 maggio 2012).
Non sono inclusi nellambito di applicazione della normativa le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti. Non si applica la certificazione neppure ai crediti verso enti locali commissariati o verso le Regioni sottoposte a piani di rieNtro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.
Tale certificazione consiste nel rilascio di un documento da parte della ente debitore pubblico che il credito è non prescritto , certo, liquido ed esigibile . Tale certificazione comporta la possibilità di cessione del credito stesso a banche ed intermediari finanziari abilitati.
Le imprese dovranno presentare istanza di certificazione direttamente allente debitore, utilizzando il modello allegato ai decreti alla quale le amministrazioni devono dare riscontro entro 60 giorni , ridotti a 30 giorni per regioni ed enti locali, sia in termini positivi che negativi (ossia certificando lesigibilità o linsussistenza o inesigibilità anche parziale del credito) . In caso di mancata risposta entro il termine il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta che provvede al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla sua nomina. Non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande che vanno indirizzate direttamente allamministrazione dellente debitore
E in fase di preparazione una piattaforma elettronica per eseguire la presentazione telematica dellistanza e il rilascio della certificazione che consentirà anche la cessione dei crediti grazie ad un sistema di identificazione univoca dei soggetti coinvolti ma nel frattempo esiste una modalità ordinaria di presentazione dellistanza mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ministero ha chiarito che la modalità elettronica sarà operativa nel mese di ottobre e ricorda che solo nel caso di istanze presentate attraverso questa piattaforma sarà possibile avvalersi delle procedure semplificate di cessione del credito a terzi.
La compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A.
Il ministero dellEconomia ha emesso successivamnte i due decreti datati 25 giugno 2012 che regolamentano la compensazione tra crediti delle imprese certificati dalle PA e eventuali debiti delle imprese stesse verso enti pubblici anche diversi dal quelli debitori per il tramite dellagente di riscossione .(Decreti n. 12A07402 e 12A07403) Il primo chiarisce la procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi , il secondo regolamenta lestinzione del credito tramite assegnazione di titoli di Stato ma il termine per le somme relative al 2011 è già scaduto.
Per la compensazione i crediti debbono ovviamente essere certificati come non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e possono essere utilizzati per pagare , anche parzialmente, somme dovute per iscrizione a ruolo relative a:
Tributi erariali
Tributi regionali e locali
Contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi obbligatori
Altre somme dovute alla stessa amministrazione titolare del debito verso limpresa certificato
Oneri accessori aggi e spese a favore dellagente della riscossione
La compensazione tra crediti e debiti con le P.A. , si effettua mediante richiesta allagente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti intende estinguere . Lagente della riscossione deve verificare entro tre giorni la validità della certificazione e in caso positivo lamministrazione debitrice comunica entro 10 giorni dalla richiesta lesito di tale verifica .
Lattestazione di avvenuta compensazione viene fornita al creditore dallagente della riscossione. In caso di compensazione parziale di un credito maggiore del debito, tale attestazione, insieme alla certificazione del credito , costituisce la prova per richiedere il credito residuo.
Lagente della riscossione non ha oneri per la compensazione effettuata e gli sono dovuti gli interessi di moda e laggio maturati dalla quantificazione del debito fino alla data di estinzione. Lente debitore è tenuto al pagamento allente creditore dellimporto compensato entro 12 mesi dalla data della certificazione. Per pagamenti oltre il termine vengono applicati gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602 1973. Il mancato pagamento comporta riduzione delle somme dovute dallo Stato allente debitore, tranne nel caso si tratti di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale in caso ciò sia impossibile si procede alla riscossione coattiva.
cordialmente
studio dott.ARZILLO Luigi