La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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venerdì 20 maggio 2011

IL PROFESSOR CIRO CENTORE DETTA LEGGE SUI BROGLI ELETTORALI

Battaglie a suon di carta bollata ed in proposito abbiamo chiesto, un parere al Prof. Avv. Ciro Centore, docente di diritto amministrativo ed esperto della legislazione comunale e provinciale. E gli abbiamo chiesto, per l’appunto, lumi.

Prof. Centore, quali sono gli strumenti o i meccanismi per rientrare in queste “finestre”, ossia per sedersi su qualche seggio comunale, visto che per taluni il voto del popolo non è servito a farlo “sedere”?



- “Semplice” – risponde il Prof. Centore – “laddove ne sussistano le ragioni, occorre ricorrere al Tribunale. Al Tribunale di S. Maria C.V., cioè alla Giustizia “Civile” se, dopo la proclamazione degli eletti e la convalida degli eletti, si eccepisca la “ineleggibilità” di qualche “neo eletto / vincitore”, dinanzi al Tribunale Amministrativo, ossia al TAR, laddove si contesti la regolarità delle operazioni elettorali”.

- E quali sarebbero queste cause di ineleggibilità o di irregolarità, Prof. Centore ?

- “Basterà riandare al testo unico sulle elezioni, di antica data, aggiornato con le normative e disposizioni intervenute fino a pochi anni fa. Le riassumo, in ogni caso. In questa normativa, ai fini della ineleggibilità, si afferma che non possono essere eletti nella carica di Consigliere, i dipendenti della stessa Amministrazione di cui si desidera occupare anche un seggio consiliare. Così pure “è impedito l’accesso” ai maggiori responsabili delle strutture ospedaliere e delle aziende sanitarie locali. Faccio riferimento, tanto per esemplificare, al Direttore Sanitario o al Direttore Amministrativo o al Direttore Generale per la evidente suggestione e ingerenza che, direttamente o indirettamente, possono avere sul cittadino /utente del Servizio sanitario ed elettore. Lo stesso è a dirsi per tutti coloro che, nell’ambito del controllo istituzionale, sul Comune, rivestano, quali soggetti istituzionali o semplici Dirigenti, questo controllo. Il Legislatore, in altre parole, si è preoccupato di evitare che il “controllore” diventi anche “controllato” e per controllato intendo, per l’appunto l’Amministrazione comunale. E così via”.

- E quali sono i “salvagente”, per questi personaggi, Prof. Centore ?

- “Ritengo che siano pochi se queste persone “rivestano” per l’appunto queste cariche. E’ evidente che un buon avvocato cercherà, con tutti i mezzi leciti, di trovare anche gli escamotages per evitare una “debacle”, nella interpretazione di questa normativa. E lo farà riandando, se bravo, consultando le centinaia di sentenze che sono intervenute al riguardo, a livello di Cassazione e anche di Corte Costituzionale, attenti, sulla materia elettorale”.

- Si parla, se non sbaglio, Prof. Centore, anche dei cosiddetti “brogli” elettorali. In cosa consistono?.

- “Anzitutto, mi permetterà di precisare che questo “termine”, antico e ricorrente, si ritrova, per lo più, nella antichissima legislazione e nelle sentenze degli inizi di questo secolo. Resiste all’usura e rende testimonianza del fatto secondo cui, già nelle antiche consultazioni elettorali, ricorrevano delle “irregolarità” che, volgarmente, ossia riferite al “volgo”, ovvero, per essere ancora più chiari, al “popolo”, venivano dette effettivamente “brogli”. In secondo luogo e in ordine a queste irregolarità, laddove sussistano, i denuncianti / ricorrenti possono ricorrere al TAR”.

La procedura, per gli accertamenti, è rapida?.

“Il ricorso può essere promosso da un semplice cittadino / elettore, anche se non candidato e generalmente viene definito nell’arco di pochi mesi.

Ed è anche giusto che sia così per evitare che si dia luogo a qualche “squilibrio” nell’assetto della composizione del nuovo Consiglio Comunale. Ho avuto modo di occuparmene, innanzi al TAR, in più di una occasione e debbo sottolineare che ho avuto a farlo anche in occasione di convegni e della pubblicazione di un “manuale” elettorale che ha esaminato proprio queste “vicende”.

La ringrazio per l’attenzione a questa tematica, affascinante ed intrigante.

FERDINANDO TERLIZZI