La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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mercoledì 4 marzo 2009

Atti notificati per un comune della provincia di Caserta l'articolo 140 cpc è abrogato .

Singolare è stata una richiesta di un comune della provincia che addirittura era convinto che l'articolo 140 cpc era stato abrogato telefonando addirittura ad un ufficio della pubblica amministrazione , asserendo addirittura che per l'affissione all'albo la procedura era diversa dal deposito, supportotato anche da un ufficiale giudiziario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Per un maggiore chiarimento qui di seguito vengono riportate le norme e la procedura attuata .
La notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
Per gli atti dell'amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato l'art. 143 del c.p.c. Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60, lettera e). La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio. Quindi, poiché l'articolo 60 lettera e) disciplina l'ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell'atto. L'avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all'Albo Pretorio e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. (cfr. anche la circolare ministeriale n°300370 del 1960).
A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.
Difatti, anche la Commissione Tributaria Centrale con decisione del 15/04/1970 n°4116 a deciso che: "allorché il contribuente cambi indirizzo della sua abitazione, il messo notificatore avrà l'obbligo di effettuare la ricerca delle risultanze anagrafiche per effettuare la notificazione dell'atto. Se invece si limiti a constatare l'avvenuto cambio di indirizzo, la notifica vera e propria dell'atto è come se non fosse avvenuta".
Per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati si applicano le disposizioni dell'art. 145 c.p.c. Per quanto riguarda le società di fatto, la notifica è eseguita, ove esista e sia conosciuto dall'Ufficio comunale, al socio che rappresenta ed amministra la società. La rappresentanza, infatti, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (art. 62 D.P.R. 600/73).
Si ritiene, infine, utile evidenziare che le notificazioni degli avvisi di accertamento non sono state ritenute valide quando:
sono eseguite nel comune di residenza del destinatario mediante servizio postale (Circ. Min. n. 300370 del 10.2.1960) sull'attualità di tale orientamento si possono oggi nutrire fondati dubbi stante le disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265;
vi è incertezza assoluta sulla persona sulla persona cui è stato consegnato l'atto (ad esempio: il messo che ha indicato il consegnatario come "un familiare", ma ne ha omesso le generalità).
Il D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, trova applicazione anche nella notificazioni di atti ed avvisi per conto dell'amministrazione finanziaria. L'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rinvia infatti, salvo alcune particolarità, alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. che sono state modificate dall'art. 174 del predetto decreto legislativo.
Andranno quindi osservate le cautele dettate a tutela della riservatezza ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato e di cui è detto al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario" e nel commento agli articoli 139 e 140 del c.p.c.
In particolare si ritiene che anche per la pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio a cui fa riferimento l'articolo 60 lettera e) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 debba essere osservata la formalità della busta chiusa e sigillata prevista dall'art. 140 del c.p.c. al quale la norma in esame espressamente rinvia.