Se non ci sono prove schiaccianti anche i giudici contabili non possono condannare chi ha commesso dei presunti illeciti. Lo hanno deciso in una sentenza la numero 126 depositata il 24 febbraio 2009 che accolto le tesi difensive dell’avvocato Renato Labriola in un procedimento che vedeva imputati amministrativamente poi assolti l’ex sindaco del comune di Santa Maria Capua Vetere Enzo Iodice , gli assessori Giovanni Campochiaro Renato Delle Femmine, Nicola leone , Edgardo Olimpo, Domenico Piccolo: “Il potere sindacatorio spettante alla Corte giudicante – recita la motivazione delle sentenza - non può spingersi fino a ricostruire una vicenda portata alla sua conoscenza senza i necessari riscontri probatori, realizzando un'inammissibile "mutatio libelli'.
Ove mai si ammettesse tale evenienza, si violerebbero altresì gli arti 24 comma 2~ e 111 comma 1° e 2° della Costituzione nel testo modificato dall'ari. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2 ponendosi ingiustificati limiti alla difesa dei convenuti a tutto vantaggio dell'Ufficio Requirente e trasformando il giudice in un inammissibile accusatore . In conclusione i convenuti vanno mandati assolti dalla domanda attrice così come prospettata. Definita la posizione dei convenuti nel presente giudizio, la Sezione deve affrontare la questione delle spese processuali. Orbene gli attuali convenuti non appaiono esenti da ogni censura in ordine all’interruzione del servizio di raccolta differenziata e quindi alla dispersione delle connesse risorse. Pertanto, ai sensi dell’art.92 del codice di procedura civile, il Collegio ritiene vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Ove mai si ammettesse tale evenienza, si violerebbero altresì gli arti 24 comma 2~ e 111 comma 1° e 2° della Costituzione nel testo modificato dall'ari. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2 ponendosi ingiustificati limiti alla difesa dei convenuti a tutto vantaggio dell'Ufficio Requirente e trasformando il giudice in un inammissibile accusatore . In conclusione i convenuti vanno mandati assolti dalla domanda attrice così come prospettata. Definita la posizione dei convenuti nel presente giudizio, la Sezione deve affrontare la questione delle spese processuali. Orbene gli attuali convenuti non appaiono esenti da ogni censura in ordine all’interruzione del servizio di raccolta differenziata e quindi alla dispersione delle connesse risorse. Pertanto, ai sensi dell’art.92 del codice di procedura civile, il Collegio ritiene vi siano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.