La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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giovedì 1 agosto 2013

EGREGIO SENATORE SILVIO BERLUSCONI ..... LE RICORDO CHE ....C'E' ANCORA LA RICHIESTA DI REVISIONE - LEGGA QUI

Berlusconi condannato?? Non tutti i mali vengono per nuocere. I mass medi nei talk show, si  sono sforzati  a dare una lettura al dispositivo di sentenza, ma nessuno o meglio fanno finta di non sapere per giocarsi qualche scoop giornalistico sull’ex  presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Ma lo facciamo noi ricordandolo con l’articolo 630 del codice  di procedura penale tutt’ora in vigore . Non ci ergiamo a professori di diritto penale o avvocati di grido , ma  palesemente va fatta una riflessione sui punti c e d della norma riportata qui sotto .
I motivi per richiedere la revisione sono elencati dall'art.630 c.p.p.:
« 1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. »
 Quindi mi meraviglio di autorevoli giornalisti nazionali che si sforzano a a far capire cose che non stanno ne in celo ne in terra.
Scusate ma non ne posso più di cazzate e cretinate  dette nei talk show serali e pomeridiani .
Buona notte .