La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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mercoledì 6 ottobre 2010

IL FALLIMENTO DEL PIANO CASA NELLA REGIONE CAMPANIA- DELL'INGEGNERE GIUSEPPE MEROLA PUBBLICATO SU CAMPANIA FORUM.IT

CHI E' GIUSEPPE MEROLA - E' STATO COLUI CHE HA REDATTO L'UNICO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE NEGLI ANNI OTTANTA , TUTTORA ANCORA IN VIGORE


Il buono della legge regionale n. 19/2009 sul cosiddetto piano casa è miseramente fallito.

Il discorso investe la valutazione della adeguatezza delle categorie culturali, professionali e dirigenziali a far fronte alle esigenze della società e dell’economia in Campania.
In primis, la regione e per essa i suoi uffici competenti non sono stati in grado finora di emanare le preannunziate linee guida per la tempestiva applicazione della legge da parte dei destinatari della stessa.
In secondo luogo, gli uffici tecnici e gli organi deliberativi dei Comuni, anche per la mancanza di dette istruzioni paternalistiche regionali, non hanno avuto la capacità e la forza politica di varare, nel termine perentorio di 60 giorni improvvidamente stabilito, la disciplina sulla riqualificazione delle aree urbane con la misura transitoria di cui all’art. 7, comma 2, la quale rappresentava la parte migliore e innovativa della legge. I Comuni dotati di strumenti urbanistici obsoleti, indipendentemente dalle domande degli operatori per le quali il termine per proporre interventi esecutivi era di diciotto mesi, avevano una formidabile occasione, ora perduta, per localizzare ambiti e subambiti di rigenerazione urbana, fissando in modo trasparente con una stringata normativa ad hoc precise condizioni relative agli indici di utilizzazione, quantità di standard e quantità di edilizia sociale, il tutto in congruenza con gli studi dei puc se in corso e/o entro i margini dei piani territoriali provinciali tutti in itinere (vedi nota in altra parte del sito).
Era anche scontato e prevedibile che nessuna proroga del termine perentorio dei 60 gg. sarebbe potuto intervenire a causa dello stan bay del Consiglio in regime di prorogatio, ed infatti la proposta di modifica della legge posta all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale del 25.02.2010 poi differita al 02.03.2009, non è potuta essere trattata, indipendentemente dalla considerazione della stranezza di una modifica di legge appena dopo due mesi.
Infine i professionisti e gli operatori economici non hanno saputo proporre, e moralmente imporre, alle amministrazioni comunali, entro il termine, progetti credibili di riabilitazione urbana per il recupero dei requisiti di vivibilità delle città, che era la finalità di detta normativa.
In conclusione, a tempo scaduto, è rimasto della legge solo il brutto e il banale, riguardante gli interventi susingoli immobili in deroga allo strumento urbanistico, i cui effetti non sono gestibili nell’assenza delle preventive determinazioni comunali (che, se adottate, avrebbero potuto esaltarne soli gli aspetti positivi) e la cui esecuzione è a sua volta problematica per la complessità delle condizioni burocratiche imposte.