Sig. Sindaco
Dott. GIANCARLO GIUDICIANNI
Sig. Presidente Consiglio Comunale
Dott. ANTONIO SCIROCCO
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
S. Maria C. V. 26/01/2010
oggetto: Proposte di emendamenti sulla legge regionale n° 19 del 28/12/09 per S. Maria Capua Vetere.
In considerazione dell'opportunità concessa ai Comuni dall'articolo 7 comma 7 della Legge Regionale in oggetto, la nostra Associazione in conformità con il Titolo III Capo I Artt. 28, 30, 34 dello Statuto Comunale, sottopone agli Organi Istituzionali in indirizzo tre emendamenti allo scopo di prevenire richieste di interventi in deroga al Piano Regolatore vigente, che possano produrre danni irreparabili all’assetto urbanistico della città di S. Maria C. V.
1) Emendamento all’art. 4: aggiungere “sono esclusi dalla possibilità di ampliamento fino al 20% della volumetria posseduta i fabbricati ricadenti negli ambiti urbanistici di gravitazione delle attrezzature definiti dal vigente Piano Regolatore anno ‘83, nei quali alla presente data non risultano essere state realizzate le attrezzature collettive art. 3 del D. M. 1444/68 nella misura prevista dal piano; la verifica deve essere eseguita dall’UTC.
Sono altresì esclusi i fabbricati ricadenti nelle zone in cui la larghezza della piattaforma stradale sia inferiore a mt 10,00.
Per edificio di volumetria non superiore a mc 1000 in ogni caso deve intendersi un fabbricato isolato su tutti i lati e non porzione di fabbricato, né fabbricato inserito in una cortina continua, né corpo di fabbrica integrato a un più ampio fabbricato con tipologia a corte, ancorché dotato di scala autonoma.”
2) Emendamento all’art. 5: aggiungere. “sono esclusi dalla possibilità di demolizione e ricostruzione con volumetria superiore fino al 35% della volumetria precedentemente posseduta i fabbricati ricadenti negli ambiti urbanistici di gravitazione delle attrezzature collettive come definiti dal vigente Piano Regolatore Generale dell’anno ‘83, nei quali alla presente data non risultano essere state realizzate le attrezzature collettive art. 3 del D. M. 1444/68 nella misura prevista dal piano; la verifica viene eseguita dall’UTC.
Sono altresì esclusi i fabbricati ricadenti nelle zone B e C in cui la larghezza della piattaforma stradale completa di marciapiedi sia inferiore a mt. 15,00.
In ogni caso, il fabbricato ricostruito deve osservare rispetto ai fabbricati circostanti la distanza minima, misurata tra parete finestrata e parete antistante finestrata o non, pari alla sua altezza; inoltre deve essere dotato di parcheggi per i suoi residenti nella misura di 1 mq/10 mc di volume lordo abitabile”.
3) Emendamento all’art. 7: aggiungere al comma 2 “gli interventi di riqualificazione urbana di cui al comma 2 devono essere contenuti in progetti attuativi di Piani di Recupero comprendenti gli interventi di adeguamento della viabilità e delle infrastrutture primarie, previsioni dei carichi abitativi, destinazioni funzionali di tutti locali, configurazioni plano volumetriche dell’insediamento, dotazione delle attrezzature collettive in misura conforme agli standard stabiliti dall’art. 26 del vigente PRG, ed ogni altro elemento caratterizzante dal quale si possa verificare la compatibilità dell’intervento risultante con il contesto ambientale della zona, con particolare riguardo alle parti di territorio in diretto rapporto visuale con il centro storico e le aree archeologiche.
Al Piano di Recupero deve essere allegata la Convenzione con la quale l’operatore si impegna a cedere gratuitamente al comune, entro il periodo di validità del titolo concessorio a costruire, il 20% della volumetria residenziale realizzata (o l’equivalente di sua proprietà, anche in altra parte del territorio comunale, purché efficiente ed immediatamente abitabile, nonché servito da infrastrutture ed in prossimità di attrezzature collettive agibili e funzionali) da assegnare esclusivamente a nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa, che il Comune stesso provvederà ad individuare mediante apertura di un bando pubblico di assegnazione a titolo gratuito, con valutazione dei requisiti dei richiedenti l’assegnazione da parte di una speciale commissione consiliare.
La Convenzione contiene anche i termini e le modalità di cessione al Comune delle attrezzature pubbliche contenute nel Piano di Recupero e l’impegno al relativo allestimento limitatamente alle aree di verde pubblico attrezzato e di parcheggi pubblici, restando di competenza del Comune la successiva realizzazione di attrezzature di interesse comune e di attrezzature scolastiche sulle relative aree acquisite.
Gli oneri di cui alla Convenzione, una volta adempiuti, sostituiscono completamente gli oneri concessori dovuti dall’operatore ai sensi della L. 10/77.
I Piani di Recupero sono di approvazione del Consiglio Comunale.
Non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5 nelle zone di territorio classificate dal vigente Piano Regolatore Generale come zone D.”
Fiduciosi nella Vostra autorevole attenzione porgiamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Leonardi Uccella