La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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lunedì 27 ottobre 2014

SANTA MARIA CV - Siad e PRG - Variante o adeguamento ? Cementificazione o tutela delle aree industriali?


La Regione Campania all’inizio del 2014, in osservanza alle normative europee sulla libertà di concorrenza,  ha emesso la Legge Regionale n 1 /14 con la quale ha regolamentato, nuovamente, la pianificazione del commercio e i contenuti del SIAD  (Strumento d’ intervento  per l’apparato distributivo).
C’è chi nella nuova legge ritiene di aver trovato la soluzione alle problematiche lasciate aperte dal Siad del Comune di Santa Maria Capua Vetere, adottato in contrasto con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore per quanto concerne le aree “D” Industriali, il cui rispetto, blocca la trasformazione dell’area industriale della Ex Siemens in centro commerciale come già è avvenuto, grazie a Giudicianni e Campochiaro, per l’Ex Tabacchificio.
Purtroppo il o i Soloni di turno  dovrebbero imparare a leggere le norme e le direttive e circolari nella loro interezza e non soffermarsi solo a quella parte che ritengono congeniale ai loro “affari”.
Letta e interpretata correttamente la nuova normativa appare, contrariamente a quanto ritenuto da alcuni, ancor più chiara in merito al rispetto delle norme del piano regolatore.
La legge regionale innova prima di tutto la natura del SIAD, laddove chiarisce che si tratta di uno strumento urbanistico –commerciale.
Quella che sembra la panacea per i mali degli speculatori del mattone sammaritani, in realtà è un ulteriore macigno sui loro progetti.
Già si comprende che l’attuale SIAD non può certo essere considerato uno strumento urbanistico stante la modalità di adozione e la carenza di pianificazione di alcun genere posta a suo fondamento.
Inoltre, la legge chiarisce, anche questa volta, che vi sono due binari diversi per l’adozione del SIAD, in adeguamento e in variante riferendosi  ai concetti già espressi con la vecchia normativa. Quindi, permane il fatto che il SIAD non può contrastare con il PRG comunale e, laddove le scelte di pianificazione commerciale prevedano aumenti di volumi e indici rispetto a quelli del PRG si dovrà procedere all’adozione del SIAD attraverso la procedura di variante.
 E, veniamo a noi. L’attuale Siad del comune di Santa Maria Capua Vetere prevede che possano essere adibite ad attività commerciali anche  le aree industriali; di contro, il Prg del Comune di Santa Maria Capua Vetere disciplina due diverse aree per il commercio e per le attività industriali ( art.. 24 e 28 NTA PRG)  con diversa regolamentazione e diversi indici e quindi  diversi sarebbero i volumi edificabili nelle due distinte  zone.
L’art. 28 delle NTA del Prg , poi riporta una definizione che esclude la possibilità di edificare in zona D attività commerciali ( né in senso contrario può andare la dizione di attrezzature mercantili)
Da qui, quindi la necessità di una variante e non certo di un adeguamento se si volesse stravolgere la pianificazione del PRG  e attuare quella  del SIAD attuale, e, allo stesso modo, per l’adozione del nuovo SIAD non si può procedere con la procedura semplificata ( e quindi con una semplice delibera di Giunta) ma con la procedura della variante.
La cosiddetta delibera di ricognizione, di cui alla legge n.1/2014, si riferisce infatti alla procedura semplificata di verifica dei contenuti del  SIAD adottato ai sensi della vecchia norma regionale al fine di eliminare ciò che contrasta con la legge del 2014, nell'ambito della quale vi rientrerebbe invece la eliminazione di quelle norme che prevedono un contingentamento delle diverse attività commerciali. 
Grazie all'Europa, quindi, possiamo dire addio alla tutela dei negozi  di vicinato  e alla nostra tradizione commerciale per fare spazio a grandi e medie strutture commerciali e centri commerciali.   
Cosa diversa quindi invece è la verifica sull’eventuale contrasto  delle norme tecniche del SIAD di nuova adozione con quelle del PRG vigente, non a caso, a più riprese, la legge specifica che le attività  commerciali possono essere insediate in tutte le zone territoriali omogenee ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
E’ indubitabile che il nostro PRG vieta l’edificazione di attività commerciali al dettaglio nelle aree “D” industriali e, la regolamentazione a parte di una specifica zona commerciale all’art 24 delle NTA del PRG  ne  rafforza tale divieto.
Non si comprende come si possa continuare a nascondere la testa sotto la sabbia e negare che vi è una pregnante differenza tra le norme tecniche di attuazione del nostro PRG e quelle del SIAD laddove prevede come aree compatibili per le attività commerciali anche le zone “D”
Ci si domanda a quale norma del prg ci si debba riferire nel caso di istanze di permesso a costruire per attività commerciali ? all’art.24 che regolamenta espressamente le aree commerciali o all’art 28 che riguarda le aree “D” ma solo in riferimento alle attività industriali e artigianali?
Considerando che gli indici per le due diverse aree sono diverse di quali si tiene conto ? di quelli previsti per le aree commerciali o per quelli dell’area in cui si va ad edificare e cioè la  zona “D”?
Altro interrogativo, sempre in riferimento all’art 28 riguarda l’altra condizione imposta dal PRG e cioè che deve essere verificato che il richiedente abbia i requisiti per svolgere l’attività per alla quale viene adibita la nuova edificazione . Viene controllato tale requisito anche in caso di attività commerciali da edificare in area “D”, come richiesto precisamente proprio per questa particolare area?
In realtà, ci sembra che il dirigente o il tecnico di turno possa applicare e disapplicare le parti dei due articoli a seconda della personale interpretazione, visto che nel dare atto di una teorica compatibilità non si è però provveduto a dare conto di quale sarebbe stata la disciplina da applicare. 
Ma è ovvio che il redattore del nostro SIAD non l’abbia fatto perché ciò avrebbe cozzato con quanto da lui attestato sulla compatibilità delle zone “D” per la localizzazione delle attività commerciali.

In definitiva, la legge regionale n.1 del 2014 continua a distinguere i due concetti di adeguamento e variante già presenti nella vecchia legge regionale.
Se fino alla nuova legge regionale non si poteva ritenere, nelle aree D, il siad in adeguamento nulla cambia con la nuova normativa regionale.
Anche la delibera ricognitiva può essere adottata solo laddove sia escluso che debba ricorrersi all'ordinario procedimento di aggiornamento del SIAD. Ma, stando il permanente contrasto con il PRG, non si può ricorrere ad alcun procedimento semplificato senza risolvere le dicotomie e i contrasti presenti nel nostro regolamento urbanistico.
Nè si può ragionare per singoli lotti ma bisogna considerare l'intera città e la sua pianificazione.