La Regione Campania all’inizio del 2014, in osservanza alle normative
europee sulla libertà di concorrenza, ha emesso la Legge Regionale n
1 /14 con la quale ha regolamentato, nuovamente, la pianificazione del
commercio e i contenuti del SIAD (Strumento d’
intervento per l’apparato distributivo).
C’è chi nella nuova legge ritiene di aver trovato la soluzione alle
problematiche lasciate aperte dal Siad del Comune di Santa Maria Capua Vetere,
adottato in contrasto con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore
per quanto concerne le aree “D” Industriali, il cui rispetto, blocca la
trasformazione dell’area industriale della Ex Siemens in centro commerciale
come già è avvenuto, grazie a Giudicianni e Campochiaro, per l’Ex
Tabacchificio.
Purtroppo il o i Soloni di turno dovrebbero imparare a leggere
le norme e le direttive e circolari nella loro interezza e non soffermarsi solo
a quella parte che ritengono congeniale ai loro “affari”.
Letta e interpretata correttamente la nuova normativa appare,
contrariamente a quanto ritenuto da alcuni, ancor più chiara in merito al
rispetto delle norme del piano regolatore.
La legge regionale innova prima di tutto la natura del SIAD, laddove
chiarisce che si tratta di uno strumento urbanistico –commerciale.
Quella che sembra la panacea per i mali degli speculatori del mattone
sammaritani, in realtà è un ulteriore macigno sui loro progetti.
Già si comprende che l’attuale SIAD non può certo essere considerato uno
strumento urbanistico stante la modalità di adozione e la carenza di
pianificazione di alcun genere posta a suo fondamento.
Inoltre, la legge chiarisce, anche questa volta, che vi sono due binari
diversi per l’adozione del SIAD, in adeguamento e in variante
riferendosi ai concetti già espressi con la vecchia normativa.
Quindi, permane il fatto che il SIAD non può contrastare con il PRG comunale e,
laddove le scelte di pianificazione commerciale prevedano aumenti di volumi e
indici rispetto a quelli del PRG si dovrà procedere all’adozione del SIAD
attraverso la procedura di variante.
E, veniamo a noi. L’attuale Siad del comune di Santa Maria Capua
Vetere prevede che possano essere adibite ad attività commerciali
anche le aree industriali; di contro, il Prg del Comune di Santa
Maria Capua Vetere disciplina due diverse aree per il commercio e per le
attività industriali ( art.. 24 e 28 NTA PRG) con diversa
regolamentazione e diversi indici e quindi diversi sarebbero i
volumi edificabili nelle due distinte zone.
L’art. 28 delle NTA del Prg , poi riporta una definizione che esclude la possibilità
di edificare in zona D attività commerciali ( né in senso contrario può andare
la dizione di attrezzature mercantili)
Da qui, quindi la necessità di una variante e non certo di un adeguamento
se si volesse stravolgere la pianificazione del PRG e attuare
quella del SIAD attuale, e, allo stesso modo, per l’adozione del
nuovo SIAD non si può procedere con la procedura semplificata ( e quindi con
una semplice delibera di Giunta) ma con la procedura della variante.
La cosiddetta delibera di ricognizione, di cui alla legge n.1/2014, si
riferisce infatti alla procedura semplificata di verifica dei contenuti
del SIAD adottato ai sensi della vecchia norma regionale al fine di
eliminare ciò che contrasta con la legge del 2014, nell'ambito della quale vi
rientrerebbe invece la eliminazione di quelle norme che prevedono un
contingentamento delle diverse attività commerciali.
Grazie all'Europa, quindi, possiamo dire addio alla tutela dei negozi
di vicinato e alla nostra tradizione commerciale per fare spazio a grandi
e medie strutture commerciali e centri commerciali.
Cosa diversa quindi invece è la verifica sull’eventuale
contrasto delle norme tecniche del SIAD di nuova adozione con quelle
del PRG vigente, non a caso, a più riprese, la legge specifica che le
attività commerciali possono essere insediate in tutte le zone
territoriali omogenee ad eccezione di quelle per le quali lo strumento
urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
E’ indubitabile che il nostro PRG vieta l’edificazione di attività
commerciali al dettaglio nelle aree “D” industriali e, la regolamentazione a
parte di una specifica zona commerciale all’art 24 delle NTA del
PRG ne rafforza tale divieto.
Non si comprende come si possa continuare a nascondere la testa sotto la
sabbia e negare che vi è una pregnante differenza tra le norme tecniche di
attuazione del nostro PRG e quelle del SIAD laddove prevede come aree
compatibili per le attività commerciali anche le zone “D”
Ci si domanda a quale norma del prg ci si debba riferire nel caso di
istanze di permesso a costruire per attività commerciali ? all’art.24 che
regolamenta espressamente le aree commerciali o all’art 28 che riguarda le aree
“D” ma solo in riferimento alle attività industriali e artigianali?
Considerando che gli indici per le due diverse aree sono diverse di quali
si tiene conto ? di quelli previsti per le aree commerciali o per quelli
dell’area in cui si va ad edificare e cioè la zona “D”?
Altro interrogativo, sempre in riferimento all’art 28 riguarda l’altra
condizione imposta dal PRG e cioè che deve essere verificato che il richiedente
abbia i requisiti per svolgere l’attività per alla quale viene adibita la nuova
edificazione . Viene controllato tale requisito anche in caso di attività
commerciali da edificare in area “D”, come richiesto precisamente proprio per
questa particolare area?
In realtà, ci sembra che il dirigente o il tecnico di turno possa applicare
e disapplicare le parti dei due articoli a seconda della personale
interpretazione, visto che nel dare atto di una teorica compatibilità non si è
però provveduto a dare conto di quale sarebbe stata la disciplina da
applicare.
Ma è ovvio che il redattore del nostro SIAD non l’abbia fatto perché ciò
avrebbe cozzato con quanto da lui attestato sulla compatibilità delle zone “D”
per la localizzazione delle attività commerciali.
In definitiva, la legge regionale n.1 del 2014 continua a distinguere i due concetti di adeguamento e variante già presenti nella vecchia legge regionale.
Se fino alla nuova legge regionale non si poteva ritenere, nelle aree D, il siad in adeguamento nulla cambia con la nuova normativa regionale.
Anche la delibera ricognitiva può essere adottata solo laddove sia escluso che debba ricorrersi all'ordinario procedimento di aggiornamento del SIAD. Ma, stando il permanente contrasto con il PRG, non si può ricorrere ad alcun procedimento semplificato senza risolvere le dicotomie e i contrasti presenti nel nostro regolamento urbanistico.
Nè si può ragionare per singoli lotti ma bisogna considerare l'intera città e la sua pianificazione.
In definitiva, la legge regionale n.1 del 2014 continua a distinguere i due concetti di adeguamento e variante già presenti nella vecchia legge regionale.
Se fino alla nuova legge regionale non si poteva ritenere, nelle aree D, il siad in adeguamento nulla cambia con la nuova normativa regionale.
Anche la delibera ricognitiva può essere adottata solo laddove sia escluso che debba ricorrersi all'ordinario procedimento di aggiornamento del SIAD. Ma, stando il permanente contrasto con il PRG, non si può ricorrere ad alcun procedimento semplificato senza risolvere le dicotomie e i contrasti presenti nel nostro regolamento urbanistico.
Nè si può ragionare per singoli lotti ma bisogna considerare l'intera città e la sua pianificazione.