Con sentenza n. 5374 del 16.10.2014 il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sede di Napoli, ha
respinto il ricorso proposto dal dott. Lorenzo di Domenico, avverso i decreti a
firma congiunta dei Presidenti delle Province di Napoli e Caserta nn. 15 e 17
del 2014.
Con il primo dei richiamati decreti interpresidenziali
era stata disposta la revoca del ricorrente dall’Ufficio di Soggetto
liquidatore del CUB, mentre con il secondo si era provveduto alla nomina, in
sostituzione del dott. Di Domenico, al medesimo Ufficio (previsto dall’articolo
12, comma 1, della legge n. 26 del 2010, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge n. 195 del 2009 che ha posto, almeno formalmente, fine
all’emergenza rifiuti sul territorio regionale), dell’avv. Giuseppe Somma,
successivamente dimessosi.
Con ampia ed articolata motivazione il Tribunale
adito, senza soffermarsi sui profili procedurali relativi alle proposte
eccezioni di inammissibilità, respinge nel merito l’impugnativa proposta dal
dott. Di Domenico evidenziando, in particolare, come questi avesse assunto condotte
ed iniziative chiaramente ispirate ad “una visione
del rapporto tra i soggetti preposti alle due articolazioni territoriali in
chiave di supremazia gerarchica e non di relazione tra organi posti in
posizione sostanzialmente pariordinata nello svolgimento delle attività
gestionali riferite ai diversi ambiti territoriali”.
La richiamata
sentenza prosegue sottolineando la qualità del provvedimento di revoca adottato
dai Presidenti delle due Province che “dà ampiamente conto degli elementi di
fatto e delle ragioni di diritto allo stesso soggiacenti nonché dei motivi in
base ai quali sono state disattese le controdeduzioni presentate
dall’interessato nell’ambito di procedimento amministrativo”.
La sentenza in
discorso presenta profili di particolare interesse in quanto, da un lato,
sancisce la piena fondatezza della battaglia da sempre combattuta
dall’Amministrazione Provinciale di Caserta (rappresenta e difesa dall’avv.
Maurizio Laudante), tesa a rivendicare la piena autonomia gestionale ed
organizzativa delle due distinte articolazioni territoriali del CUB (Napoli e
Caserta), evitando il perpetuarsi di distorte logiche di subordinazione al
capoluogo regionale, e, dall’altro, riconosce la perdurante legittimazione
delle Province a nominare il Soggetto Liquidatore del CUB (recentemente
strutturato in composizione duale), oggetto di contestazione da parte di talune
organizzazioni sindacali di comparto che hanno anche depositato esposti alle
competenti Procure della Repubblica, paventando la configurazione di una
pluralità di fattispecie di rilievo penale.