La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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martedì 22 febbraio 2011

MONNEZZA DAY - LA CORTE DEI CONTI RINVIA IL PROCESSO A CARICO DI IODICE E CAMPOCHIARO , MA NON LO CHIUDE , ECCO L'ESTRATTO DOVE CONFERMA L'ECCEZIONE POSITIVA DEL'AVVOCATO GIOVANNI PETRELLA A CUI HANNO DATO RAGIONE I MAGISTRATI CAPITOLINI

LA CORTE DEI CONTI

PRIMA SEZIONE CENTRALE D1 APPELLO

’ Estratto dal verbale dell’udienza del 18/02/2011

Sono presenti i seguenti magistrati;

PRES. PIERA MAGGI PRESIDENTE

CONS. MARIA FRATOCCHI COMPONENTE

CONS. NICOLA LEONE COMPONENTE

CONS. RITA LORETO COMPONENTE

CONS. PIERGIORGIO DELLA VENTURA COMPONENTE

Presenti gli avvocati Giovanni Petrella, Francesco Casertano e Renato Labriola ed il Procuratore Generale dottor Sergio Auriemma;

Ordinanza dettata a verbale

lL PRESIDENTE

Udito sul giudizio 35093 il relatore il quale ha segnalato che l’avv. G. Petrella contesta la mancanza di termini a difesa ex art. 163 bis cpc essendogli stato notificato il d.fu. in data 1/12/2010 e chiede conseguentemente rinvio;

Udito l’avvocato Petrella —al quale si associano gli altri difensori — il quale conferma la propria richiesta e, anche su sollecitazione del P.G., aggiunge che la contestazione e da estendersi alla notifica del medesimo d.f.u. a lui stesso e non alla parte personalmente;

Udito il P.G. il quale osserva che la notifica te stata effettuata alla parte presso l’avvocato già costituito in primo grado e che, comunque, la normativa e la giurisprudenza della Corte non prevedono termini perentori a difesa applicandosi nella specie l’art. 68 del Regolamento di

procedura RD. n. 1038/1933;

Udito il Collegio;

Considerato che per il Sig. lodice e per il Sig. Campochiaro il decreto . è stato notificato personalmente presso il proprio domicilio e che per tutti gli altri appellati la notifica del d.l`.u. e stata effettuata personalmente agli stessi presso il domicilio eletto dai medesimi in primo grado con espressa estensione a tutte le successive fasi e gradi del giudizio; Considerato altresi che. in ordine alla contestata mancanza dei termini a difesa da parte dell’Avvocato Petrella. la doglianza e fondata in quanto il decreto indica espressamente i termini ai sensi dell’art. 163 bis pc (90 giomi) e che, pertanto, nel caso, si verte in tema di scelta discrezionale. del Presidente di fissare i predetti termini all’odierna fattispecie in quanto ritenuti congrui, Ritenuto, penanto, che debba hssarsi nuova udierrza per la trattazione del giudizio;

POM.

Fissa,per la trattazione del giudizio, l’udienza del 23 settembre 2011 ore 10,00;

La presente ordinanza si da per conosciuta alle parti presenti o, comunque, regolarmente convocate.
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