Dai trecento ai cinquecento farmacisti ma potrebbero essere più di mille, perchè all'ordine dei farmacisti in provincia di Caserta risultano iscritti più di millecinquento saranno impegnati nella somministrazione dei vaccini alla popolazione in provincia di Caserta . Questo è quanto c'è nell'accordo stilato tra governo regioni e provincie siglato il 29 marzo 2021 che riguarda tutta la nazione. Ma ci sono molto anomalie , secondo alcuni professionisti farmacisti poichè proprio in merito all'assistenza c'è da dire anche che molti farmacisti della provincia di Caserta sono abbastanza scettici e dai giornali tutto si vuole far apparire come un accordo che buono per tutti, traslasciando i casi che si potrebbero accertare qualora ci fosse qulache intoppo .
In realtà siamo daccordo che ci dovrebbe essere personale specializzato ad assistere la popolazione, e quindi ci vorrebbero dai trecento ai cinquento anestetisti presso le farmacie che dovranno controllare che tutto procede nel migliore dei modi, ma è anche vero che se dopo aver somministrato il vaccino qulacuno si dovesse sentire male , fuori le farmacie allora dovrebbe stazionare o addirittura avere una autoambulanza pronta per ricoverare il cittadino .
Abbiamo tutto questo? l'Asl di Caserta è in grado di poter organizzare al meglio la somministrazione dei vaccini nelle farmacie ? Siamo daccordo che questo è un servizio alla popolazione , ma se il famacista attraverso il suo staff procede alla somministrazione del vacccino viene tutelato nella sua opera professionale ?
Ecco questo è la domanda che bisogna farsi .
Qui di sotto l'acordo firmato l'accordo firmato testuale dove Marco Cossolo presidente di Federfarma e Andrea Mandelli presidente Fofi sono stati i principali artefici .
L'ACCORDO
Considerato che ii Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare ii diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;
Considerato,
altresi, che lo stesso Piano vaccinale prevede che "la governance sia assicurata
dal coordinamento costante tra ii Ministro
de/la Salute, la struttura de/ Commissario straordinario e le Regioni e le
Province autonome";
Visto I' articolo 1, comma 471, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di
Bilancio 2021},
come
sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h) del decreto-legge 22 marzo 2021. n.
41 (DL "Sostegni") che prevede
che "In attuazione
di quanto previsto
dal/ 'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), de/la legge 18 giugno 2009, n. 69, e dal/ 'articolo 3, comma 3, lettera
b), de/ decreto de/ Ministro de/la salute
16 dicembre 20 I 0, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile
201 I, e tenuto
conto delle recenti
iniziative attuate nei
Paesi appartenenti all 'Unione europea
finalizzate
al/a valorizzazione del ruolo
deifarmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione de/le infezioni da
SARS-CoV-2, e consentita, in via sperimentale, per
/'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro ii SA RS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di
farmacisti opportunamente
formati con
le modalita di cui al comma 465, anche con !;pecifico riferimento alla
disciplina def consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire
direttamente, subordinatamente al/a stipulazione di specifici accordi stipulati
con le organizzazioni sindacali rappresentative de/le farmacie, sentito ii
competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico de/la
finanza pubblica. Nell 'ambito dei predetti accordi sono disciplinali anche gli
aspetli relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini, nonche le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistili. Al.fine di assicurare
ii puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all
'articolo 3, comma 5, de/ decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2,
converlito, con modi.ficazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti
sono tenuti a trasmetlere, senza ritardo e con modalita telematiche sicure, i
dati relativi alle vaccinazioni effettuate al/a regione o alla provincia
autonoma di riferimento, atlenendosi a/le indicazioni tecnichefornite da queste
ultime anche attraversi ii
Sistema
Tessera Sanitaria";
Considerato che ii citato art. 20, comma
2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021. 41 (DL '"Sostegni")
dispone che "Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 de/la legge 30 dicembre
2020, n. 178, si provvede nell 'ambito de/le risorse previste dall 'articolo 1,
comma 406- ter de/la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione de/le
farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 ";
Valutato che con l'aumentare della disponibilita dei vaccini e fondamentale aumentare ii
numero delle sedi vaccinali e garantirne la
massima capillarita sul territorio;
IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME
LA FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA DEi TITOLARI DI
FARMACIA ITALIANI (FEDERFARMA)
L'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI
(ASSOFARM)
Sottoscrivono ii presente Accordo, che definisce la cornice nazionale e le modalita per ii
coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di
vaccinazione nazionale anti SARS- CoV-2. Con la sottoscrizione del presente
Accordo deve intendersi integrata la condizione
di legge secondo cui l'attivita
di vaccinazione e consentita "subordinatamente
al/a stipulazione di
specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali
rappresentative dellefarmacie, sentito ii competente ordine professionale ".
Premesso che
le Farmacie convenzionate sono
parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che,
in un'ottica di prossimita e nell'ambito della Farmacia dei servizi
- ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. I
53, recante ""lndividuazione di
nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale a norma dell'articolo 11
della legge 18 giugno 2009, n. 69" - propongono al
cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza
sanitaria rivolti alla cronicita ed alla prevenzione;
l'emergenza sanitaria causata
dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la
necessita di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimita e la
tempestivita di risposta de) Sistema sanitario nazionale, prevedendo I'
implementazione deIle attivita assicurate dalla rete territoriale delle
farmacie;
sulla base delie previsioni di cui
all'articolo 1, comma 471, deIla legge 30 dicembre 2020. n.178 (Legge di
Bilancio 2021), come sopra riportato, e consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021,
la somministrazione dei vaccini
anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico "'da parte di
farmacisti opportunamente formati
con le modalita di cui al comma
465 e previa acquisizione de/ consenso informato ", subordinatamente alla stipulazione. senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali
rappresentative delle farmacie, sentito ii competente ordine professionale;
le attivita stabilite dal richiamato art. I, comma 47 L deIla legge
30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, si innestano
integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del
decreto legislative 3 ottobre 2009. n.
153;
ii farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto
legislativo 8 agosto 1991. n.258
- risulta abilitato all'esecuzione
deIle somministrazioni vaccinali contra ii SARS-Co V-2 sulla base degli
specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di
Sanita, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito
nell 'Allegato 2 al presente Accardo sotto la voce ..Formazione";
ii vaccine si
somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato
attraverso la compilazione della scheda per la valutazione
dell'idoneita/inidoneita del soggetto a sottoporsi alla somministrazione
vaccinate;
ai sensi de11'articolo 45 del decreto
legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (T.U. sulla
sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti e presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato
secondo
quanta stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
spettera alle Aziende sanitarie locali
territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali
alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione
a favore della popolazione;
l'offerta della somministrazione
dei vaccini anti Sars CoY-2 presso le farmacie convenzionate avverra nell'ambito
delie prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
Acquisito
ii parere della Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani;
Tutto quanto sopra
premesso le Parti firmatarie del presente accordo concordano:
di avviare la somministrazione dei
vaccini anti SARS CoV-2 da parte delie farmacie convenzionate a norma
dell'articolo 1, comma 471. della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art.
20, comma 2, lett. h}, del decreto-legge 22 marzo 2021.
n. 41
(DL "Sostegni");
che le attivita di prenotazione e di
esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie. secondo i
programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorita
sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri
di priorita, escludendosi, fin d'ora. la
possibilita di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei
soggetti ad estrema vulnerabilita o con anamnesi positiva per pregressa
reazione allergica grave/anafilattica;
che le farmacie che aderiranno alla
campagna vaccinate - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie
stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009. n. 153 - dovranno dame
comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell 'Allegato 1 al
presente Accordo;
che la somministrazione dei
vaccini in farmacia avverra, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione
delle somministrazioni vaccinali contra ii SARS-CoV-2 sulla base degli
specifici programmi e moduli formativi organizzati dall' lstituto Superiore di
Sanita, a norma dell'art. I, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito
nell' Allegato 2 al presente Accardo sotto la voce "Formazione'':
che I'esecuzione delie sedute vaccinali e ii connesso iter tecnico-amministrativo avvengano
conformemente a quanto
stabilito nell' Allegato
2 al presente Accardo, con particolare riguardo
ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei
vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti; al puntuale
adempimento degli obblighi
informativi di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito
dalla legge n. 29 de) 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni
territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate;
che la somministrazione del vaccino in
farmacia avverra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e
della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneita/inidoneita
del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale. come stabilito
nell'Allegato 4 al presente Accardo;
che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione
pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo
vaccinale. E
demandato ad appositi accordi con le
Regioni e le
Province autonome ii riconoscimento
, a favore delle farmacie , di eventua li ulteriori
oneri relativi alle funzioni
organizzative , al rimborso dei dis positivi di protezione
individuale e dei materiali di cons umo, e di
eventuali incentivi per ii raggiungimento dei target vacci nali stabili ti dalle stesse
Amministraz io ni territo
riali ;
c he ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 del decreto legg e 18 / 2020, la mis ura di cui a ll' a tt . I , c omma 2, lett. d) del decreto legge
19 /2020, ossia
la qua rante na
precauzion ale per i sogge
tti che sono venuti a contatto con casi conclamati
di COVI D-19 e la derivante sospensio
ne de!
servizio
o c hius ura precauzio na le dell ' ese rcizio, no n s i appli ca all e farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi ris ultati positivi al COVID-19.