La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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martedì 12 luglio 2011

NON AVEVA IL PERMESSO DI SOGGIORNO IL GIUDICE LO HA ASSOLTO

Assolto AMENAGHAWON  Abram, Nigeriano, nel processo davanti al Giudice Monocratico di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Mario Morra nel processo in cui lo vedeva imputato nel procedimento penale per ipotizzata violazione  del D. Lgs.  n. 286/1998, ovvero  dell'ordine del Questore in seguito a provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, l'Avv. Vittorio Caputo difensore dell' imputato  ha ripercorso tutte le tappe processuali e giurisprudenziali, in ordine all' immigrazione clandestina e le relative procedure di espulsione,  nello specifico la difesa si è soffermata  sull' intervento della Corte Costituzionale  del 2004 quando ritenne improprio il c.d. trattenimento coircitivo posto in essere dall'Italia, infatti, secondo la Corte " l' arresto obbligatorio previsto dall'art. 14, comma 5- quinquies, è dunque privo di qualsivoglia sblocco sul terreno processuale, è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale ". Non appare di poco rilievo l' evidenziato intervento della Suprema Corte di Cassazione,  che nel gennaio 2011 sancì che:  " non è previsto dalla legge come reato il fatto che lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, rifiuta di esibire al personale della Questura od ad altri organi di controllo i documenti identificativi"; la decisione della Corte trovava la sua motivazione  non solo nell' inconciliabilità della stessa condizione di straniero in posizione irregolare con la pretesa di documentazione valida, ma anche sulla scorta proprio delle Direttive Europee, nonché sul lavorio della Giurisprudenza internazionale, che trova la sua massima espressione nella pronuncia datata 28.04.2011 della Corte di Giustizia Europea,  che ha ritenuto illegittima la normativa italiana, che prevedeva la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all' ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro, per aperto contrasto con le Direttive/CE, con conseguente abolitio criminis.