I difensori hanno presentato ricorso per Cassazione – La verità della ragazza, quella del commerciante e quella giudiziaria. In udienza la 14enne si è contraddetta varie volte - La Cassazione: “Il bacio non costituisce atti di libidine” – Le indagini: “La ricerca dell’ago nel pagliaio” –
S. Maria C.V. ( di Ferdinando Terlizzi ) E’ stato condannato a 2 anni di reclusione, il commerciante G.M. di anni 63, residente nella zona dell’Alto Casertano, processato dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di S. Maria C.V., Dr. Marcello De Chiara, accusato di violenza sessuale aggravata ( Art. 609 bis e ter, pena prevista da 5 a 10 anni di reclusione ) ai danni della 14enne M.C. del luogo. Il fatto avvenne il 23 luglio del 2008 nell’esercizio commerciale dell’imputato.
In seguito a denuncia della madre della ragazza sporta ai carabinieri del luogo, il commerciante è stato tratto a giudizio, assistito dagli avvocati Antonio Battista e Nicola Garofalo e accusato di “609 bis e ter c.p. perché, abusando delle condizioni di inferiorità fisica della ragazza, con violenza consistita nel prenderla per un braccio ed attirandola nel locale adiacente l’esercizio commerciale di rivendita di di Sali e tabacchi con frasi del tipo “sei una bella ragazza, sei cresciuta, che bella abbronzatura, sei andata al mare con tua madre”, costringeva M.C., di anni 14, a subire abbracci, baci al collo e sulla guancia, chiedendole altresì se poteva baciarla sulle labbra”.
Nel corso degli interrogatori ( condotti dal Gip Stefania Amodeo e dal P.M. Antonio Riccio nel corso dell’udienza del 18 novembre del 2008 ) emergevano varie contraddizioni, specialmente sulle deposizioni della ragazza che cambiava numerose volte la versione dei fatti dichiarando che era andata nell’esercizio commerciale chiedendo di andare al bagno. Questa circostanza è apparsa strana a tutti. Per giunta l’esercizio non era neppure un bar e a quanto si sappia non è possibile utilizzare il W.C. in un tabacchino. Dal canto suo l’imputato ammetteva parzialmente i fatti dichiarando che aveva so0lo sfiorato il collo della ragazza e che non l’aveva per niente strattonata per condurla nel vano attiguo.
La sentenza, come era prevedibile, è stata impugnata con ricorso per Cassazione, specialmente per quanto attiene la “dura e restrittiva” interpretazione dei giudici sammaritani ed anche per difetto e contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 609 c.p. Il difensore Nicola Garofalo, ha tra l’altro evidenziato che nel caso di specie “l’imputato andava senza dubbio assolto”. Dagli atti, infatti, emerge “con chiarezza l’assenza di un quadro probatorio idoneo a supportare un giudizio di colpevolezza”. “Qualche complimento – sostiene il difensore – nei limiti del buon gusto, un abbraccio, un bacio al collo e sulla guancia questa è la condotta che sarebbe stata posta in essere e che il giudice non ha in alcun modo valutato ai fini della corretta qualificazione giuridica”.
Il Supremo Collegio, in più occasioni, ha infatti detto che: “In tema di baci sulla bocca, al fine di evitare una eccessiva dilatazione della connotazione sessuale della condotta, che sarebbe contraria sia al senso comune sia al principio dei determinazione della fattispecie penale, occorre che il riferimento alle zone erogene sia integrato con l’attenta valutazione del contesto”… e ancora… “Contesti non erotici esulano dalla nozione penale do atti sessuali perché la condotta dell’agente non è oggettivamente idonea a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo”.
Dunque il bacio sulla bocca può essere reato solo in determinati contesti ma nel caso che stiamo trattando si sarebbe trattato nemmeno di un bacio sulla bocca ma soltanto sulla guancia e sul collo che la Cassazione ha ritenuto non costituire atti di libidine.
“Il bacio può essere manifestazione erotica e solo in questo caso può discutersi se costituisca atto di libidine: quando siffatta espressione amorosa – ha sentenziato la Cassazione – anche se sconveniente, non implica concupiscenza carnale, il bacio non può qualificarsi atto di libidine”.