Articolo 5 — Esercizio di arti e professioni.
Nota:
Per I’ entrata in vigore vedasi I‘art. 3 del DPR n. 24/79.
In vigore dal 23/02/2003
Modificato da: Decreto-Legge del 24/12/2002 n. 282 Articolo 5
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché’ non esclusiva, di qualsiasi attività di
lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società
semplici di associazioni senza personalità giuridica costituite tra
persone fisiche per l‘esercizio in forma associata delle attività stesse.
Non si considerano effettuati nell‘esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui a1l’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, nonché' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati
nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui
all‘articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da
soggetti che non esercitano per professioni abituale altre attività di
lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti
e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata
dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12
giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da
guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.