La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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sabato 27 ottobre 2012

CONCORSI ALLA PROVINCIA - IL CONSIGLIO DI STATO SOVVERTISCE IL PROVVEDIMENTO DEL TAR CAMPANIA - IL PRESIDENTE ZINZI ACCENNA AD UN SORRISO - LA GRADUTUARIA E' SOSPESA - TUTTO DA RIAFARE FISSATA L'UDIENZA PER IL 23 APRILE 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, in data 17 maggio 2012 definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1251/2011 R.G.), per come proposto, anche attraverso motivi aggiunti, da D’Agostino Antonio, disponeva dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse; ma accoglieva i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava la determinazione n. 138/A del 18.4.2011, nonché il verbale n. 12 del 4.4.2011 e la nota prot. n. 671 del 7.3.2011 condannado la resistente Provincia al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2000,00 (duemila euro).

La sentenza ordinava che la presente sentenza doveva eseguita dall'autorità amministrativa. Ieri , invece il consiglio di stato ha emesso una ordinaza di sospensiva per la predetta sentenza fissando l’udienza in data 23 aprile 2012.

Ecco il testo della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7025 del 2012, proposto da:



Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, n. 122;



contro

Antonio D'Agostino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;

nei confronti di

Rosanna Sangiuliano, Gabriele Barbato, Tonia Renga, Maria Rita Botte, Franca Nubifero, Loredana Valentino, Pierluigi Giuliani, Caterina Martino, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Gaetano Scoca e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55; Michele Izzo, Roberto Desiderio, Filomena Riccio, Erminia Renzi, Angelica Vescuso, Sonia Romano, Domenico Vitale, Vincenza Lauro, Michele Maione, Sonia Caputo, Rosita Caiazzo, Rosa Cimmino, Orlando Tornusciolo, Pietro Balivo, Pietro Balivo, Dora Urciuoli, Filomena Fusco, Filomena Di Felice, Clea Capece, Giovanni Sorvillo, Giulio Riccio, Gerardo Carusone, Gaetano Trippiccione, Vittoria Sacco, Anna Cenname, Vincenzo Iasimone, Giuseppe Procino, Mario Scalzone, Roger Ferraro, Roberto Marino, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03408/2012, resa tra le parti, concernente graduatoria relativa al bando di corso-concorso per la copertura di n.10 posti di istruttore direttivo amministrativo categoria d



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio D'Agostino e di Rosanna Sangiuliano e di Gabriele Barbato e di Tonia Renga e di Maria Rita Botte e di Franca Nubifero e di Loredana Valentino e di Pierluigi Giuliani e di Caterina Martino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati U. Gentile, F.G. Scocca e Marotta;



Considerato che la vicenda necessita di adeguato sollecito approfondimento in sede di merito e allo scopo si fissa sin da ora l’udienza del 23 aprile 2013;

Rilevato che, nelle more della decisione, pare prevalente allo stato considerare il danno estremamente grave evidenziato dall’appellante per l’assetto organizzativo e funzionale dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada accolto;

Ritenuto, altresì, che le spese della attuale fase cautelare, vadano compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7025/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 23 aprile 2013.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere