
Ecco la sentenza integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE PRIMA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA
.... OMISSIS .....
Visti gli artt. 533 - 535 cpp
DICHIARA
Giovanni CONSORTE, Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati dal vincolo della continuazione,
Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Antonio FAZIO, Emilio GNUTTI, Guido LEONI, Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Stefano RICUCCI, Giuseppe STATUTO colpevoli del reato loro ascritto e, concesse a Giovanni CONSORTE e ad Antonio FAZIO le attenuanti ex art. 62 bis cp ritenute equivalenti all'aggravante contestata al capo A,
CONDANNA
Giovanni CONSORTE ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed un milione e trecentomila euro di multa Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI ad anni tre e mesi sette di reclusione ed un milione di euro di multa ciascuno Antonio FAZIO ad anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di euro di multa, Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE. Danilo COPPOLA. Emilio GNUTTI. Guido LEONI. Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Stefano RICUCCI, Giuseppe STATUTO ad anni tre e mesi sei di reclusione e novecentomila euro di multa ciascuno
CONDAN NA
gli imputali al pagamento delle spese processuali: visti gli art!. 186 TUF e 28 e ss cp
DICHIARA
tutti gli imputati interdetti dai pubblici unici per la durata di anni cinque nonché interdetti dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due:
ORDINA
la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, a cura e spese degli imputati. sul quotidiano "11 Sole 24 Ore"; visti gli art!. 538 ss cpp
CONDANNA
Giovanni CONSORTE, Ivano SACCHETTI, Carlo CIMBRI, Vito BONSIGNORE, Francesco GaetanoCALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Stefano RICUCCI, Ettore LONATI, Tiberio . LONATI, Giuseppe STATUTO, Antonio FAZIO, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a quindicimilioni di euro;
CONDANNA
i suddetti imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, che si liquidano complessivamente in euro centoventimila, oltre a spese generali, IVA e CPA;
CONDANNA
CONSORTE, SACCHETTI e CIMBR1, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile CONSOB, che si liquidano in complessivi euro centomila, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile, che si liquidano complessivamente in euro trentamila. oltre a spese generali, IVA e CPA;
RESPINGE
la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalle parti civili BA VA Geremia Marco e ZOLA Pierluigi.
Visto l'art. 69 Legge n. 231 del 2001
DICHIARA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SpA, GIA' COMPAGNIA ASSICURATRICE UNlPOL SpA, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANIA SCRL, HOPA SpA, responsabili degli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti, unificati, quanto a Unipol spa, ai sensi dell'art. 21 L. 231/2001 e
CONDANNA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARlO SPA, GIA' COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SpA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro settecentoventimila;
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANIA SCRL al pagamento della sanzione pecuniaria di euro duecentosettantamila;
HOPA SPA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro quattrocento ottantamila nonché al pagamento delle spese processuali; .
visti gli artt. 530 cpp e 66 legge n. 231 del 2001
ASSOLVE
Giovanni Alberto BERNESCHI, Filippo DE NICOLAIS, Francesco Maria FRASCA, Rafael GIL ALBERDI, Giulio GRAZIOLl, Divo GRONCHI, Pierluigi STEFANINI, Giovanni Alberto ZONIN dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto e, di conseguenza,
ESCLUDE
le responsabilità amministrative di BANCA CARIGE SpA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E DI IMPERIA, DEUTSCHE BANK AG LONDON, BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA, COOP ADRIATICA SCRL in ordine agli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti.
Visto l'art. 544 cpp, indica in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 31 ottobre 20 I I