IL TAR CAMPANIA ACCOGLIE LE TESI DELL'AVVOCATO PASQUALE IANNUCCILLI CHE E' ANCHE UN CITTADINO SAMMARITANO DOC E LA SUA FAMIGLIA DA OLTRE 100 ANNI
Gli speculatori da strapazzo rimangono al palo compreso gli ex assessori e consiglieri comunali che hanno voltato le spalle all’ex sindaco Biagio Mario Dimuro e all’amministrazione comunale .
Gli speculatori da strapazzo rimangono al palo compreso gli ex assessori e consiglieri comunali che hanno voltato le spalle all’ex sindaco Biagio Mario Dimuro e all’amministrazione comunale .
Il tribunale
amministrativo regionale della campania sezione ottava presidente Minichini
emette la parola fine ad una querelle che da due anni ha fatto credere agli
speculatori da strapazzo, che l’ex amministrazione comunale stava commettendo
un grave errore . Gia sulla freccia nel fianco un anno fa di cui ne sono il
direttore, e anche dal blog di mia proprietà ci siamo occupati della querelle fra la Biel
company di Renato Esposito, che desiderava atutti i costi che il comune rilasciasse
il provvedimento urbanistico che permetteva il cambio di destinazione d’uso
nell’area della ex Siemens, per consentire una diversa collocazione in modo da
sfruttare la superficie per eseguire uno scempio edilizio con conseguente
attivazione di un centro commerciale in un area che era stata destinata ad
accogliere industrie, d’altronde come lo è sempre stato, e dare quella
produttività di reddito occupazione e benessere ad una città che da 20 anni
conosce soltanto miseria . A coronamento di ciò il
tribunale amministrato regionale della Campania ha in
ogni caso respinto anche il ricorso presentato da Agostino Pascale E Pietro Petruolo per la parafarmacia che è diventato il piano
di battaglia di commercialisti , e professionisti dell’edilizia i quali ad ogni
costo tentavano di speculare su un’area .
Sull’area
della ex siemens non si possono fare appartamenti ne centri commerciali , ma
deve essere un’area destinata principalmente ad industrie !!!!
Il tar è
stato esaustivo e quindi senza mezzi termini ci rimettiamo ai passi della
sentenza n. 246 del 19 gennaio 2016 e la
n. 247 sempre del 19 gennaio 2016 relativa ad Agostino De Pascale.
“Nella
specie - recita la sentenza- il
Comune ha rilevato che ai sensi dell’art. 23 ter d.p.r. 380/2001 il cambio di
destinazione d’uso progettato rientra tra quelli urbanisticamente rilevanti e
che, rientrando l’immobile nella zona D – industriale, ai sensi degli artt. 28
e 29 delle N.T.A. del P.R.G. non era consentita la destinazione all’uso
commerciale, essendo la zona riservata esclusivamente ad edifici ed impianti di
carattere industriale, artigianale, ad attrezzature mercantili, magazzini
all’ingrosso, capannoni e simili.
Al riguardo
assume rilievo, in primo luogo, la disciplina del cambio di destinazione d’uso,
disciplinato dall’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 17,
comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014, secondo cui “1. Salva diversa previsione
da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a)
residenziale;
a-bis)
turistico-ricettiva;
b)
produttiva e direzionale;
c)
commerciale;
d) rurale.
2. La
destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella
prevalente in termini di superficie utile.
3. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso
tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Nella
precedente disciplina (art. 10, comma 2) era attribuito alle Regioni stabilire
quali mutamenti della destinazione d’uso, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, erano subordinati a permesso di costruire o a denuncia
di inizio di attività (ora SCIA), con previsione comunque del permesso di
costruire per i cambi d’uso connessi ad opere di ristrutturazione edilizia nei
centri storici (comma 1 lett. c).
La
destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione dell’immobile e
risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione.
Essa, infatti, individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le
destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione
della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata
dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a
seconda della diversa destinazione di zona".
QUI SOTTO LE DUE SENTENZE DEL TAR