In considerazione delle diverse incertezze in materia di antiriciclaggio create anche dai mass media e dalle stesse banche, riteniamo opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante da conti correnti o libretti nominativi richieste da un cliente (e superiori al limite di € 999,99) non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del D.Lgs.231/2007 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.
A supporto di quanto sopra evidenziato e in contrasto a quanto espresso da diversi operatori bancari della ns. zona, evidenziamo che la richiamata ns. tesi è stata condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n.2 del 16/01/2012 e del 04/11/2011, dalla circ.della FIBA CISL del novembre 2011.
La presente comunicazione vuole essere un contributo alla complessa materia dell'antiriciclaggio e non assolutamente contrastare gli operatori del settore bancario che ci leggono.
dott.Luigi ARZILLO