La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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sabato 20 novembre 2010

SPARTACUS 1 - LA LEGGENDA DEI CAPI - ECCO LA VERA STORIA DI MARIO CATERINO, ALTRO SUPERSTITE , NARRATA DA RAFFAELLO MAGI NELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO

IL LATITANTE MARIO CATERINO DAL 2005

 Anche l’inserimento di  Mario Caterino  nel contesto associativo oggetto del presente giudizio risulta, con assoluta certezza, dalla ricostruzione dei ‘profili generali’ dell’associazione e dal coinvolgimento di tale imputato in alcuni episodi delittuosi specifici .Come si ricorderà, Mario Caterino è stato ritenuto responsabile del concorso nel quadruplice omicidio Pagano-Mennillo-Orsi-Gagliardi, nonché del concorso nell’omicidio di Vincenzo De Falco. Il particolare rilievo ‘strategico’ di tali episodi consente – in tutta tranquillità – l’applicazione della massima di esperienza citata in apertura del presente paragrafo, posto che l’attività prestata in occasione di tali avvenimenti è sicuro ed affidabile ‘indice rivelatore’ di stabile appartenenza dell’imputato al gruppo criminoso oggetto di analisi. Del resto, tutte le principali fonti dichiarative intranee all’associazione hanno affermato, in modo concorde, il particolare ‘peso’ di Caterino Mario all’interno del gruppo Schiavone, con compiti di ‘supporto logistico’ nella esecuzione di omicidi ed anche di tenuta della contabilità del gruppo, raccolta di proventi delle estorsioni, relazioni con imprenditori vicini alla organizzazione che si rendevano disponibili al ‘cambio’ di assegni (si vedano i contributi forniti da Franco Di Bona, Dario De Simone, Carmine Schiavone, D’Alessandro Salvatore, Frascogna Domenico, Pagano Giuseppe, puntualmente indicati in sede di requisitoria nel verbale di udienza del 27.5.’04, cui si rinvia per i riferimenti alle singole dichiarazioni .Frequenti contatti telefonici, inoltre sono emersi tra Caterino Mario, Dario De Simone, Caterino Giuseppe, Panaro Sebastiano come si è avuto modo di illustrare nella parte generale sul reato associativo, cui si rinvia per economia di trattazione) anche in rapporto a vicende estorsive, il che è ulteriore dato di conferma. Inoltre, come pure si è evidenziato nella parte dedicata all’analisi della vicenda di ‘inquinamento’ del settore creditizio (Banca di Credito Cooperativo di San Marcellino, è estremamente significativo (visto il settore in cui Mario Caterino risulta impiegato dalla organizzazione) che tale imputato sia stato individuato come uno degli intestatari dei ‘conti in sofferenza’ su cui ha deposto l’ispettore Perini ( come si è osservato illustrando tale deposizione, .. vi sono evidenti ‘anomalie’ nella concessione di fidi a soggetti che – in modo significativo – rivestono, come si vedrà, un ruolo nel gruppo associativo dei ‘casalesi’, tra cui - oltre Walter Schiavone – anche Coppola Antonio (cui risulta, tra l’altro, concesso un fido per un miliardo e duecento milioni senza alcuna istruttoria, ed a cui risultano, in ben tre occasioni, riferibili conti correnti in ‘comune’ con Passarelli Dante ) nonché, sempre tra i conti in sofferenza, si segnalano quelli riferiti, tra gli altri, a Cecoro Giovanni, Ferraro Sebastiano, Panaro Sebastiano, Caterino Mario, Letizia Domenico, nonché alla società Edil Beton di Iorio Gaetano..) L’ampia convergenza tra tali contributi narrativi, unita alle considerazioni già espresse, conduce dunque alla affermazione di responsabilità di Caterino Mario in riferimento al reato contestato al capo numero 1 del decreto di rinvio a giudizio. Quanto alla commisurazione della pena – in rapporto a tale capo - , si osserva che il ruolo di notevole rilievo svolto da tale imputato, l’ampiezza del periodo di consumazione, la particolare pericolosità del gruppo associativo oggetto di giudizio, inducono a determinare la sanzione nel massimo edittale della figura del partecipe. Pertanto, valutati i criteri di cui all’art.133 c.p., si irroga , in rapporto al capo n.1, con la sola circostanza aggravante di cui all’art.416 bis co.4 c.p., la pena di anni dieci di reclusione .Inoltre, attesa la mancata dimostrazione circa la provenienza dei beni tuttora in sequestro preventivo, nonché la sproporzione tra il valore di detti beni ed i redditi legalmente conseguiti (si vedano le schede patrimoniali in atti al faldone B21) va disposta la confisca ai sensi dell’art.12 sexies l.356/’92 dei beni tuttora in sequestro, analiticamente indicati in dispositivo.