La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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mercoledì 18 gennaio 2012

AVVOCATI NELLA BUFERA - NUOVO PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTA' PERSONALE PER CARMINE D'ANIELLO , MA E' A CASA .

1. Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Penale Collegio A su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti dell’avvocato D’ANIELLO Carmine, cl.’65 di Aversa, già legale di fiducia di BIDOGNETTI Francesco, capo dell’omonimo gruppo del clan “dei casalesi”.

2. Il D’ANIELLO, condannato in 1° grado in data 7 novembre 2011 dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare eseguito stamani ad anni 3 di reclusione poiché riconosciuto colpevole di favoreggiamento reale aggravato e continuato, era stato contestualmente scarcerato per l’affievolimento delle esigenze cautelari; affievolimento determinato anche dal fatto di essere impedito ad esercitare la professione forense in quanto sottoposto a sospensione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Tuttavia, il 9 dicembre 2011 il Consiglio dell’Ordine ha revocato la sospensione e riammesso il D’ANIELLO all’esercizio della propria professione. In tale veste, nel corso dell’udienza del 21 dicembre 2011 nell’ambito del processo a carico di affiliati al gruppo IOVINE, il legale (anche se non presente in aula) è stato costituito come co-difensore di soggetti imputati per associazione per delinquere di tipo camorristico (già difesi dallo stesso D’ANIELLO sin dal Decreto di Rinvio a Giudizio del 9 maggio 2009 e per i quali la nomina non risulta mai essere stata revocata, neanche durante il periodo di sospensione). Uno di tali imputati (attualmente sottoposto all’obbligo di dimora a Venafro, provincia di Isernia), inoltre, ha chiesto di essere autorizzato a recarsi due volte al mese a Napoli e ad Aversa per intrattenere colloqui con i suoi difensori, uno dei quali è appunto l’Avv. D’ANIELLO con studio in Aversa, espressamente menzionato dall’imputato.

3. L’Autorità Giudiziaria, ravvisando in tale condotta il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui il D’ANIELLO è stato condannato, ha disposto pertanto l’applicazione del provvedimento cautelare a suo carico. Infatti, le condotte penalmente rilevanti per le quali lo stesso è stato condannato attengono proprio a sviamenti dei mandati difensivi da lui ricevuti nel corso del tempo, in particolare in processi in cui erano coinvolti elementi di vertice del clan “dei casalesi”.



4. Nel testo del provvedimento cautelare, è messo in evidenza il fatto che il D’ANIELLO non si è posto il problema di evitare contatti con “quell’ambiente” dal quale provengono le accuse penali ritenute fondate nei suoi confronti ed ha inteso la riammissione da parte del Consiglio dell’Ordine come totale libertà di interpretazione dei suoi ruoli difensivi in ogni tipologia di processi, anche se si tratta di soggetti accusati di essere inseriti organicamente all’interno del clan “dei casalesi”, evidenziando in tal modo di non possedere una capacità di “autolimitazione” che possa scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui è stato condannato.