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DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
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lunedì 24 agosto 2020
sabato 22 agosto 2020
ROCCELLA JAZZ FESTIVAL - SECONDA SERATA AL TEATRO AL CASTELLO DOPO IL SUCCESSO DI RENZO ARBORE ARRIVANO LUCA AQUINO E LE CANTAUTRICI CASALE, DI MICHELE , NAVA

“MESSAGE TO LOVE: Wight 70” 22/08
Working Band feat. LUCA AQUINO
Luca Aquino, tromba Sacha
Barbato, voce, chitarra acustica Giampaolo Capone, chitarra elettrica, cori
Daniele Pescatore, tastiere Diego Ruggiero, basso elettrico, cori Simone
Paglia, batteria Donato Zoppo, narrazione, vinili e immagini
26-30 agosto 1970: cinque giorni
che hanno cambiato la storia del rock. Sono quelli della terza edizione del
Festival dell’Isola di Wight, la risposta britannica ed europea a Woodstock,
che l’anno prima aveva avuto nei tre giorni di pace, amore e musica mezzo
milione di partecipanti. Nell’isoletta inglese di Wight fu impressionante:
seicentomila spettatori, con la partecipazione di giganti quali Miles Davis,
Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Joni Mitchell, Jethro Tull, Free, Ten Years
After, Joan Baez, Moody Blues, Donovan, Richie Havens, Emerson, Lake &
Palmer, Leonard Cohen, Taste e molti altri. Nonostante il flop economico e il
clima fosco (l’ultima apparizione dei Doors con Jim Morrison in Europa,
l’ultimo grande concerto di Hendrix prima della morte), i cinque giorni di
Wight rappresentarono uno spaccato epocale del panorama rock all’indomani dello
scioglimento dei Beatles, all’alba di un nuovo decennio. Dopo il successo di
due apprezzati storytelling-concert, il primo dedicato a Lucio Battisti, il
secondo ai Beatles (entrambi produzioni originali e prime assolute al Roccella
Jazz Festival), Donato Zoppo ha ideato un nuovo show dedicato ai 50 anni del
Festival di Wight: “Message To Love: Wight 70” Working Band feat. Luca Aquino.
La narrazione di Zoppo si alterna alla reinvenzione rock dei classici di Miles,
Hendrix, Doors, Jethro Tull e molti altri da parte della Wight 70 Working Band
– il gruppo di fidatissimi musicisti già attivi con Battisti e Beatles –
impreziosita da uno special guest come Luca Aquino, che torna a Roccella
sull’onda del rock, un grande amore che ha ispirato anche il suo album
“OverDoors”, dedicato al gruppo di Jim Morrison e compagni.
A seguire alle ore 22.30 “CANTAUTRICI” ROSSANA
CASALE, GRAZIA DI MICHELE e MARIELLA NAVA
«Cantautrici», è un progetto che
vede insieme sul palco Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, tre
donne, tre mondi musicali diversi, tre storie artistiche diverse tra di loro.
Si tratta di tre grandi cantautrici che sono riuscite ad affermare una musica
d’autore libera dai vincoli culturali tradizionali e poco propensa ad accettare
le facili suggestioni dettate dal sistema commerciale che governa il mondo
musicale del nostro paese. La loro proposta, infatti riesce ad andare oltre le
mode del momento ed è mirata a coniugare la canzone d’autore italiana con le
più belle espressioni del panorama musicale e jazzistico internazionale. Le tre
signore della musica italiana proporranno brani del loro repertorio e versioni
inedite delle canzoni più note scritte per se stesse o per altri grandi
interpreti della musica italiana come Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo
Ranieri, Gianni Morandi e Mina. Tra i tanti brani in programma si potranno
ascoltare: “Le ragazze Di Gauguin”, “Brividi”, “Così è la vita”, “Destino”, “Io
e mio padre”, “Gli amori diversi”, “Il cuore mio”, “Semplice”, “Solo i pazzi
sanno amare”, “A che servono gli dei”, “Io sono una finestra”, “Mendicante”,
“Terra”, “Spalle al muro”, “Come mi vuoi”, “Per amore”. Ad accompagnare le tre
cantautrici ci saranno musicisti di grande spessore e qualità come Ermanno
Dodaro al contrabbasso, Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga a sax
soprano e flauto traverso, Fabiano Lelli alla chitarra alla chitarra e Andy
Bartolucci alla batteria e alle percussioni.
venerdì 21 agosto 2020
ROCCELLA JAZZ FESTIVAL - OGGI COMPIE 40 ANNI MA NON LI DIMOSTRA
CLICCA QUI SOTTO
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venerdì 14 agosto 2020
ROCCELLA JAZZ FESTIVAL - SI INIZIA CON RENZO ARBORE E POI TANTI ARTISTI PER L 40ANTENNALE DELLA MANIFESTAZIONE
ECCO IL SITO
LA PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE DEL FESTIVAL
Vincenzo Staiano
Direttore Artistico Rumori Mediterranei Jazz Festival
mercoledì 12 agosto 2020
giovedì 6 agosto 2020
venerdì 17 luglio 2020
NAPOLI AGGREDITO AVVOCATO CASERTANO A CASTELCAPUANO
Nell’attesa un energumeno si è avvicinato abbastanza arrabbiato perché la cancelleria era chiusa all’avvocato casertano. L’avvocato Rocco gli
faceva presente che doveva prenotare l’accesso e addirittura gli chiedeva il numero del dirigente che l’avvocato
casertano non aveva è così
inopinatamente, aggrediva pensando che
non voleva darglielo cercando di
strappargli da mano il telefono. Non ha avuto nenache il tempo di reagire tanto è che l’avvocato Rocco addirittura ha
riportato una frattura alla mano sinistra con una prognosi di 20 giorni martedì 14 luglio 2020
ESCLUSIVO - IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA RIGETTA IL RICORSO DI ALCUNI AVVOCATI CHE DESIDERAVANO DEFENESTRARE IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE DELLA FEST
del Foro di Santa Maria Capua Vetere nonché componenti (eccezion fatta
per i signori avvocati Giuseppe Tamburrino e Laura Tramontano) del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere hanno
adito in sede cautelare ex art. 700 cpc il Tribunale chiedendo l’emanazione
di una pronuncia che, rilevata incidentalmente la nullità e/o l’inesistenza
della delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa
Maria Capua Vetere del 4.12.2019 (con cui il Consiglio deliberando
sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del giorno ha nominato il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione FEST) disponesse
l’immediata sospensione della delibera, con conseguente caducazione di
tutti gli atti successivi e dipendenti.
incompatibilità, di alcuni dei consiglieri in quanto con delibera in data
22/5/2019 il COA, aveva abrogato l’art 9 del Regolamento Generale del
C.O.A. che sanciva l’incompatibilità del Presidente e dei componenti del
COA di rivestire la carica di Consigliere di amministrazione della
Fondazione FEST, e per l’effetto, lo stesso Presidente e i Consiglieri, nella
stessa seduta (con il voto contrario dei consiglieri ricorrenti) si
autonominavano nel CdA della Fondazione rivestendo entrambe le cariche
fino all’11.11.2019 allorquando rassegnavano le dimissioni dalla seconda
con conseguente asserita decadenza e obbligo di astensione dalla votazione
del nuovo CdA per conflitto di interessi e violazione dello Statuto;
Statuto della Fondazione FEST stabilisce che “i componenti del Consiglio
di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati tra gli iscritti all’Albo degli avvocati si Santa Maria Capua
Vetere” mentre, nel caso di specie, in dispregio delle prerogative
dell’organo deliberante, la nomina dei componenti del CdA della FEST
sarebbe stata decisa omettendo di illustrare l’argomento all’ordine del
giorno del Consiglio e la scelta delle modalità con le quali procedere alla
votazione è stata rimessa alla discrezionalità del Presidente;
Funzionamento del Consiglio e dell’Assemblea, approvato con delibera
consiliare 7.6.2016 nonché la violazione dell’art. 97 Cost.;
che la delibera impegnata sarebbe affetta dal vizio di eccesso di potere non
essendo stato consentito alla minoranza ampia informazione e discussione;
che sussisterebbe l’incompatibilità dell’avv. Roberto Santoro a ricoprire la
carica di consigliere della Fondazione FEST in quanto procuratore
costituito in un giudizio promosso nei confronti della Fondazione innanzi al
Giudice del Lavoro Dott.ssa Cangiano (prossima udienza 17.6.2020);
che sussiste il “periculum in mora” avendo i ricorrenti l’interesse ad ottenere
un provvedimento anticipatorio urgente, strumentale rispetto alla
proposizione della domanda di merito con la quale chiederanno
l’annullamento della delibera 4.12.2019 e degli atti successivi, previa
declaratoria di decadenza dei consiglieri dell’Ordine ovvero previa
declaratoria di incompatibilità dei medesimi in quanto contemporaneamente
componenti il CdA della Fondazione FEST.
hanno chiesto l’immediata sospensione della delibera del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2019 nella
parte in cui, deliberando sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del
giorno, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
FEST, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi e dipendenti.
conclusioni della causa di merito o quantomeno l’inesatta individuazione di
quest’ultima;
consigliere dell’Ordine e componente del CDA della Fondazione Forense;
invalidità dei voti, o in conseguenza della decisione sulle modalità della
votazione;
di incompatibilità nella sua posizione e insussistenza di conflitto di interessi
a ricoprire la carica di componente del C.d.A. della F.E.St., avendo
rinunciato, a qualsiasi incarico professionale nel giudizio avverso La Fest
molto tempo prima della nomina a componente del C.d.A. della F.E.St.,
avvenuta con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria
C.V. del 4 dicembre 2019; nonché deducendo l’inammissibilità del ricorso
in rito ed in fatto del ricorso; chiedendo, altresì, la condanna dei ricorrenti
ex articolo 96 c.p.c.
regolarmente costituito sia alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria. (cfr ex multis sentenza 23 gennaio 2014, n. 68, il Tar Lombardia,
3820).
territoriali siano da ritenersi pacificamente degli enti di diritto pubblico,
tuttavia il criterio di ripartizione degli affari fra la giurisdizione Ordinaria e
quella Amministrativa (artt. 24 e 103 Cost., come interpretati da Corte
Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006) va individuato sulla base della
natura giuridica della posizione soggettiva azionata in giudizio (art. 386
c.p.c.), non rilevando invece la natura giuridica, pubblicistica o privata,
della parti del processo.
del Consiglio d’amministrazione di un ente privato integrano atti di
autonomia privata che non partecipano della natura dei provvedimenti
amministrativi e sono regolati, quanto alla loro validità ed efficacia, dalle
norme del diritto privato, in guisa da generare rapporti di diritto privato e
posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 2004 , n. 3892
Consiglio di stato, sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1156 Consiglio di stato,
sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405).
al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378
c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
La norma consente di richiedere, contestualmente all’impugnazione
della delibera (seppur con separato ricorso), la sospensione della
relativa esecuzione.
tutelare la fruttuosità dell’azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare
che l’attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto
alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c..
La norma, benché non sia espressamente richiamata dall’art. 2379, ult.
comma, c.c., trova senz’altro applicazione, oltre che alla delibere
annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una
specifica previsione normativa, l’impugnante può chiedere la sospensione
della deliberazione anche nel caso in cui l’impugnazione è volta ad
ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la
declaratoria di nullità.
provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce
strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e,
delibera negativa (delibera, cioè, di non approvazione di una specifica
proposta, che determina la persistenza dello status quo ante) la quale,
pertanto, non sarebbe suscettibile di esecuzione. L’adozione di una
delibera genera, infatti, di regola, l’obbligo per gli amministratori di
porre in essere tutti i provvedimenti necessari alla sua attuazione.
l’applicabilità del rimedio ex art. 2378 a tale fattispecie, che
espressamente si riferisce alla sospensione dell’esecuzione della
delibera. In giurisprudenza, è stata sostenuta una posizione
favorevole all’esclusione, ammettendosi, d’altra parte, la possibilità di
l’individuazione di una possibile lesione del diritto soggettivo del
socio che non sia in alcun modo riconducibile, ex post, alla lesione
l’interesse tutelabile ex ante (anche attraverso il provvedimento
d’urgenza) e quello tutelabile ex post (mediante la normale
impugnazione della delibera). La tutela ex ante sarebbe finalizzata,
pertanto, ad evitare che il diritto del socio venga leso con l’adottanda
delibera. In ogni caso, sarebbe sempre necessaria un’analisi empirica,
finalizzata a valutare caso per caso se sia concretamente individuabile
un interesse autonomo in nessun modo tutelabile ex post attraverso
l’impugnazione e la sospensione dell’esecuzione della delibera (Trib.
Mantova, 20 dicembre 2007, in Il Caso.it)
quanto incompatibile con la necessaria residualità dello strumento
atipico.
realtà, di ulteriori integrazioni, disciplinando, dunque una misura
cautelare “tipica”, sia pure non compresa nel codice di rito, che in quanto
tale preclude la concessione della tutela cautelare “atipica” di cui all’art. 700
c.p.c., che è esperibile solo in via residuale, quale norma di chiusura che può
operare solo quando nessun altro rimedio cautelare è esperibile.
come “sussidiarietà” o “residualità” ne limita l’applicazione e ne determina
l’inammissibilità qualora la parte abbia a disposizione un altro
provvedimento cautelare tipico. Al contrario, nelle vicende societarie, la
sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche
incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può
essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. soltanto con ricorso
nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa
al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento
del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. (cfr Trib . Milano
sez. fer. N.RG 35415/2019 R.G. www.giurisprudenzadelleimprese.com;
Trib. Monza, 17 aprile 2000, seguita poi da Trib. Milano, 18 luglio 2001).
In forza di tutto quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile.
controvertibilità delle questioni trattate sussistono giuste ragioni per la
compensazione fra le parti delle spese del giudizio non sussistendo i
presupposti in fatto ed in diritto per la condanna risarcitoria di cui all’art. 96
cpc.

