TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III Sezione Civile -
______________________________
Il giudice
letti gli atti del procedimento n. 10771 del R.G. dell’anno 2019;
sciogliendo la riserva formulata in udienza CARTOLARE;
letti gli atti, le memorie autorizzate e le note per l’udienza
cartolare;
OSSERVA
I ricorrenti, meglio generalizzati in atti, tutti agendo nella
qualità di avvocati
del Foro di Santa Maria Capua Vetere nonché componenti (eccezion fatta
per i signori avvocati Giuseppe Tamburrino e Laura Tramontano) del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere hanno
adito in sede cautelare ex art. 700 cpc il Tribunale chiedendo l’emanazione
di una pronuncia che, rilevata incidentalmente la nullità e/o l’inesistenza
della delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa
Maria Capua Vetere del 4.12.2019 (con cui il Consiglio deliberando
sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del giorno ha nominato il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione FEST) disponesse
l’immediata sospensione della delibera, con conseguente caducazione di
tutti gli atti successivi e dipendenti.
del Foro di Santa Maria Capua Vetere nonché componenti (eccezion fatta
per i signori avvocati Giuseppe Tamburrino e Laura Tramontano) del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere hanno
adito in sede cautelare ex art. 700 cpc il Tribunale chiedendo l’emanazione
di una pronuncia che, rilevata incidentalmente la nullità e/o l’inesistenza
della delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa
Maria Capua Vetere del 4.12.2019 (con cui il Consiglio deliberando
sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del giorno ha nominato il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione FEST) disponesse
l’immediata sospensione della delibera, con conseguente caducazione di
tutti gli atti successivi e dipendenti.
I ricorrente, ai predetti fini, hanno deodotto:
che il COA, nel deliberare la nomina dei
componenti del CdA avrebbe agito nell’esercizio
di poteri non imperativi e non pubblicistici, e quindi “jure privatorum” con conseguente competenza del Giudice Ordinario;
1
che
la delibera sarebbe
nulla per decadenza
e, gradatamente per
incompatibilità, di alcuni dei consiglieri in quanto con delibera in data
22/5/2019 il COA, aveva abrogato l’art 9 del Regolamento Generale del
C.O.A. che sanciva l’incompatibilità del Presidente e dei componenti del
COA di rivestire la carica di Consigliere di amministrazione della
Fondazione FEST, e per l’effetto, lo stesso Presidente e i Consiglieri, nella
stessa seduta (con il voto contrario dei consiglieri ricorrenti) si
autonominavano nel CdA della Fondazione rivestendo entrambe le cariche
fino all’11.11.2019 allorquando rassegnavano le dimissioni dalla seconda
con conseguente asserita decadenza e obbligo di astensione dalla votazione
del nuovo CdA per conflitto di interessi e violazione dello Statuto;
incompatibilità, di alcuni dei consiglieri in quanto con delibera in data
22/5/2019 il COA, aveva abrogato l’art 9 del Regolamento Generale del
C.O.A. che sanciva l’incompatibilità del Presidente e dei componenti del
COA di rivestire la carica di Consigliere di amministrazione della
Fondazione FEST, e per l’effetto, lo stesso Presidente e i Consiglieri, nella
stessa seduta (con il voto contrario dei consiglieri ricorrenti) si
autonominavano nel CdA della Fondazione rivestendo entrambe le cariche
fino all’11.11.2019 allorquando rassegnavano le dimissioni dalla seconda
con conseguente asserita decadenza e obbligo di astensione dalla votazione
del nuovo CdA per conflitto di interessi e violazione dello Statuto;
che la delibera impugnata sarebbe affetta da
nullità poiché l’art. 9 dello
Statuto della Fondazione FEST stabilisce che “i componenti del Consiglio
di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati tra gli iscritti all’Albo degli avvocati si Santa Maria Capua
Vetere” mentre, nel caso di specie, in dispregio delle prerogative
dell’organo deliberante, la nomina dei componenti del CdA della FEST
sarebbe stata decisa omettendo di illustrare l’argomento all’ordine del
giorno del Consiglio e la scelta delle modalità con le quali procedere alla
votazione è stata rimessa alla discrezionalità del Presidente;
Statuto della Fondazione FEST stabilisce che “i componenti del Consiglio
di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati tra gli iscritti all’Albo degli avvocati si Santa Maria Capua
Vetere” mentre, nel caso di specie, in dispregio delle prerogative
dell’organo deliberante, la nomina dei componenti del CdA della FEST
sarebbe stata decisa omettendo di illustrare l’argomento all’ordine del
giorno del Consiglio e la scelta delle modalità con le quali procedere alla
votazione è stata rimessa alla discrezionalità del Presidente;
che sussisterebbe la violazione del
regolamento per l’Organizzazione e il
Funzionamento del Consiglio e dell’Assemblea, approvato con delibera
consiliare 7.6.2016 nonché la violazione dell’art. 97 Cost.;
che la delibera impegnata sarebbe affetta dal vizio di eccesso di potere non
essendo stato consentito alla minoranza ampia informazione e discussione;
che sussisterebbe l’incompatibilità dell’avv. Roberto Santoro a ricoprire la
carica di consigliere della Fondazione FEST in quanto procuratore
costituito in un giudizio promosso nei confronti della Fondazione innanzi al
Funzionamento del Consiglio e dell’Assemblea, approvato con delibera
consiliare 7.6.2016 nonché la violazione dell’art. 97 Cost.;
che la delibera impegnata sarebbe affetta dal vizio di eccesso di potere non
essendo stato consentito alla minoranza ampia informazione e discussione;
che sussisterebbe l’incompatibilità dell’avv. Roberto Santoro a ricoprire la
carica di consigliere della Fondazione FEST in quanto procuratore
costituito in un giudizio promosso nei confronti della Fondazione innanzi al
2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
iscritto al n. 7401/2017 R.G.L.,
Giudice del Lavoro Dott.ssa Cangiano (prossima udienza 17.6.2020);
che sussiste il “periculum in mora” avendo i ricorrenti l’interesse ad ottenere
un provvedimento anticipatorio urgente, strumentale rispetto alla
proposizione della domanda di merito con la quale chiederanno
l’annullamento della delibera 4.12.2019 e degli atti successivi, previa
declaratoria di decadenza dei consiglieri dell’Ordine ovvero previa
declaratoria di incompatibilità dei medesimi in quanto contemporaneamente
componenti il CdA della Fondazione FEST.
Giudice del Lavoro Dott.ssa Cangiano (prossima udienza 17.6.2020);
che sussiste il “periculum in mora” avendo i ricorrenti l’interesse ad ottenere
un provvedimento anticipatorio urgente, strumentale rispetto alla
proposizione della domanda di merito con la quale chiederanno
l’annullamento della delibera 4.12.2019 e degli atti successivi, previa
declaratoria di decadenza dei consiglieri dell’Ordine ovvero previa
declaratoria di incompatibilità dei medesimi in quanto contemporaneamente
componenti il CdA della Fondazione FEST.
Pertanto, i ricorrenti, sulla base dei
predetti elementi di fatto e di diritto,
hanno chiesto l’immediata sospensione della delibera del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2019 nella
parte in cui, deliberando sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del
giorno, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
FEST, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi e dipendenti.
hanno chiesto l’immediata sospensione della delibera del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2019 nella
parte in cui, deliberando sull’argomento posto al n. 11 dell’ordine del
giorno, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
FEST, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi e dipendenti.
Si
è costituito il
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati che, in via
preliminare ha eccepito;
il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, sussistendo la giurisdizione del
giudice amministrativo;
l’inammissibilità del ricorso per assenza di
indicazione delle specifiche
conclusioni della causa di merito o quantomeno l’inesatta individuazione di
quest’ultima;
conclusioni della causa di merito o quantomeno l’inesatta individuazione di
quest’ultima;
l’inammissibilità del ricorso anche per
mancata evocazione in giudizio dei soggetti asseritamente
ritenuti incompatibili o decaduti;
l’insussistenza del conflitto di interesse o
incompatibilità tra le funzioni di
consigliere dell’Ordine e componente del CDA della Fondazione Forense;
consigliere dell’Ordine e componente del CDA della Fondazione Forense;
3
l’insussistenza della dedotta nullità o annullabilità della delibera per
invalidità dei voti, o in conseguenza della decisione sulle modalità della
votazione;
invalidità dei voti, o in conseguenza della decisione sulle modalità della
votazione;
l’insussistenza del preteso eccesso di potere,
non sussistendo alcun abuso della
maggioranza o eccesso di potere o presunto vizio di volontà del deliberato assembleare;
concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, inoltre, l’avv. Roberto
Santoro deducendo l’assenza di ipotesi
di incompatibilità nella sua posizione e insussistenza di conflitto di interessi
a ricoprire la carica di componente del C.d.A. della F.E.St., avendo
rinunciato, a qualsiasi incarico professionale nel giudizio avverso La Fest
molto tempo prima della nomina a componente del C.d.A. della F.E.St.,
avvenuta con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria
C.V. del 4 dicembre 2019; nonché deducendo l’inammissibilità del ricorso
in rito ed in fatto del ricorso; chiedendo, altresì, la condanna dei ricorrenti
ex articolo 96 c.p.c.
di incompatibilità nella sua posizione e insussistenza di conflitto di interessi
a ricoprire la carica di componente del C.d.A. della F.E.St., avendo
rinunciato, a qualsiasi incarico professionale nel giudizio avverso La Fest
molto tempo prima della nomina a componente del C.d.A. della F.E.St.,
avvenuta con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria
C.V. del 4 dicembre 2019; nonché deducendo l’inammissibilità del ricorso
in rito ed in fatto del ricorso; chiedendo, altresì, la condanna dei ricorrenti
ex articolo 96 c.p.c.
Fatte queste premesse possono analizzarsi le
diverse questioni preliminari e procedurali
che sono state poste dalle parti e che appaiono dirimenti nell’analisi della presente procedura.
Preliminarmente il Tribunale rileva che il
contraddittorio processuale risulta
regolarmente costituito sia alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
regolarmente costituito sia alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
Sempre in via preliminare va osservato che
nessun dubbio può sussistere in
ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria. (cfr ex multis sentenza 23 gennaio 2014, n. 68, il Tar Lombardia,
ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria. (cfr ex multis sentenza 23 gennaio 2014, n. 68, il Tar Lombardia,
4
sezione Brescia; sentenza Consiglio di
Stato, sez. V, del 28 giugno 2012, n.
3820).
3820).
Invero, sebbene il Consiglio Nazionale Forense
ed i Consigli dell’Ordine
territoriali siano da ritenersi pacificamente degli enti di diritto pubblico,
tuttavia il criterio di ripartizione degli affari fra la giurisdizione Ordinaria e
quella Amministrativa (artt. 24 e 103 Cost., come interpretati da Corte
Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006) va individuato sulla base della
natura giuridica della posizione soggettiva azionata in giudizio (art. 386
c.p.c.), non rilevando invece la natura giuridica, pubblicistica o privata,
della parti del processo.
territoriali siano da ritenersi pacificamente degli enti di diritto pubblico,
tuttavia il criterio di ripartizione degli affari fra la giurisdizione Ordinaria e
quella Amministrativa (artt. 24 e 103 Cost., come interpretati da Corte
Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006) va individuato sulla base della
natura giuridica della posizione soggettiva azionata in giudizio (art. 386
c.p.c.), non rilevando invece la natura giuridica, pubblicistica o privata,
della parti del processo.
Ciò significa che, una volta accertata la
natura di soggetto privato della Fondazione, è possibile
qualificare in termini privatistici, quale esplicazione dei poteri che la normativa civilistica riconosce agli enti locali
individuati nello Statuto (il COA),
anche la nomina e la revoca, da parte degli enti pubblici, dei
componenti del Consiglio d’Amministrazione.
Nel caso di specie, lo statuto della Fest, una
fondazione di diritto privato, all’art. 9
attribuisce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere
il potere di nomina e revoca degli amministratori. Trattasi di atti di natura pacificamente privatistica.
Da quanto sopra esposto consegue che la revoca e la nomina dei
componenti
del Consiglio d’amministrazione di un ente privato integrano atti di
autonomia privata che non partecipano della natura dei provvedimenti
amministrativi e sono regolati, quanto alla loro validità ed efficacia, dalle
norme del diritto privato, in guisa da generare rapporti di diritto privato e
posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 2004 , n. 3892
Consiglio di stato, sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1156 Consiglio di stato,
sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405).
del Consiglio d’amministrazione di un ente privato integrano atti di
autonomia privata che non partecipano della natura dei provvedimenti
amministrativi e sono regolati, quanto alla loro validità ed efficacia, dalle
norme del diritto privato, in guisa da generare rapporti di diritto privato e
posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 2004 , n. 3892
Consiglio di stato, sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1156 Consiglio di stato,
sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405).
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
5
Venendo ai profili di ammissibilità
dell’invocata misura cautelare, va osservato che il provvedimento cautelare
d’urgenza previsto dall’art. 700
c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura
come un rimedio
a carattere meramente
residuale, azionabile solo ove
non sussistano strumenti ad hoc.
In ambito societario, copiosa giurisprudenza
ne testimonia l’impiego per la
protezione di interessi tra loro differenziati, comunque non tutelabili attraverso strumenti cautelari
tipici.
In virtù di tale principio, problemi
particolari si pongono con riguardo
al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378
c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
La norma consente di richiedere, contestualmente all’impugnazione
della delibera (seppur con separato ricorso), la sospensione della
relativa esecuzione.
al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378
c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
La norma consente di richiedere, contestualmente all’impugnazione
della delibera (seppur con separato ricorso), la sospensione della
relativa esecuzione.
L’art. 2378 c.c., invero, prevede una misura
cautelare tipica finalizzata a
tutelare la fruttuosità dell’azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare
che l’attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto
alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c..
La norma, benché non sia espressamente richiamata dall’art. 2379, ult.
comma, c.c., trova senz’altro applicazione, oltre che alla delibere
annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una
specifica previsione normativa, l’impugnante può chiedere la sospensione
della deliberazione anche nel caso in cui l’impugnazione è volta ad
ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la
declaratoria di nullità.
tutelare la fruttuosità dell’azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare
che l’attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto
alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c..
La norma, benché non sia espressamente richiamata dall’art. 2379, ult.
comma, c.c., trova senz’altro applicazione, oltre che alla delibere
annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una
specifica previsione normativa, l’impugnante può chiedere la sospensione
della deliberazione anche nel caso in cui l’impugnazione è volta ad
ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la
declaratoria di nullità.
Come
appare evidente dalla
formulazione della norma,
il
provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce
strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e,
provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce
strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e,
6
dunque, dell’eventuale annullamento (o
declaratoria di nullità) della delibera
impugnata.
L’applicabilità del rimedio di cui all’art. 700 cpc deve, pertanto, intendersi
tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteli il diritto
soggettivo già leso dalla delibera
invalida, anticipando gli effetti della sentenza di merito (e,
dunque, ove presupponga
l’avvenuta deliberazione). (cfr
Trib. Napoli, 4 agosto 2010, in Il Caso.it, Trib. Roma, Sez.
specializzata in materia di impresa, 3
agosto 2016).
È fatta salva, eventualmente, la controversa
questione inerente la cd.
delibera negativa (delibera, cioè, di non approvazione di una specifica
proposta, che determina la persistenza dello status quo ante) la quale,
pertanto, non sarebbe suscettibile di esecuzione. L’adozione di una
delibera genera, infatti, di regola, l’obbligo per gli amministratori di
porre in essere tutti i provvedimenti necessari alla sua attuazione.
delibera negativa (delibera, cioè, di non approvazione di una specifica
proposta, che determina la persistenza dello status quo ante) la quale,
pertanto, non sarebbe suscettibile di esecuzione. L’adozione di una
delibera genera, infatti, di regola, l’obbligo per gli amministratori di
porre in essere tutti i provvedimenti necessari alla sua attuazione.
Tali
motivi hanno posto
dubbi circa l’opportunità
di escludere
l’applicabilità del rimedio ex art. 2378 a tale fattispecie, che
espressamente si riferisce alla sospensione dell’esecuzione della
delibera. In giurisprudenza, è stata sostenuta una posizione
favorevole all’esclusione, ammettendosi, d’altra parte, la possibilità di
l’applicabilità del rimedio ex art. 2378 a tale fattispecie, che
espressamente si riferisce alla sospensione dell’esecuzione della
delibera. In giurisprudenza, è stata sostenuta una posizione
favorevole all’esclusione, ammettendosi, d’altra parte, la possibilità di
sopperire
all’inapplicabilità dello strumento tipico (art. 2378), con
quello residuale
ex art. 700 (Trib. Milano,
Sez. Specializzata in
materia d’imprese, Ord., 28 novembre 2014, in
Giur. It.).
La giurisprudenza ammettendo il ricorso ex
art. 700 cpc in tali ipotesi ha
indirettamente confermato l’inconsistenza del rimedio atipico, al quale va, comunque, sempre preferito quello
tipico.
La
difficoltà concreta di
tale ricostruzione è,
tuttavia, proprio
l’individuazione di una possibile lesione del diritto soggettivo del
socio che non sia in alcun modo riconducibile, ex post, alla lesione
l’individuazione di una possibile lesione del diritto soggettivo del
socio che non sia in alcun modo riconducibile, ex post, alla lesione
7
cagionabile dalla delibera. Di tale
provvedimento non dovrebbe, in altri
termini, essere possibile la censura, mediante l’impugnazione della delibera stessa.
Un
diverso e secondo
orientamento, sostiene, invece,
coincidenti
l’interesse tutelabile ex ante (anche attraverso il provvedimento
d’urgenza) e quello tutelabile ex post (mediante la normale
impugnazione della delibera). La tutela ex ante sarebbe finalizzata,
pertanto, ad evitare che il diritto del socio venga leso con l’adottanda
delibera. In ogni caso, sarebbe sempre necessaria un’analisi empirica,
finalizzata a valutare caso per caso se sia concretamente individuabile
un interesse autonomo in nessun modo tutelabile ex post attraverso
l’impugnazione e la sospensione dell’esecuzione della delibera (Trib.
Mantova, 20 dicembre 2007, in Il Caso.it)
l’interesse tutelabile ex ante (anche attraverso il provvedimento
d’urgenza) e quello tutelabile ex post (mediante la normale
impugnazione della delibera). La tutela ex ante sarebbe finalizzata,
pertanto, ad evitare che il diritto del socio venga leso con l’adottanda
delibera. In ogni caso, sarebbe sempre necessaria un’analisi empirica,
finalizzata a valutare caso per caso se sia concretamente individuabile
un interesse autonomo in nessun modo tutelabile ex post attraverso
l’impugnazione e la sospensione dell’esecuzione della delibera (Trib.
Mantova, 20 dicembre 2007, in Il Caso.it)
Tale orientamento, a parere di chi scrive
appare poco convincente in
quanto incompatibile con la necessaria residualità dello strumento
atipico.
quanto incompatibile con la necessaria residualità dello strumento
atipico.
Pertanto, è da ritenersi che la tutela ex art.
2378 non necessiti, in
realtà, di ulteriori integrazioni, disciplinando, dunque una misura
cautelare “tipica”, sia pure non compresa nel codice di rito, che in quanto
tale preclude la concessione della tutela cautelare “atipica” di cui all’art. 700
c.p.c., che è esperibile solo in via residuale, quale norma di chiusura che può
operare solo quando nessun altro rimedio cautelare è esperibile.
realtà, di ulteriori integrazioni, disciplinando, dunque una misura
cautelare “tipica”, sia pure non compresa nel codice di rito, che in quanto
tale preclude la concessione della tutela cautelare “atipica” di cui all’art. 700
c.p.c., che è esperibile solo in via residuale, quale norma di chiusura che può
operare solo quando nessun altro rimedio cautelare è esperibile.
Questa peculiarità del provvedimento
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., definita
come “sussidiarietà” o “residualità” ne limita l’applicazione e ne determina
l’inammissibilità qualora la parte abbia a disposizione un altro
provvedimento cautelare tipico. Al contrario, nelle vicende societarie, la
sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche
incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può
essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. soltanto con ricorso
come “sussidiarietà” o “residualità” ne limita l’applicazione e ne determina
l’inammissibilità qualora la parte abbia a disposizione un altro
provvedimento cautelare tipico. Al contrario, nelle vicende societarie, la
sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche
incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può
essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. soltanto con ricorso
8
depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di
annullamento o
nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa
al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento
del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. (cfr Trib . Milano
sez. fer. N.RG 35415/2019 R.G. www.giurisprudenzadelleimprese.com;
Trib. Monza, 17 aprile 2000, seguita poi da Trib. Milano, 18 luglio 2001).
In forza di tutto quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile.
nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa
al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento
del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. (cfr Trib . Milano
sez. fer. N.RG 35415/2019 R.G. www.giurisprudenzadelleimprese.com;
Trib. Monza, 17 aprile 2000, seguita poi da Trib. Milano, 18 luglio 2001).
In forza di tutto quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile.
Stante
i motivi della
decisione in rito
e la complessità
nonché
controvertibilità delle questioni trattate sussistono giuste ragioni per la
compensazione fra le parti delle spese del giudizio non sussistendo i
presupposti in fatto ed in diritto per la condanna risarcitoria di cui all’art. 96
cpc.
controvertibilità delle questioni trattate sussistono giuste ragioni per la
compensazione fra le parti delle spese del giudizio non sussistendo i
presupposti in fatto ed in diritto per la condanna risarcitoria di cui all’art. 96
cpc.
PQM
Il Tribunale di S. Maria C.V., terza Sezione
Civile, in composizione monocratica così provvede :
rigetta il ricorso;
compensa le spese
Si comunichi
S. Maria C.V.,13/07/2020
Il giudice
dr.Rita Di Salvo