La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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giovedì 20 gennaio 2022

SUPERBONUS E TRUFFE AUTORIZZATE ECCO PERCHE' NON BISOGNA APPROVARE NIENTE IN ASSEMBLEA CONDOMINIALI

 IL RAPIDO ESCURS SU COME NON BISOGNA APPROVARE IL SUPERBONUS CHE E' UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO O SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE .

A PAGARE SARANNO SOLTANTO I CONDOMINI, MA CHI NE TRARRA' UN VANTAGGIO SARANNO IMPRESE SENZA SCRUPOLO , AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E DIRETTORI DI LAVORI CHE AVRANNO SOLDI LIQUIDI A DESCAPITO DI PICCOLI PROPRIETARI   

Prima di adottare una qualsiasi decisione vanno prese in esame,  in primis le importanti novità contenute del nuovo D.L. n.157/2021 entrato in vigore il 12 novembre  u.s. che introduce nuovi adempimenti e nuove disposizioni per i lavori edilizi con BONUS, e, successivamente anche quelle introdotte dalla Nuova Legge del 30/12/2021 n.234  che riguarda il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024.

La emanazione del richiamato D.L. n.157/2021 ( Decreto Antifrode),  si è resa necessaria atteso che L’Agenzia delle Entrate , nell’esaminare le pratiche concluse o invia di conclusione, ha accertato che sono stati erogati rilevanti importi non dovuti. Le cause principali di tali indebiti finanziamenti – ricondotte a frode – sono derivate da prezzi di progetti gonfiati e quindi non in linea con i prezzari ufficiali, da opere inserite nella contabilità degli Stati  Avanzamenti Lavori non eseguite e dall’utilizzo, nel corso dei lavori, di materiali per qualità e rispondenza difformi rispetto a quelli previsti in capitolato.( VEDI ANCHE ULTIMA OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI DOVE SONO STATI PERQUISITE ABITAZIONI DI IGNARI CONDOMINI) 

L’emersione di tali irregolarità tecnico/amministrative ha indotto il legislatore a rendere obbligatoria e ad estendere tutte le pratiche, che prevedono lo sconto in fattura o la cessione di credito, gli adempimenti e le procedure previste per il Superbonus, tra gli altri, l’asseverazione, da parte di un commercialista  abilitato, sulla regolarità di tutta la documentazione presentata, la idoneità dell’impresa appaltatrice ad eseguire i  lavori, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, sulla congruità dei prezzi di progetto e sulla rispondenza dei contenuti dei SAL, redatti nel corso dei lavori alle opere effettivamente realizzate.

Per quanto riguarda l’asseverazione sulla congruità dei prezzi inseriti nel progetto, il DL n.157/2021 fa riferimento, da un lato, al prezzario ufficiale, peraltro non ancora pubblicato e la cui approvazione è programmata il prossimo 9 febbraio 2022, pertanto nelle more, si potrà fare riferimento ai prezzari vigenti  nella Regione di Riferimento ( vedi articolo 1 comma 28 Legge 234 del 30/12/2021pagina 10 lettera I).

Il decreto Legge DL n. 157/2021 e,  successivamente con la circolare n. 16/E del 29/11/2021, il provvedimento a firma  del Direttore dell’agenzia Entrate protocollo  n. 340450/2021 e n.312528/2021 , prevede inoltre  che L’Agenzia Entrate, potrà espletare il controllo preventivo sulla pratica in corso e sulle successivamente pratiche di rimborso e sconto in fattura (comma 30, 31 32,33,34,35 della Legge 234 /2021.

In via prudenziale, in attesa del prezzario ufficiale ed a tutela dei condomini è opportuno, visto la norma abbastanza farraginosa  ed ancora in corso di attuazione,  è opportuno tenere in stand-by, il progetto in attesa di conoscere il prezzario Ufficiale.

Inoltre, non è prevista la stipula di polizza assicurativa finalizzata a garantire che il condominio e per esso i condomini che laddove compulsati dall’Agenzia Entrate , per la restituzione l’intero “Bonus” in ipotesi di revoca parziale o totale finanziamento, siano esentati da tale ingentissimo esborso.

In alternativa, potrebbe prevedersi che l’esecutore dell’intervento e per esso il Direttore del Lavori, garantisca che l’intero immobile, sia nella condominiale che nelle singole unità immobiliari, è conforme agli atti progettuali assentiti, e depositati presso il Comune di Caserta e pertanto – sia il prezzo  convenuto che la idoneità del fabbricato ad utilizzare il finanziamento- non vi sono  rischi di evoca totale o parziale dei BONUS richiesti. In contratto dovrà procedersi la espressa rinunzia dell’impresa ad avvalersi del disposto articolo 1664 codice civile con la tassativa esclusione della revisione del prezzo pattuito.   

La norma, che riduce sensibilmente il quorum per approvare la procedura per utilizzare i bonus appare di ambigua interpretazione. La eccessiva ed onerosa pattuizione contrattuale non può validamente ritenersi ratificata con il voto favorevole di un terzo dei condomini. Trattasi di contratto di gravosissima  entità aggravata dalla possibile emissione del provvedimento di revoca  del  BONUS, ed in questa ipotesi ciascun condomino è gravato da ulteriore esborso: deve pertanto ritenersi che la riduzione del quorum ad un terzo riguardi la sola adesione del bonus e non l’approvazione del contratto per la quale trova applicazione l’art.1136 1 comma codice civile ( presenza dei due terzi del valore dell’edificio e voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti  almeno cinquecento millesimi).

Ecco perchè  ci si oppone all’utilizzo del BONUS attesa la sua eccessiva onerosità . In ogni caso si ribadisce  che l’assemblea condominiale  non può deliberare per l’approvazione di un contratto da rivedere che comunque vincola il condominio per l’importo ivi  convenuto a prescindere dal prezzario in corso di approvazione.