Avvocati e giudici a confronto ieri al convegno organizzato dalla Camera civile di Santa Maria Capua Vetere nella Sala degli specchi al Circolo Nazionale di Caserta . il presidente l’avvocato Ludovico Ricciardelli ha aperto i lavori facendo un rapido escursus sulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul risarcimento del danno biologico e patrimoniale, lasciando poi ai relatori che sono intervenuti per sviscerare il provvedimento dei magistrati capitolini. Al convegno sono intervenuti Carlo Maria Palmiero componente della Giunta Nazionale delle Camere Civili, il cassazionista Pasquale Mautone della camera civile di Nola, il professore Ascanio Sirignano già titolare di Cattedra all’università di Camerino quale esperto di Medicina legale e Assicurazioni e il giudice della prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giovanni D’Onofrio.
Il confronto verteva sulla enunciazione della sentenza
n. 8630 del 7 aprile 2026 della Corte di Cassazione (Sezione III) che è stata
una pronuncia chiave in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e
danno alla salute che ha stabilito una invalidità permanente superiore al 9%
I punti
salienti della pronuncia sul quale c’è stato un ampio dibattito fra avvocati e giuristi ha dato ampio spazio
alle tesi in virtù del provvedimento della Corte di Cassazione e la Tabella
Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con il D.P.R. n. 12/2025, si applica
in via indiretta come parametro di valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056
del Codice Civile. In sostanza spetta al giudice stabilire il risarcimento del
danno con equo apprezzamento constatando le circostanze del caso.
La sentenza
invece ha stabilito che Il giudice può applicare la T.U.N. anche per sinistri
stradali o eventi verificatisi prima del 5 marzo 2025 (data di entrata in
vigore del DPR), senza essere obbligato a ricorrere alle tradizionali tabelle
contenuti in provvedimenti giuridici e legislativi del Tribunale di Milano. Inoltre
parametri della T.U.N. assumono una
valenza estesa anche al di fuori dei rigidi ambiti originari (non solo
circolazione di veicoli/natanti o responsabilità sanitaria), agendo come criterio
guida per l'uniformità e la parità di trattamento su scala nazionale.
Infine c’è
soprattutto un obbligo di motivazione qualora il giudice che non è vincolato in modo assoluto ma, qualora
intenda discostarsi dai valori indicati nella T.U.N., ha l'obbligo di fornire
una motivazione specifica e puntuale legata a circostanze del tutto peculiari
del caso concreto.