La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


email
procecere@alice.it
procecere@virgilio.it



Visualizzazioni secondo Google dal 2009

giovedì 11 novembre 2021

TAR CAMPANIA - IL COMUNE DI CASAGIOVE CONDANNATO PERCHE' NON HA ESPLETATO L'ITER AMMINISTRATIVO COME PER LEGGE - CONSEGUENZE POLITICHE ANCHE SUGLI ACCORDI ??

 

Il ricorso va dunque accolto e vanno conseguentemente annullate le impugnate deliberazioni del Consiglio Comunale di Casagiove del 21/1/2021 n. 10 e del 18/2/2021, limitatamente alla approvata modifica dell’art. 49 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio”.

Questa la motivazione della sentenza N. 07190/2021 REG.PROV.COLL. del  Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), Gianmario Palliggiano, Presidente, Giuseppe Esposito, Consigliere,  Estensore  e Domenico De Falco, Primo Referendario, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ed ha annullato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casagiove del 21/1/2021 n. 10 e del 18/2/2021, che riguardavano alcune mozioni presentate dalla monoranza e purtroppo non furono votate perché, secondo i giudici amministrativi partenopei, il consiglio comunale non aveva espresso il diritto di voto come recita anche il Testo unico degli Enti locali e il regolamento comunale. 

Per questi motivi la sera del 21 gennaio e del 18 febbraio 2021 la minoranza abbandonò l’aula e propose ricorso al tar. Lo stesso proposto dai consiglieri di minoranza D'Angelo Danilo, Moscatiello Francesco, Petrillo Concetta e Mingione Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Moscatiello e Paolo Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Comune di Casagiove, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti  anche dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; Di Mezza Giuseppe, non costituito in giudizio,  e stato presentato per l’annullamento- della delibera (divenuta esecutiva in data 9.2.2021) del Consiglio Comunale di Casagiove, approvata in data 21.1.2021 e, specificamente (punto n. 12 dell'o.d.g.), della parte in cui viene approvato l'emendamento presentato in data 19.1.2021 dal Consigliere C. V. e relativo alla proposta di modifica dell'art. 49 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Casagiove;  della delibera di Consiglio Comunale del 18.2.2021 che ha confermato le determinazioni assunte sul Regolamento del Consiglio Comunale con la delibera consiliare del 21.1.2021; di ogni atto preordinato, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto ed in particolare della nota del Sindaco di Casagiove prot. 3142/2021.

  La presentazione del ricorso ha avuto il suo esito positivo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli.

I giudici napoletani, per la verità molto attenti nel estendere la sentenza hanno anche focalizzato il loro impegno processuale anche su alcune sentenze del Consiglio di Stato e di alcuni tribunali amministrativi di altre regioni e principalmente anche sul testo unico degli enti locali. Ma soprattutto il parere del Ministero degli Interni.  

Condannato quindi il Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, il tutto con attribuzione agli avvocati Bruno Moscatiello e Paolo Mancini, antistatari, in solido tra loro; ha dichiarato irripetibili le spese di giudizio nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del controinteressato.

 Ha ordinato  che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.