La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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lunedì 23 luglio 2018

AVVOCATURA NAZIONALE - IL CONGRESSO NAZIONALE FORENZE A CATANIA CON LA GRANDE RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE E DELLA CAMERA CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE


Sarà l’Etna, quest’anno, a fare da sfondo alla più grande assise dell’avvocatura italiana. Nei primi giorni di Ottobre, Catania ospiterà la trentaquattresima edizione del Congresso Nazionale Forense. Il tema della discussione sarà nobile e delicato, complesso e solenne: si dibatterà di avvocati e Costituzione. Della funzione e del rilievo dell’avvocatura nell’impianto della Carta fondamentale.
La parola avvocato ricorre quattro volte nel testo costituzionale, ma mai per esprimerne in modo esplicito il ruolo cruciale di tutela del cittadino. Il termine compare soltanto in relazione alla facoltà di elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104), nonché alla nomina a consigliere di Cassazione (art. 106) e a giudice della Corte costituzionale (art. 135, commi 2° e 6°). Strano paradosso, a prima vista: anziché menzionare l’avvocatura per ciò che essa è e per cosa rappresenta, la si cita soltanto – e del tutto incidentalmente – quando si verte su altri Organi ed altri Uffici.
E dire che la Costituzione ha perfetta cognizione del compito essenziale che gli avvocati assolvono. Nessun processo, nemmeno il più limpido, nemmeno il più coerente, neanche quello terminato con la sentenza più prossima alla verità assoluta, potrebbe reputarsi giusto se a tutte le parti non fosse riconosciuta la possibilità di difendersi in maniera adeguata. L’articolo 24 della Carta, in questo senso, è un autentico baluardo di civiltà (non solo giuridica), nel suo uso icastico dell’aggettivo “inviolabile”. La scelta di quel termine è una meraviglia: leggendolo, ci si rende conto della straordinaria forza sintetica della Costituzione, e insieme della imprescindibilità – direi quasi della sacralità – della funzione del difensore. Il dettato costituzionale avrebbe potuto affermare che la facoltà di difesa, in giudizio, deve essere sempre consentita o assicurata o garantita. Invece no. La difesa processuale è dichiarata inviolabile, nel senso che qualunque sua compressione sarebbe la profanazione di un diritto fondamentale: è qui che la Carta esplica la propria superiorità dogmatica e rimarca la sua differenza rispetto alla legge ordinaria e alle altre fonti subordinate. La legge ordina, governa, disciplina. La Costituzione proclama.
Difendersi, in giudizio, significa potersi avvalere di un’assistenza tecnica efficace. Libera. Indipendente. I Padri costituenti lo avevano ben chiaro: i lavori preparatori lo testimoniano. L’avv. Ottavio Mastrojanni, deputato all’Assemblea Costituente per il Fronte dell'Uomo Qualunque, siciliano come la città che ospiterà il Congresso, sull’articolo 24 formulò una proposta assennata. E significativa. Suggerì che nel testo fosse inclusa la specificazione che la difesa è affidata solo agli avvocati. Quell’inciso, com’è noto, purtroppo non fu approvato, con una motivazione peraltro ben singolare (l’avv. Umberto Tupini, democristiano, Presidente della Sottocommissione, stimò l’attribuzione della difesa solo a difensori di fiducia come un concetto «pericoloso»). Eppure, la discussione che se ne fece attesta la consapevolezza della centralità del ruolo dell’avvocato nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il Congresso di Catania sarà preziosa occasione di dialogo e di confronto per ogni più ampia riflessione sul testo della Carta (vi è in programma anche la discussione di un progetto di riforma costituzionale), e il Foro di Santa Maria Capua Vetere ha da poco proceduto alla scelta della delegazione che lo rappresenterà. Le operazioni di voto, indette dal Presidente dell’Ordine avv. Carlo Grillo, hanno avuto luogo presso la Sala convegni del Tribunale Penale nelle giornate del 19 e 20 Luglio scorso, sotto la direzione della Commissione elettorale presieduta dall’avv. Giuseppe Posillipo. Il consenso degli elettori si è concentrato sui nomi dei colleghi Caterina Petrella, Roberto Santoro, Felice Medici, Marilena Landolfi, Maria Conforti, Alberto Zaza d’Ausilio e Rachelina Conte, che sapranno convenientemente e degnamente rappresentare l’avvocatura sammaritana in seno all’assise nazionale.
L’affermazione degli avvocati Roberto Santoro e Rachelina Conte, rispettivamente Presidente e Segretario della Camera Civile di Santa Maria Capua Vetere (unici due candidati espressi da tale sodalizio forense, ed entrambi eletti), è speciale e meritato motivo di soddisfazione per tutti i componenti dell’associazione, che da sempre si adopera per il migliore funzionamento della giustizia civile e per la salvaguardia del prestigio dell’avvocatura.