La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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venerdì 14 luglio 2023

CASERTA - SENTENZA EUROPEA DOPO 14 ANNI STRASBURGO DA RAGIONE ALL'ISTITUTO DI SOSTEMENTO DEL CLERO DI CUI ANTONELLO GIANNOTTI NE E' IL PRESIDENTE GRAN LAVORO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO CARMELA DE FRANCISCIS

 

IDSC DI CASERTA CONTRO STATO ITALIANO: LA CORTE EUROPEA COMPIE GIUSTIZIA


E' l'avvocato cassazionista Carmela De Franciscis a salire sul podio della giustizia europea ma per saperne di più e stesso Lei che ci fa alcune considerazioni. 





“La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo con sentenza del 13 luglio 2023 ha definito il contenzioso risalente all’anno 2009 instaurato dal mio assistito I.D.S.C. di Caserta, sancendo il principio che le indennità espropriative quantificate ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359/1992 vigente all’epoca di tale esproprio sono illegittime in quanto confliggenti con l’art. 1 del prot. n. 1 della CEDU e che compete al proprietario espropriato la rideterminazione del proprio credito.

Si tratta di una sentenza di rilevante portata giuridica, che ancora una volta censura lo Stato Italiano allorché opera in dispregio di principi aventi rilevanza costituzionale e comunitaria di tutela della proprietà.

Sono soddisfatta della decisione favorevole al mio assistito ed è un importante riconoscimento per il mio Studio Legale che ottiene affermazione anche dinnanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo in materia altamente specialistica”.

 

DESCRIZIONE DELLA VICENDA:

La vicenda portata all’attenzione della Corte Europea traeva origine dall’espropriazione di fondi in Marcianise di proprietà dell’IDSC di Caserta in favore del Consorzio ASI di Caserta: a seguito della incongrua quantificazione delle indennità di esproprio, l’IDSC propose   opposizione alla stima dinanzi  alla Corte di Appello di Napoli che  rideterminò le indennità di esproprio dovute dal Consorzio ASI di Caserta, applicando l’art. 5 bis legge 359/92 all’epoca vigente e quindi decurtando notevolmente (rispetto al valore venale dei fondi espropriati) gli importi dovuti al proprietario espropriato IDSC.

Avverso le sentenze della Corte di Appello, il Consorzio ASI di Caserta propose ricorso per Cassazione contrastato dall’IDSC di Caserta, il quale invocava tra l’altro la spettanza dell’intero valore venale per il fondo espropriato, ai sensi della Legge Nazionale Italiana n. 244/2007 art. 2 comma 89.

I ricorsi per cassazione proposti dal Consorzio ASI di Caserta furono respinti e – poiché a seguito del contenzioso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione risultavano esaurite le vie di ricorso interne esperibili a norma delle leggi nazionali vigenti nello Stato Italiano - l’IDSC di Caserta investiva della questione la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

A fondamento dell’impugnativa (riguardante cinque espropri) l’IDSC di Caserta eccepiva la violazione dell’art. 1 del prot. n. 1 della CEDU in relazione all’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione calcolata in funzione della legge 359/1992:  

difatti, la norma invocata sancisce che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

Per converso:

- l’IDSC di Caserta non aveva ottenuto per l’espropriazione una compensazione integrale ragionevole in relazione al valore del bene

-  l’ammontare dell’indennità era stato quantificato ai sensi della legge 359/92 e quindi quantificando l’indennità in importo corrispondente a meno della metà del valore di mercato del terreno,  nonostante fosse entrata in vigore in corso di causa l’art. 2 comma 89 della legge 244/2007 espressamente invocato dall’IDSC di Caserta, norma che sancisce la spettanza al proprietario espropriato dell’intero valore venale del bene e nonostante in corso di causa la Corte Costituzionale Italiana avesse dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5 bis commi 1-2 della legge 359/92 con sentenze n. 348/2007 e 349/2007.

Sicchè, l’indennità di espropriazione risultava ampiamente inferiore al valore di mercato del bene e questo ammontare era destinato ad essere ulteriormente tassato con ritenuta del 20% ai sensi della legge Nazionale Italiana 413/1991 art. 11.

Inoltre dal decreto di esproprio emergeva che la procedura espropriativa non si collocava neppure in un contesto di riforma pubblica economica, sociale o politica e quindi mancava qualsiasi obiettivo legittimo di pubblica utilità atto a giustificare un rimborso - come quello riconosciuto all’IDSC di Caserta - nettamente inferiore al valore di mercato del fondo.

Infine, appariva incongrua la maggiorazione stabilita dal Giudice Nazionale commisurata al solo interesse legale, dovendosi invece ritenere appropriato il tasso degli interessi delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di 3 punti percentuali, in sintonia con giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Pertanto, l’IDSC di Caserta chiedeva dichiararsi lo Stato Italiano tenuto a versare:

- per i danni in relazione al pregiudizio materiale, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del terreno al momento dell’espropriazione e l’indennità ottenuta conformemente all’art. 5 bis della legge 359/92;

- il rimborso della ritenuta del 20% sull5indennità di esproprio previsto dall’art. 11 della legge 413/91 o in subordine la ragionevole somma ritenuta equa dalla Corte quale somma da concedere all’IDSC di Caserta per il pregiudizio materiale connesso all’applicazione di ritenuta sull’indennità di esproprio;

- il pregiudizio morale da quantificarsi equitativamente tenuto conto della durata del processo dinanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana, della privazione e conseguente impossibilità di utilizzo del terreno fm dal momento dell’occupazione e di tutte le pratiche e procedure che aveva dovuto attivare e coltivare l’IDSC di Caserta per tutelare i propri diritti;

- gli interessi moratori, chiedendo che su ogni somma spettante - essendo incongrua la maggiorazione stabilita dal Giudice Nazionale commisurata al solo interesse legale - si condannasse lo Stato Italianoal pagamento di un importo calcolato tenendo conto del tasso degli interessi delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuale.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 13 luglio 2023 ha accolto il ricorso dell’IDSC di Caserta riconoscendo sussistente la violazione dell’art. 1 del Protocollo no.1 della Convenzione  ed ha disposto la condanna dello Stato Italiano a pagare in favore dell’IDSC di Caserta i ragguardevoli importi indicati in sentenza entro tre mesi a titolo di danno pecuniario e non pecuniario, stabilendo altresì il tasso degli interessi conformemente alle richieste del ricorrente a questo dovuto oltre il predetto  termine.