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venerdì 10 febbraio 2012

OPERAZIONE MUNICIPIO - ANZI OPERAZIONE TSUNAMI 1 ECCO LO STRALCIO DELL'ORDINANZA E I CAPI DI IMPUTAZIONE

PIU' TARDI ALTRI STRALCI

N. 17530/09 R.G. notizie di reato


TRIBUNALE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE VI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Maria Vittoria FOSCHINI,
sulla richiesta di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. in Sede e pervenuta in data 31.1.2012, nei confronti di:

1. AMATO Luigi, nato a S. Cipriano d’Aversa il 13/11/1953

2. ZAGARIA Michele nato a S. Cipriano d’Aversa il 21/05/1958

3. ZAGARIA Fortunato, nato a S. Cipriano d’Aversa il 15/05/1955
Indagati:
ZAGARIA Fortunato, ZAGARIA Michele

A) Del reato p. e p. dall’art. 110, 81 cpv. cp. 610 c.p, 56, 610 cpv c.p., art. 7 l. 203/1991, perchè agendo in tempi diversi e con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, Zagaria Michele quale mandante e Zagaria Fortunato quale esecutore, nonchè all’epoca dei fatti vice sindaco di Casapesenna, e con minaccia scaturente dalla nota affiliazione con posizione apicale di Zagaria Michele al clan dei casalesi, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ZARA Giovanni all’epoca Sindaco di Casapesenna a:

- non rendere pubbliche dichiarazioni o interviste ai giornali, di elogio o solidarietà alle forze dell’ordine in occasione di arresti di latitanti, presentandosi Zagaria Fortunato alla persona offesa quale emissario di Zagaria Michele, intimandogli di non rendere pubbliche dichiarazioni a favore delle forze dell’ordine in occasione di arresto di latitanti, ed agendo con minaccia scaturente dalla prospettazione allo Zara Giovanni della assoluta contrarietà di Zagaria Michele a tali dichiarazioni, del pericolo di gravi ritorsioni contro la persona o la attività politica dello Zara e altresì evidenziando la sorte di Cangiano Antonio, vittima di attentato, nel 1998, epoca in cui era Assessore ai Lavori Pubblici di Casapesenna, a seguito del quale rimase gravemente menomato.

- nonchè compivano atti idonei a costringere Zara Fortunato (rectius Giovanni) a non partecipare ad un convegno organizzato presso una struttura confiscata a VENOSA Luigi, noto personaggio del Clan dei Casalesi, prospettando una reazione negativa da parte della famiglia camorristica dei VENOSA e comunque intimavano alla persona offesa di non intervenire pubblicamente al convegno e costringevano la stessa a tenersi in disparte e non in evidenza.

Con l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991 per avere commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione camorristica dei casalesi di cui Zagaria Michele è esponente apicale, ed evitare che potesse diminuirne il prestigio ed il consenso sociale e politico della consorteria camorristica, nonchè avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all’art. 416 bis c.p.

AMATO Luigi, ZAGARIA Michele

B) del reato p. e p. dall’art. 110, 56, 81 cpv. cp. - 610 cpv c.p., art. 7 l. 203/1991 perchè agendo in tempi diversi e con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, Zagaria Michele quale mandante e Amato Luigi quale esecutore, con minaccia scaturente dalla nota affiliazione con posizione apicale di Zagaria Michele al clan dei casalesi compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ZARA Giovanni, all’epoca Sindaco di Casapesenna, a non partecipare ad una manifestazione indetta a Casapesenna di solidarietà con le forze di polizia intimando, il Luigi Amato alla persona offesa a non parteciparvi, affermando che il divieto della partecipazione era stato disposto dal latitante ZAGARIA Michele, e dicendo inoltre alla persona offesa “queste persone sono pericolose e devi stare attento”.

Con l’aggravante di cui all’art. 7 l 203/1991 per avere commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione camorristica dei casalesi di cui Zagaria Michele è esponente apicale, ed evitare che potesse diminuirne il prestigio ed il consenso sociale e politico della consorteria camorristica predetta, nonchè avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all’art. 416 bis c.p.

Fatti commessi in Casapesenna nell’anno 2008