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lunedì 2 agosto 2010

INCHIESTA CE2 ESCLUSIVO . ECCO COME I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE L'INDAGINE SUL CONSORZIO CE2 ERA UN FLOP

Il consorzio CE2 nel 2005 era considerato un soggetto privato e non pubblico e quindi il presidente Vincenzo Pepe non rivestiva la carica di un pubblico ufficiale. il CE2 poteva anche assumere senza concorso, ma soltanto con contratti a tempo determinato . Ci sono volute due pronunzie dei giudici per stabilire che l’indagine sul consorzio non doveva essere proprio aperta. Il tutto, come si ricorda, è nato con una denuncia del sindaco di Orta di Atella Angelo Brancaccio. Il Giudice di indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Cettina Scognamiglio qualche giorno fa accogliendo le tesi degli avvocati Camillo Irace e Luigi Iannettone  avevano sostenuto, nel corso delle udienze davanti al tribunale del riesame di Napoli e alla cassazione di Roma, che il consorzio non era sogetto pubblico , ma privato. Nell’indagini finirono sotto inchiesta anche cittadini normali oltre a tutto il consiglio di amministrazione e soprattutto personaggi politici. Secondo i giudici partenopei che hanno convinto il pm e il gip che hanno motivato la richiesta di archiviazione per gli indagati , per quanto riguarda la contestazione del reato al presidente Vincenzo Pepe presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Geo.Eco spa, non aveva   tempestivamente risposto alle richiesta di Brancaccio Angelo, Sindaco del Comune di Orta di Atella, di rilascio di copia di atti avanzate in data 2 e 5 agosto 2005, non rilasciando né la copia, né rispondendo per esporre le ragioni del ritardo, il P.M. ha, in particolare, ribadito che le tre istanze del Brancaccio depositate il 2 e 5 agosto 2005 non erano state tempestivamente evase e che circa la prova dell'avvenuta conoscenza delle istanze da parte del Pepe, figura obbligata a dare risposta istituzionale alle stesse quale presidente dei consiglio di amministrazione della Geo Eco spa, nessun elemento acquisito dalle indagini escludeva che il Pepe avesse avuto conoscenza in un momento successivo alle indagini, si chi l'unica certezza era costituita dalla presenza delle istanze regolarmente protocollate e dalla mancata risposta nei termini. Osserva il Collegio che le argomentazioni del G.I.P. sul punto appaiono condivisibili. Premesso, innanzitutto, che il reato ipotizzato non costituisce titolo custodiate in ragione della pena edittale deve rilevarsi che risulta dai protocolli processuali, che in data 25 novembre 2005 il Pepe comunico ai CC di Aversa che la richiesta dei Brancaccio era stata evasa in data 7 settembre 2005 e che dalla copia delle richieste trasmesse dal Brancaccio alla Procura non emerge la data in cui le richieste vennero ricevute dal Presidente del Consorzio, si che vi e incertezza sul dies a quo ai fini del computo dei trenta giorni previsti dall 'art. 328 c.p. che, per unanime giurisprudenza, va riferito non alla P.A bensì alla persona fisica del funzionario. Condivisibilmente il G.I.P. rilevava, inoltre, che nel caso di specie; attesa la complessa organizzazione interna dell'ufficio, poteva ipotizzarsi che la richiesta fosse rimasta giacente per alcuni giorni presso ufficio protocollo in special modo in un periodo, quale il mese di agosto, in cui si registrano numerose assenze per ferie " dei dipendenti. Deve, inoltre, osservarsi che in data 25 luglio 2005 i! Pepe "a causa di impegni professionali e personali" comunicava, con nota protocollata al n. 6750, richiamata dalla difesa nella memoria prodotta all ’odierna udienza, impossibilità sino al 2 settembre 2005 ad espletare le proprie mansioni di presidente affidando la piena capacità gestionale per il periodo del suo impedimento al vicepresidente Rosario Ippone. L’evasione alle richieste del Brancaccio, da ritenersi, peraltro, incomplete perché prive della specificazione dell ’interesse concreto connesso alla richiesta di copia di una serie di arti concernenti vari ambiti operativi del Consorzio, data nei giorni immediatamente successivi allo scadere dei termine di cui all'art. 328 c.p. e l’acquisizione degli elementi di cui si e detto giustificativi delle ragioni del formale ritardo inducono, quindi, a ritenere I 'insussistenza di gravita indiziaria in ordine al reato di cui al capo a.