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martedì 31 agosto 2010

Crediti Iva inesistenti per 63 milioni di euro Vittoria in Ctp per l’Agenzia delle Entrate campana

Il Direttore Regionale delle Entrate Enrico Sangermano " E' stato riconoscito l'impegno corretto ed efficace dell'Agenzia delle Entrate in Commissione Tributaria". 

Operazioni inesistenti, il fisco bada alla sostanza. E’ di 63 milioni di euro l’ammontare della vittoria dell’Agenzia delle Entrate presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli. I giudici hanno considerato legittimi i due avvisi di accertamento per detrazioni indebite dell’Iva emessi dall’Ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale della Campania a carico di una società operante nel settore dei metalli ferrosi. La Ctp, inoltre, ha disconosciuto i rilievi procedurali sollevati dai contribuenti.

“L’esito favorevole della controversia – afferma il Direttore Regionale delle Entrate Enrico Sangermano - fa seguito ad altre recenti rilevanti vittorie dell’Agenzia delle Entrate della Campania presso gli Organi di giustizia tributaria. Viene riconosciuto, in tal modo, l’impegno per una corretta ed efficace gestione del contenzioso tributario”.

Il fatto - A seguito di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato l’illegittimità di crediti Iva pari a 63 milioni di euro legati a fatture emesse per operazioni inesistenti, avvenute tra due società collegate, nell’ambito di transazioni commerciali con fornitori esteri per l’acquisto di materiali ferrosi.
La tesi vincente dell’Ufficio Contenzioso della Direzione Regionale ha ricostruito il processo di acquisto della merce dall’estero. Il soggetto interponente (missing trader) acquistava dal fornitore estero e rivendeva la merce alla società ricorrente, destinataria finale. Il soggetto interponente, quindi, non aveva alcun ruolo effettivo ma operava al solo fine di consentire alla società, reale acquirente dei prodotti, la formazione di un ingente credito Iva.
Sentenza della Commissione tributaria provinciale – I giudici hanno evidenziato come la società ricorrente non abbia sollevato specifiche eccezioni in relazione al merito della pretesa tributaria, ma si sia attenuta ad una strategia difensiva incentrata esclusivamente sulla formulazione di contestazioni di natura procedurale.
Le argomentazioni difensive dell’Ufficio Contenzioso della Direzione Regionale, invece, hanno dimostrato la validità della notifica del processo verbale di constatazione, presupposto dei successivi atti di accertamento emessi.