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giovedì 7 maggio 2009

OPERAZIONE BIOPOWER , ECCO IL PROVVEDIMENTO DEL GIP PAOLA CERVO SULLE CINQUE SCACERAZIONI. L'UNICO LIBERO E' GIANLUIGI FREGOSI

Viste le istanze de liberiate presentate nell'interesse di Renzo Bracciali, Giampiero Tombolillo, Giovanni Verazzo, Michele Testa, Giuseppe Esposito, Fulvio Scia, Gianluigi Fregosi;
acquisito il parere del PM;
rilevato che analoga istanza è stata formulata nell'interesse di Eugenio Di Santo ed in relazione ad essa il PMnon ha espresso parere, e ritenuto che in ogni caso, alla data odierna, questo giudice è legittimato a provvedere :
Osserva
gli interrogatori degli indagati sono stati estremamente impegnativi, e dunque nel decidere sulla revoca o sulla sostituzione della misura cautelare in atto deve tenersi conto di quanto emerso.
Alcune circostanze possono dirsi non contestate: in primo luogo , non è contestato che Biopower aveva problemi con il deposito dei progetti della caldaia e del condensatore della centrale di Pignataro Maggiore , in quanto il dm 14 gennaio 2008 aveva rappresentato un imprevedibile ostacolo lungo la trafila che doveva portare al deposito dei progetti esecutivi. Questo dato è stato ammesso da Esposito, da Tombolillo, da Pasquariello e da Testa.
Pacifico anche che al Genio Civile fossero consapevoli di tale difficoltà, come ammesso dal Pasquariello. Altrettanto pacifico che Esposito, in stretto collegamento con Tombolillo (che a sua volta manteneva costanti rapporti con Giovanni Verazzo) abbia cercato di risolvere il problema, in un primo momento limitandosi a chiedere informazioni al Genio Civile ed in un secondo momento partecipando ad un incontro cui, oltre a lui, presero parte Tombolillo, Margherita Di Vincenzo, Pasquariello e Testa.
Qui le versioni difensive convergono nel dire che il contenuto dell'incontro fu negativo per le aspettative di Biopower poiché il Genio Civile voleva che le opere assumessero le classi di rischio sismico previsto dal nuovo dm del 2008 mentre STC , per conto di Biopower , aveva iniziato la progettazione secondo le norme tecniche previste dal previgente dm del 2005; la difesa di Giovanni Verazzo, inoltre , ha evidenziato che il costruttore aveva interesse economico a che i lavori si protraessero nel tempo, per lucrare sugli extracosti. La difesa di Tombolillo ha poi sottolineato che nell'incontro dei primi di luglio 2008 l'architetto Testa rimase sbigottito di fronte alla lettera in cui Biopower minacciava di chiedere al Genio Civile il risarcimento dei danni che avrebbe subito dal ritardo con cui quell'ufficio assumeva le proprie determinazioni in relazione ai progetti; infine, la difesa di Esposito ha rimarcato che per la sua qualità di direttore dei lavori non cambiava assolutamente niente se i progetti venivano approvati o respinti.
Anche a voler condividere tali considerazioni, deve però convenirsi sul tenore letterale delle conversazioni n. 3481 e 3483(page..S3 - 56 dell'ordinanza) da cui traspare la rabbia per la rottura di un accordo i cui termini dovevano essere ben chiari per ambo le parti, e che doveva portare il Genio Civile ad accettare i progetti della caldaia e del condensatore redatti con le norme tecniche previste dal dm previgente. A detta di tutti gli indagati, infatti, Biopower era sinceramente convinta che tale fosse la normativa di riferimento.
Il punto è vcrificare se tale problema sia stato risolto pagando i funzionarì Testa e Pasquariello perché chiudessero un occhio.
Pasquariello che, si ricordi, ha ammesso di essere consapevole del problema che affliggeva i progetti presentati da Biopower- ha riferito che chiese che alle opere fossero assegnate le classi di rischio sismico previste dal dm del 2008 per "mettersi a posto" sul piano formale, cosi da poter accettare gli elaborati al protocollo: non si comprende però perché Tombolillo, nella conversazione 3483 del 18.7.2008, apprendendo da Esposito che il Genio Civile non accetta gli elaborati cosi come presentati, reagisca con la già ricordata veemenza ed in particolari elica ad Esposito che Biopower è già pronta per mettere in esecuzione, di lì ad una settimana, quello che risulta dai progetti già redatti. Dando per pacifica la genuinità delle conversazioni intercettate, deve concludersi che i termini dell'accordo raggiunto ad inizio luglio erano stati diversi, e ciò legittimava Esposito, Giovani Verazzo e Tombolillo, ognuno nelle rispettive qualità, a ritenere che i progetti sarebbero stati accettati in ogni caso.
Infine, gli elaborati vengono accettati dall'ufficio protocollo solo dopo che ad essi sono state attribuite le classi di rischio sismico dettate dal dm del 2008 — vale la pena evidenziare che per le opere contrassegnate dalla classe 4 il Genio Civile deve procedere a controlli sistematici, e non già a campione. Dunque la incoerenza tra il contenuto sostanziale degli elaborati e la loro veste formale sarebbe stato certamente scoperto, con il rischio che la fase esecutiva fosse bloccata. Non si comprende allora che senso avrebbe affermare che Testa e Pasquariello fossero concordi nell'esigere l'indicazione delle "nuove" classi di rischio in relazione a progetti che essi già potevano prevedere che non avrebbero superato il successivo vaglio di merito (cfr. le dichiarazioni di Biagio Lavino, pag. 61 dell'ordinanza); né si comprende che vantaggio poteva avere Biopower, sottoscrivendo un accordo i cui termini avrebbero comportato certamente il blocco della fase esecutiva.
Non resta perciò che concludere, secondo ciò che la logica e le conversazioni intercettate autorizzano a ritenere, che l'accordo concernesse invece il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte dei funzionari del genio Civile.
Questo giudice reputa che il prezzo di tale corruzione consistesse nei 100.000,00 euro sequestrati a Sandro Aceti dalla Guardia di Finanza, ma tutti gli indagati hanno riferito che quel denaro rappresentava invece la caparra offerta da Renzo Bracciali per l'acquisto di un appartamento a Bellona; Bracciali e Tombolillo, in particolare, hanno dichiarato che il panico che traspare dalle intercettazioni successive al sequestro va giustificato considerando che nessuno ritenne che il sequestro fosse stato casuale, e dunque temevano che il rinvenimento di quel denaro fosse interpretato male. Ebbene, numerosi particolari di tale versione lasciano
perplessi.
In primo luogo non è dato comprendere perché una causale perfettamente lecita quale un acquisto immobiliare richiedesse una tale segretezza, da giustificare un pagamento in contanti e per di più in contanti prelevati da unistituto bancario estero. Inoltre non è dato comprendere perché — se si trattava soltanto del denaro destinatoall'acquisto di un immobile - Bracciali mantenesse segreto il motivo del viaggio allo stesso autista incaricato del
trasporto del denaro; soprattutto, non si comprende perché preoccuparsi tanto per contattare i soggetti potenzialmente interessati dalle eventuali indagini della PG per concordare con loro cosa riferire agli operanti. Nemmeno pare decisiva la constatazione delle vicissitudini familiari del Bracciali, quale riferita anche dal Tombolillo, poiché resta il fatto che invece di adoperare uno qualsiasi degli strumenti leciti previsti dal sistema civilistico (ad es. un trust) si sono adoperate modalità perfettamente compatibili con la natura illecita della destinazione finale del denaro.
Ancora.
È bene chiarire che questo giudice non ritiene plausibile la lettura offerta da Giampiero Tombolillo alle numerose conversazioni telefoniche alle quali egli partecipa.
Non pare invero concepibile che tali conversazioni riflettano mere millanterie o "ipotesi di lavoro", se non altro per la straordinaria puntualità di tali millanterie e per la facile verificabilità di ognuna di esse; inoltre, il sistema efficientistico di una azienda privata lo avrebbe immediatamente espunto non appena quelle millanterie si fossero dimostrate tali, evento che peraltro poteva accadere con estrema facilità. Più logico concludere , perciò, che egli parlasse con cognizione di causa. Quanto alla posizione di Di Santo, occorre considerare che anche in questo caso le incongruenze sono molteplici. Non è contestato — per averlo confermato proprio gli indagati - che egli sia stato scelto da Bracciali e Tombolillo per via della sua attività politica e per via della sua vicinanza all'assessore Cozzolino; i bonifici
rinvenuti dalla Guardia di Finanza sono però riferibili, a detta degli indagati, ad una consulenza svolta dal Di Santo nel campo delle fonti di energia rinnovabile. Il diretto interessato non ha però ricordato in che periodo avesse ricevuto l'incarico di consulenza, né ha ricordato se si sia trattato dell'unico incarico ricevuto, mentre
Tombolillo ha dichiarato che si è trattato di uno tra i tanti incarichi conferiti al Di Santo. Sta di fatto, però, che i documenti rinvenuti non recano l'indicazione di nessuna causale del pagamento, ina solo del nome del beneficiario.
Per quanto concerne infine la posizione di Fulvio Scia, questi ha sostanzialmente ammesso di avercostantemente aggiornato il Tombolillo sulle notizie per lui utili acquisite in Regione, ma non ha mostrato alcuna consapevolezza del disvalore, anche solo deontologico, di tale ambivalente condotta. In tal modo egli ha inoltre confermato di aver preso autonome iniziative, ogniqualvolta l'informazione era ritenuta di interesse,cosi confermando la sussistenza della pia evidenziata affectio societatis. Inoltre, va rilevato in' tale
rivelazione si sostanzia appunto l'atto contrario al dovere di segretezza, al quale egli era tenuto in qualità di incaricato di pubblico servizio.
Ne discende, ad avviso di questo giudice, che il quadro indiziario già tratteggiato nell'ordinanza depositata il 22 aprile non è scalfito.
Quanto alle esigenze cautelari, occorre premettere che la diversa tipologia delle misure cautelari applicate era intesa a riflettere la differente qualità delle condotte criminose , e tale differenza deve essere mantenuta anche nel decidere sulle, istanze cautelari presentate dai difensori all'esito degli interrogatori.
Tanto premesso, occorre convenire con il PM circa la necessità di mantenere la misura in atto per Bracciali e Tombolillo. Costoro sono infatti direttamente coinvolti in tutte le condotte descritte nell'ordinanza, e gli interrogatori hanno confermato che il Bracciali era costantemente informato delle iniziative di Tombolillo, il quale aveva sì poteri discrezionali di azione "sul campo" anche in virtù delle sue competenze tecniche, ma non aveva potere di spesa. Se ne deve coerentemente argomentare che Bracciali avrebbe stanziato i fondi solo per
quelle spese delle quali fosse stato convinto: ad esempio, egli non avrebbe pagato alcun compenso a Di Santo se non gli fosse stato ben chiaro eh*; cosa il suo denaro avrebbe pagato.
È opinione di questo giudice che l'interrogatorio non abbia modificato la posizione del Di Santo; in particolare,la versione per cui i 140.000 euro accreditategli da Bracciali era il prezzo di una consulenza è stata oggetto di dichiarazioni contrastanti da parte sua e di Tombolillo, ed addirittura il Tombolillo sembrava saperne di più del Di Santo quanto all'oggetto delle consulenze, al numero degli incarichi, ai tempi ed alle modalità di pagamento
e di (omessa) fatturazione; infine, non può non notarsi che, per ammissione dello stesso Di Santo, la consulenza svolta per SDÌ è l'unica consulenza da lui svolta nel settore a partire dal 2006.
Quanto a Testa e Pasquariello si conviene con il PM, in quanto il loro coinvolgimento è circoscritto ad un unico, seppur gl'ave, episodio delittuoso, ed in ogni caso il Testa è sospeso dal servizio (cfr. il provvedimento depositato il 6 maggio 2009 dal difensore). Si ritiene inoltre affievolita l'intensità delle esigenze di cautela anche per Esposito, poiché all'esito dell'interrogatorio deve ritenersi che, nel contrattare con i funzionari del Genio Civile, egli non avesse il medesimo potere decisionale di Tombolillo.
In relazione a Giovanni Verazzo il PM ha espresso parere contrario alla sostituzione della misura cautelare. Questo giudice condivide tale valutazione, poiché il ruolo da lui complessivamente rivestito nella vicenda appare ben più articolato di quello dell'Esposito, ed in ogni caso non sono emersi elementi tali da indurre una diversa lettura degli atti, rispetto a quella esposta nell'ordinanza genetica della misura in atto.
Quanto alla posizione di Scia, deve convenirsi con il PM sul fatto che questi "appare essere stato coinvolto nelle vicende delittuose unicamente dalla sua conoscenza con Tombolillo e non già con Bracciali", ed in ogni caso deve convenirsi che il pericolo di reiterazione di reati appare sufficientemente scongiurato dal permanere dellacustodia in carcere per Tombolillo e Bracciali.
che concerne infine la posizione di Gianluigi Fregosi, all'esito dell'interrogatorio di garanzia è stato che il -professionista ha perso ogni contatto con i propri elaborati successivamente alla consegna al ;ente, 'ed in seguite; non ha saputo se fossero insorti eventuali problemi in merito ad essi. Tali doni, confortate dalla documentazione allegata al verbale, consentono di fornire una lettura del quadro o alternativa a quella ravvisata nell'ordinanza genetica della misura in atto, con la pratica conseguenza •;ta deve essere revocata.
PQM
sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fulvio Scia, Giuseppe Esposito, Michele Testa Mario Pasquarìello con quella degli arresti domiciliari presso il domicilio che indicheranno all'atto della izione, e per l'effetto ordina loro di non allontanarsene senza previa autorizzazione di questa A.G. e fa presso divieto di incontro e di contatto, anche telefonico e telematico, con persone diverse da quelle nente conviventi, con la sola eccezione dei difensori.
Annulla la misura cautelare in atto nei confronti di Gianiuigi Fregosi e per l'effetto ne ordina l'immediata one se non detenuto per altra causa, nel resto le richieste difensive.