IDSC DI CASERTA CONTRO STATO ITALIANO: LA CORTE EUROPEA COMPIE GIUSTIZIA
E' l'avvocato cassazionista Carmela De Franciscis a salire sul podio della giustizia europea ma per saperne di più e stesso Lei che ci fa alcune considerazioni.
Si tratta di una
sentenza di rilevante portata giuridica, che ancora una volta censura lo Stato
Italiano allorché opera in dispregio di principi aventi rilevanza
costituzionale e comunitaria di tutela della proprietà.
Sono soddisfatta
della decisione favorevole al mio assistito ed è un importante riconoscimento
per il mio Studio Legale che ottiene affermazione anche dinnanzi la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo in materia altamente specialistica”.
DESCRIZIONE
DELLA VICENDA:
La vicenda
portata all’attenzione della Corte Europea traeva origine dall’espropriazione
di fondi in Marcianise di proprietà dell’IDSC di Caserta in favore del
Consorzio ASI di Caserta: a seguito della incongrua quantificazione delle
indennità di esproprio, l’IDSC propose opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che rideterminò le indennità di esproprio dovute
dal Consorzio ASI di Caserta, applicando l’art. 5 bis legge 359/92 all’epoca
vigente e quindi decurtando notevolmente (rispetto al valore venale dei fondi
espropriati) gli importi dovuti al proprietario espropriato IDSC.
Avverso le sentenze della Corte
di Appello, il Consorzio ASI di Caserta propose ricorso per Cassazione contrastato
dall’IDSC di Caserta, il quale invocava tra l’altro la spettanza dell’intero
valore venale per il fondo espropriato, ai sensi della Legge Nazionale Italiana
n. 244/2007 art. 2 comma 89.
I ricorsi per cassazione proposti
dal Consorzio ASI di Caserta furono respinti e – poiché a seguito del
contenzioso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione risultavano esaurite le
vie di ricorso interne esperibili a norma delle leggi nazionali vigenti nello
Stato Italiano - l’IDSC di Caserta investiva della questione la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo.
A fondamento dell’impugnativa
(riguardante cinque espropri) l’IDSC di Caserta eccepiva la violazione dell’art. 1 del prot. n. 1 della CEDU in
relazione all’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione calcolata in funzione della legge 359/1992:
difatti, la norma
invocata sancisce che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non
per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non
portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da
essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende”.
Per converso:
- l’IDSC di Caserta non aveva
ottenuto per l’espropriazione una compensazione integrale ragionevole in
relazione al valore del bene
-
l’ammontare dell’indennità era stato quantificato ai sensi della legge
359/92 e quindi quantificando l’indennità in importo corrispondente a meno
della metà del valore di mercato del terreno, nonostante fosse entrata in vigore in corso di
causa l’art. 2 comma 89 della legge 244/2007 espressamente invocato dall’IDSC
di Caserta, norma che sancisce la spettanza al proprietario espropriato
dell’intero valore venale del bene e nonostante in corso di causa la Corte
Costituzionale Italiana avesse dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5 bis
commi 1-2 della legge 359/92 con sentenze n. 348/2007 e 349/2007.
Sicchè, l’indennità di
espropriazione risultava ampiamente inferiore al valore di mercato del bene e
questo ammontare era destinato ad essere ulteriormente tassato con ritenuta del
20% ai sensi della legge Nazionale Italiana 413/1991 art. 11.
Inoltre dal decreto di esproprio emergeva che la procedura
espropriativa non si collocava neppure in un contesto di riforma pubblica
economica, sociale o politica e quindi mancava qualsiasi obiettivo legittimo di
pubblica utilità atto a giustificare un rimborso - come quello riconosciuto
all’IDSC di Caserta - nettamente inferiore al valore di mercato del fondo.
Infine, appariva incongrua la maggiorazione stabilita dal Giudice
Nazionale commisurata al solo interesse legale, dovendosi invece ritenere
appropriato il tasso degli interessi delle operazioni di rifinanziamento
marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di 3 punti percentuali, in
sintonia con giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Pertanto, l’IDSC di Caserta chiedeva
dichiararsi lo Stato Italiano tenuto a versare:
- per i danni in relazione al
pregiudizio materiale, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di
mercato del terreno al momento dell’espropriazione e l’indennità ottenuta
conformemente all’art. 5 bis della legge 359/92;
- il rimborso della ritenuta del 20%
sull5indennità di esproprio previsto dall’art. 11 della legge 413/91
o in subordine la ragionevole somma ritenuta equa dalla Corte quale somma da
concedere all’IDSC di Caserta per il pregiudizio materiale connesso all’applicazione
di ritenuta sull’indennità di esproprio;
- il pregiudizio morale da
quantificarsi equitativamente tenuto conto della durata del processo dinanzi
all’Autorità Giudiziaria Italiana, della privazione e conseguente impossibilità
di utilizzo del terreno fm dal momento dell’occupazione e di tutte le pratiche
e procedure che aveva dovuto attivare e coltivare l’IDSC di Caserta per
tutelare i propri diritti;
- gli interessi moratori, chiedendo
che su ogni somma spettante - essendo incongrua la maggiorazione stabilita dal
Giudice Nazionale commisurata al solo interesse legale - si condannasse lo
Stato Italianoal pagamento di un importo calcolato tenendo conto del tasso
degli interessi delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca
Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
con la sentenza del 13 luglio 2023 ha accolto il ricorso dell’IDSC di Caserta
riconoscendo sussistente la violazione dell’art. 1 del Protocollo no.1 della
Convenzione ed ha disposto la condanna
dello Stato Italiano a pagare in favore dell’IDSC di Caserta i ragguardevoli
importi indicati in sentenza entro tre mesi a titolo di danno pecuniario e non
pecuniario, stabilendo altresì il tasso degli interessi conformemente alle
richieste del ricorrente a questo dovuto oltre il predetto termine.