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mercoledì 31 marzo 2021

ESCLUSIVA ECCO L'ACCORDO TESTUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO IN FARMACIA - DOVREBBERO ESSERE IMPEGNATI PIU' DI MILLE PERSONE , MA L'ASL DI CASERTA E' IN GRADO ?

Dai trecento ai cinquecento farmacisti ma potrebbero essere più di mille, perchè all'ordine dei farmacisti in provincia di Caserta  risultano iscritti più di millecinquento saranno impegnati nella somministrazione dei vaccini alla popolazione in provincia di Caserta  . Questo è quanto c'è nell'accordo stilato tra governo regioni e provincie siglato il 29 marzo 2021 che riguarda tutta la nazione. Ma ci sono molto anomalie , secondo alcuni professionisti farmacisti poichè  proprio in merito all'assistenza c'è da dire anche che molti farmacisti della provincia di Caserta sono abbastanza scettici e dai giornali tutto si vuole  far apparire come un accordo che buono per tutti, traslasciando i casi che si potrebbero accertare qualora ci fosse qulache intoppo . 

In realtà siamo daccordo che ci dovrebbe essere personale specializzato ad assistere la popolazione, e quindi ci vorrebbero dai trecento ai cinquento anestetisti presso le farmacie che dovranno controllare che tutto procede nel migliore dei modi, ma è anche vero che se dopo aver somministrato il vaccino qulacuno si dovesse sentire male , fuori le farmacie allora dovrebbe stazionare o addirittura avere una autoambulanza pronta per ricoverare il cittadino . 

Abbiamo tutto questo? l'Asl di Caserta è in grado di poter organizzare al meglio la somministrazione dei vaccini nelle farmacie ? Siamo daccordo che questo è un servizio alla popolazione , ma se il famacista attraverso il suo staff procede alla somministrazione del vacccino viene tutelato nella sua opera professionale ? 

Ecco questo è la domanda che bisogna farsi . 

Qui di sotto l'acordo firmato l'accordo firmato testuale dove Marco Cossolo presidente di Federfarma  e Andrea Mandelli presidente Fofi sono stati i principali artefici .        

L'ACCORDO 

Considerato che ii Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare ii diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

 

Considerato, altresi, che lo stesso Piano vaccinale prevede che "la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra ii Ministro de/la Salute, la struttura de/ Commissario straordinario e le Regioni e le Province autonome";

 

Visto I' articolo  1, comma 471, della  legge  30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di  Bilancio  2021},

come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h) del decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41 (DL "Sostegni") che prevede che "In attuazione di quanto previsto dal/ 'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), de/la legge 18 giugno 2009, n. 69, e dal/ 'articolo 3, comma 3, lettera b), de/ decreto de/ Ministro de/la salute 16 dicembre 20 I 0, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 201 I, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all 'Unione europea finalizzate

al/a valorizzazione del ruolo deifarmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione de/le infezioni da SARS-CoV-2, e consentita, in via sperimentale, per /'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro ii SA RS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente

formati con le modalita di cui al comma 465, anche con !;pecifico riferimento alla disciplina def consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente al/a stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative de/le farmacie, sentito ii competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico de/la finanza pubblica. Nell 'ambito dei predetti accordi sono disciplinali anche gli aspetli relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistili. Al.fine di assicurare ii puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all 'articolo 3, comma 5, de/ decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, converlito, con modi.ficazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmetlere, senza ritardo e con modalita telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate al/a regione o alla provincia autonoma di riferimento, atlenendosi a/le indicazioni tecnichefornite da queste ultime anche attraversi ii Sistema Tessera Sanitaria";

 

Considerato che ii citato art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021. 41 (DL '"Sostegni") dispone che "Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 de/la legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell 'ambito de/le risorse previste dall 'articolo 1, comma 406- ter de/la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione de/le farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 ";

Valutato che con l'aumentare della disponibilita dei vaccini e fondamentale aumentare  ii  numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarita sul territorio;


IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

LA FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA DEi TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI (FEDERFARMA)

L'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI (ASSOFARM)

 

 

Sottoscrivono ii presente Accordo, che definisce la cornice nazionale e le modalita per ii coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS- CoV-2. Con la sottoscrizione del presente Accordo deve intendersi integrata la condizione

di  legge secondo cui  l'attivita  di  vaccinazione e consentita  "subordinatamente al/a stipulazione di

specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative dellefarmacie, sentito ii competente ordine professionale ".

 

 

Premesso che

le Farmacie convenzionate sono parte  integrante  del Servizio sanitario  nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimita e nell'ambito della Farmacia dei  servizi  - ai  sensi  del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. I 53, recante ""lndividuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma  dell'articolo  11  della  legge  18 giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicita ed alla prevenzione;

 

l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessita di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimita e la tempestivita di risposta de) Sistema sanitario nazionale, prevedendo I' implementazione deIle attivita assicurate dalla rete territoriale delle farmacie;

 

sulla base delie previsioni di cui all'articolo 1, comma 471, deIla legge 30 dicembre 2020. n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, e consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021,

la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico "'da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalita di cui al comma 465 e previa acquisizione de/ consenso informato ", subordinatamente alla stipulazione. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito ii competente ordine professionale;

 

le attivita stabilite dal richiamato art. I, comma 47 L deIla legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, si innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del decreto legislative 3 ottobre 2009. n. 153;

 

ii farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991. n.258

- risulta abilitato all'esecuzione deIle somministrazioni vaccinali contra ii SARS-Co V-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanita, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito nell 'Allegato 2 al presente Accardo sotto la voce ..Formazione";

 

ii vaccine si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneita/inidoneita del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinate;


ai sensi de11'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti e presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato

secondo quanta stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

 

spettera alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione;

 

l'offerta della somministrazione dei vaccini anti Sars CoY-2 presso le farmacie convenzionate avverra nell'ambito delie prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

 

Acquisito ii parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

 

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente accordo concordano:

di avviare la somministrazione dei vaccini anti SARS CoV-2 da parte delie farmacie convenzionate a norma dell'articolo 1, comma 471. della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h}, del decreto-legge 22 marzo 2021.

n. 41 (DL "Sostegni");

 

che le attivita di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie. secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorita sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorita, escludendosi, fin d'ora. la possibilita di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilita o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;

 

che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinate - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009. n. 153 - dovranno dame comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell 'Allegato 1 al presente Accordo;

 

che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverra, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contra ii SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall' lstituto Superiore di Sanita, a norma dell'art. I, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell' Allegato 2 al presente Accardo sotto la voce "Formazione'':

 

che I'esecuzione delie sedute vaccinali e ii connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell' Allegato 2 al presente Accardo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 de) 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate;

 

che la somministrazione del vaccino in farmacia avverra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneita/inidoneita del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale. come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accardo;

 

che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. E demandato ad appositi accordi con le Regioni e le


Province autonome ii riconoscimento , a favore delle farmacie , di eventua li ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative , al rimborso dei dis positivi di protezione individuale e dei materiali di cons umo, e di eventuali incentivi per ii raggiungimento dei target vacci nali stabili ti dalle stesse Amministraz io ni territo riali ;

 

c he ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 del decreto legg e 18 / 2020, la mis ura di cui a ll' a tt . I , c omma 2, lett. d) del decreto legge 19 /2020, ossia la qua rante na precauzion ale per i sogge tti che sono venuti a  contatto  con  casi  conclamati  di  COVI D-19  e  la  derivante sospensio ne  de! servizio  o c hius ura precauzio na le dell ' ese rcizio, no n s i appli ca all e farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi ris ultati positivi al COVID-19.