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giovedì 21 gennaio 2016

SANTA MARIA CAPUA VETERE - APPARTAMENTI E PARAFARMACIA NELLA EX SIEMENS - IL TAR CAMPANIA DICE NO !! E' FINITA DUE A ZERO PER L'AMMINISTRAZIONE DI MURO

IL TAR CAMPANIA ACCOGLIE LE TESI DELL'AVVOCATO PASQUALE IANNUCCILLI CHE E' ANCHE UN CITTADINO SAMMARITANO DOC E LA SUA FAMIGLIA  DA OLTRE 100 ANNI 




Gli speculatori da strapazzo rimangono al palo compreso gli ex assessori e consiglieri comunali che hanno voltato le spalle all’ex sindaco Biagio Mario Dimuro e all’amministrazione comunale .
 Il tribunale amministrativo regionale della campania sezione ottava presidente Minichini emette la parola fine ad una querelle che da due anni ha fatto credere agli speculatori da strapazzo, che l’ex amministrazione comunale stava commettendo un grave errore . Gia sulla freccia nel fianco un anno fa di cui ne sono il direttore, e anche dal blog di mia proprietà  ci siamo occupati della querelle fra la Biel company di Renato Esposito, che desiderava atutti i costi che il comune rilasciasse il provvedimento urbanistico che permetteva il cambio di destinazione d’uso nell’area della ex Siemens, per consentire una diversa collocazione in modo da sfruttare la superficie per eseguire uno scempio edilizio con conseguente attivazione di un centro commerciale in un area che era stata destinata ad accogliere industrie, d’altronde come lo è sempre stato, e dare quella produttività di reddito occupazione e benessere ad una città che da 20 anni conosce soltanto miseria . A coronamento di ciò   il tribunale amministrato regionale della Campania   ha in ogni caso respinto anche il ricorso presentato da Agostino  Pascale E Pietro Petruolo  per la parafarmacia che è diventato il piano di battaglia di commercialisti , e professionisti dell’edilizia i quali ad ogni costo tentavano di speculare su un’area .
 Sull’area della ex siemens non si possono fare appartamenti ne centri commerciali , ma deve essere un’area destinata principalmente ad industrie !!!!
 Il tar è stato esaustivo e quindi senza mezzi termini ci rimettiamo ai passi della sentenza n. 246 del 19 gennaio 2016  e la n. 247 sempre del 19 gennaio 2016 relativa ad Agostino De Pascale.
“Nella specie - recita la sentenza-    il Comune ha rilevato che ai sensi dell’art. 23 ter d.p.r. 380/2001 il cambio di destinazione d’uso progettato rientra tra quelli urbanisticamente rilevanti e che, rientrando l’immobile nella zona D – industriale, ai sensi degli artt. 28 e 29 delle N.T.A. del P.R.G. non era consentita la destinazione all’uso commerciale, essendo la zona riservata esclusivamente ad edifici ed impianti di carattere industriale, artigianale, ad attrezzature mercantili, magazzini all’ingrosso, capannoni e simili.
Al riguardo assume rilievo, in primo luogo, la disciplina del cambio di destinazione d’uso, disciplinato dall’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014, secondo cui “1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Nella precedente disciplina (art. 10, comma 2) era attribuito alle Regioni stabilire quali mutamenti della destinazione d’uso, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, erano subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività (ora SCIA), con previsione comunque del permesso di costruire per i cambi d’uso connessi ad opere di ristrutturazione edilizia nei centri storici (comma 1 lett. c).

La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione dell’immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione. Essa, infatti, individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona".

QUI SOTTO LE DUE SENTENZE DEL TAR