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sabato 31 ottobre 2015

LA CITTA ' SOTTO LA CITTA' 2 - TUTTI POSSONO PARTECIPARE AL BANDO ( compreso gi impiegati della pubblica amministrazione) LO DICE LA LEGGE ANCHE SENZA PARTITA IVA

Articolo 5 — Esercizio di arti e professioni.
Nota:
Per I’ entrata in vigore vedasi I‘art. 3 del DPR n. 24/79.
In vigore dal 23/02/2003
Modificato da: Decreto-Legge del 24/12/2002 n. 282 Articolo 5
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché’ non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l‘esercizio in forma associata delle attività stesse.
Non si considerano effettuati nell‘esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui a1l’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all‘articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professioni abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.