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sabato 17 dicembre 2011

TUTTE LER ECCEZIONI DELLA DIFESA RIGETTATE IL PROFESIONISTA CASERTANO RESTA IN CARCERE – 12 FALDONI DI INTERCETTAZIONI DEPOSITATE DALLA DdA – Prossima udienza 4 gennaio –

Processo Santonastaso
S. Maria C.V. - ( di Ferdinando Terlizzi ) - La prima sezione del Tribunale di S. Maria C.V. ( collegio A – Presidente Rossi, a latere Auriemma e Cervo, - Pm. Antonello Ardituro ) innanzi alla quale si svolge il processo a carico deell’avvocato Michele Santonataso, accusato di concorso con la camorra, detenuto a Secondigliasno, da oltre un anno e mezzo, con una ordinanza di 5 pagine ha rigettato tutte le richieste dei difensori ( Avv. ti Garofalo, Pastore e Sorrentino ) cher avevano invocato la nullità di tutti gli atti essendo stato già nel 1995 il Santonataso coinvolto nello stesso reato ed essendo poi stato il caso archiviato. Il Tribunale in sintesi ( ma ritorneremo sulla vicenda perchèlì’ordinanza è lunga e complessa ) ha ritenuto il 416 bis un reato permanente per cui ha “sposato” la causa della pubblica accusa.

Assieme a Santonastaso sono imputati anche Francesco Bidognetti ( in collegamento video conferenza dal supercarcere di Parma in regime di 41 bis ) e il prof, Carlo Fichera dell’Università di Catania.

Sulla improcedibilità dell’azione si era già espresso il piemme Alessandro D’Alessio nella precedente udienza ed ha concordato con le sue argomentazioni anche Antonello Ardituro, il quale ha chiesto al tribunale di depositate 12 faldoni di intercettazioni ambientali e telefoniche, compreso quelle eseguite nei vari carceri d’Italia dove il professionista casertano ha incontrato i suoi assistiti.

L’udienza è quindi proseguita con l’ammissione dei testi e delle prove. Il piemme Antonello Ardituro ha chiesto una perizia trascrittiva ed ha depositato l’elenco delle interecettazioni. .



Ha chiesto inoltre l’acquisizione dei colloqui di Anna Carrino, Michele, Aniello e Francesco Bidognetti, Luigi Guida, Giuseppe Cristaforo, nonché i processi dell’avv. Cartello Di Capua e Carmine D’Aniello, copie delle perizie foniche redatte da Fichera. Ed inoltre tutti gli atti che riguardano i processi di Augusto La Torre, con le deposizioni di Giuseppe Mandara, omicidio Griffo-Stroffolino, Diana Giacomo, omicidio Rosselli .- Riccardi .-



Parlando della ipotetica deposizione di Augusto La Torre il piemme Ardituro lo ha definito “un calloboratore attendibile in tutti i tribunali d’Italia” e che ha definito la propria posizione nei confronti della Procura con un rito abbreviato. Ha chiesto poi che venisse cancellato dalla lista della difesa il piemme della DdA Alessandro Milita, chiamato appunto a testimoniare per l’imputato e ciò non sarebbe ammissibile – secondo Ardituro – perché il Milita è uno dei firmatari dell’ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto l’imputato.



Il rappresentante della DdA ha poi spiegato che sarebbe assurdo che ogni imputato – per evitare che partecipi da accusatore – inserisca un piemme nella liste dei propri testi. Il piemme infine ha depositato, a disposizione della difesa e del Tribunale, il PDF con tutti gli atti cartacei.

La difesa di Michele Santonastaso ha chiesto termine per interloquire sulla acquisizione degli atti della pubblica accusa ( se siano ammissibili o meno tutto quanto depositato ) ed ha chiesto l’acquisizioni di processi che riguardano le vicende dell’avv. Camillo Irace, Giacomo Diana, Eco4.



Il Tribunale ha fissato una udienza intermedia – per le questioni di illegittimità sull’ammissione delle prove per il prossimo 4 gennaio 2012, mentre ha rinviato il prosieguo del dibattimento per il 13 gennaio 2012 alle ore 14,00 –



Un poco tutti amareggiati da questa decisione “draconiana” del Tribunale, che non ha accolto le doglianze della difesa, pur condividendone in parte la validità. E’ come dire:”Ti uccido perché ti amo”. Ma, purtroppo, quello che è micidiale nelle sue multiformi interpretazioni giuridiche è il famigerato 416 bis, che non permette smagliature e divergenze di opinioni.

Ci si domanda: “Ma sono cessati i pericoli di fuga, di reiterazione, di inquinamento delle prove? E perché un professionista non potrebbe essere giudicato a piede libero? Perché solo in Italia esiste la carcerazione preventiva? Queste ed altre considerazioni debbono agitare le coscienze di tutti quelli che non considerano ( giudici compresi ) che qui esiste la presunzione di innocenza e non quella di colpevolezza… che a molti fa comodo barattare.