LA LETTURA DELLA SENTENZA DI SPARTACUS 1 IL 15 SETTEMBRE DEL 2005 |
Ecco il prezioso lavoro dei giudici della seconda Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduta da Catello Marano e del relatore della sentenza di primo grado Raffaello Magi nella ricostruzione della posizione di Antonio Iovine detto o Ninno depositata presso il tribunale della citta del foro ed inviata successivamente presso la Corte di Appello di Napoli per il proseguimento del processo .
"Il ruolo ricoperto da Iovine Antonio - scrive il Giudice Magi - nella organizzazione casalese è ampiamente emerso nel corso della trattazione dei singoli episodi delittuosi, operata al capitolo 6 .
Come si ricorderà, Iovine Antonio detto ‘o ninno è stato ritenuto responsabile :
- del concorso nel quadruplice omicidio Pagano, Mennillo, Orsi, Gagliardi ;
- del concorso nel tentato omicidio Caterino-Maisto.
Inoltre, essendo emersi concreti elementi a suo carico, questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. DDA in relazione all’ipotesi di concorso nell’omicidio di Vincenzo De Falco ed al concorso nell’omicidio di Diana Liliano.
Nei confronti dello Iovine, dunque, risulta certamente applicabile la ‘massima di esperienza’ citata in apertura del presente capitolo, posto che il coinvolgimento in tali episodi – di assoluto rilievo strategico per l’operatività del gruppo criminoso – è concreto ‘indice rivelatore’ di appartenenza alla organizzazione.
Del resto, ciò è conforme alle convergenti dichiarazioni di tutti i principali collaboranti escussi, che individuano in Antonio Iovine un esponente ‘ di vertice’ della associazione, operante in S.Cipriano d’Aversa in stretto legame con Caterino Giuseppe e Diana Raffaele.
Ciò trova ulteriore riscontro in altri dati istruttori (cui pure si è fatto riferimento nel corso della trattazione) come le intercettazioni telefoniche operate nell’estate del 1988 sulla utenza di Di Lauro Luigi, o anche gli arresti in flagranza per reati concernenti le armi .
Va ricordato infatti che Iovine Antonio venne sorpreso, in compagnia di Cantiello Salvatore (soggetto legato a Bidognetti ed arrestato in occasione del blitz di S.Lucia del 13.12.’90) il 6 marzo del 1990, in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa (sentenza in atti). In relazione a tale arresto, peraltro, lo Iovine ottenne gli arresti domiciliari in data 25 maggio del ’90 ma già in data 20 novembre del ’90 si rese irreperibile, commettendo evasione dagli arresti domiciliari.
Come si è detto, tale condotta rende possibile il coinvolgimento di Iovine Antonio – così comje descritto da alcune fonti - anche nell’omicidio di Vincenzo De Falco del 2 febbraio ’91 .Sta di fatto che lo Iovine, da latitante, partecipa al conflitto a fuoco con i carabinieri presso lo svincolo di Frignano nella tarda serata del 28 aprile del ’91. In tale occasione, ferito, viene tratto di nuovo in arresto e resta detenuto sino alla data del 28 febbraio ’95. L’episodio, dunque, è un riscontro di enorme portata rispetto alle affermazioni dei collaboranti sulla attività posta in essere da Iovine Antonio nell’ambito associativo.
Dal 5 dicembre del ’95, a tutt’oggi, lo Iovine è latitante in rapporto al titolo cautelare emesso nel presente procedimento, ed anche tale dato obiettivo è un ulteriore ‘indice rivelatore’ di appartenenza alla organizzazione, posto che un simile periodo di sottrazione alle ricerche può essere realizzato solo da un soggetto che gode di forti ‘legami’ con il territorio.
La valutazione degli elementi sin qui indicati conduce, pertanto, alla affermazione di responsabilità di Iovine Antonio anche in riferimento al reato contestato al capo 1 reato associativo del decreto di rinvio a giudizio .
Quanto alla commisurazione della pena, in rapporto a tale capo, va osservato che il ruolo svolto dallo Iovine è stato, effettivamente, un ruolo direttivo, sia pure in una specifica articolazione territoriale (S.Cipriano d’Aversa) ndr dove è stato tratto in arresto . Pertanto, valutati i criteri di cui all’art.133 c.p. e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis co.4, va irrogata in rapporto al capo 1 a Iovine Antonio la pena di anni quattordici di reclusione.
Inoltre, attesa la mancata dimostrazione circa la provenienza dei beni tuttora in sequestro preventivo, nonché la sproporzione tra il valore di detti beni ed i redditi legalmente conseguiti va disposta la confisca ai sensi dell’art.12 sexies l.356/’92 dei beni tuttora in sequestro, analiticamente indicati in dispositivo".