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martedì 3 agosto 2010

INCHIESTA CE 2 - DENUNCIARONO I RESPONSABILI DEL CE2 PERCHE' FALSARONO L'APPALTO DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO A SAN TAMMARO. I GIUDICI NON CI FU NESSUNA FALSA ATTESTAZIONE

Il professor  Vincenzo Pepe , Domenico Nugnes Fernando Brogna,  Mario e Augusto Mottola agirono secondo le regole : Proprio in relazione alle  illegittimità segnalate dal Brancaccio in data 14 ottobre 2005 dell'appalto relativo al trasporto e smaltimento del percolato delle discariche site nel Comune di S. Tammaro, affidato dal Consorzio alla Societa Crystal nell'estate del 2005, sostanzialmente riconducibili alla determinazione dei requisiti  le ditte interessate- speiga il giudice che ha chiesto l'archiviazione, supportata anche dal nulla osta del gip -   dovevano possedere per partecipare all 'appalto, e cioe la disponibilità di almeno tre cisterne con capacita di Kg. 30.000, requisiti predeterminati per favorire la predetta Ditta ed escludere dalla gara altre ditte concorrenti, va rilevato, innanzitutto, che i rappresentanti delle ditte escluse (Societa Pema, Societa Consorzio Campano Trasporti Ecologici, Societa igiene Urbana) opportunamente escussi dalla P.G. nel corso delle indagini hanno concordemente confermato che in data 15 giugno 2005 si era proceduto esclusivamente all 'apertura delle buste contenenti la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara e non anche le buste contenenti le offerte e che sulle deliberate esclusioni nessuna ditta aveva proposto ricorso al TA.R.. Ha opportunamante evidenziato ,  il P.M. che il C.T. Dott. Falco aveva constatato  la illegittimita del bando nella parte relativa alla richiesta del requisito cui si e fatto cenno da ritenersi illogico e sproporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto ed in contrasto con la norma di cui agli arti. 14 D.L.vo 157195 e 44 della Direttiva CEE 1812004, atteso che il quantitativo di percolato da prelevare nel triennio era pari a circa Kg. 25.000.000 con una media di prelievo giornaliero oscillante fra i Kg. 26.000 e i 50.000, si che la richiesta dei possesso di tre cisterne con portata di almeno 300 quintali era del tutto sproporzionata; falsamente erano stati attestati i livelli minimi dei requisiti oggetto dell 'appalto con una condotta, peraltro, finalizzata a determinare intenzionalmente un ingiusto vantaggio per la Ditta Crystal consistente nell'affidamento dell 'appalto; non acquisendo la documentazione integrativa offerte dalle ditte escluse gli indagali avevano posto in essere una condotta fraudolenta e collusiva che aveva turbato la gara d 'appalto. `C . Va, sul punto, ad avviso del Tribunale condivisa la valutazione del G.I.P. laddove ha ritenuto che il bando di gara non contiene alcuna falsa attestazione, bensì la mera richiesta di un requisito minimo corrispondente ad una scelta discrezionale che può trovare, invero, adeguata giustificazione nella natura stessa del percolato che non appare suscettibile di una precisa quantificazione e pesatura dipendenti non solo dalla quantità di rifiuto, ma anche dalla eventuale esposizione agli agenti atmosferici quali la pioggia tali da determinare incrementi anche notevoli della volumetrici . Lacune dell’impianto accusatorio sono state, comunque, correttamente dal G.I.P., individuate in ordine al rilievo che, anche in presenza di un eventuale sproporzione del requisito di cui si e detto per la partecipazione alla gara d 'appalto, non era stata acquisita alcuna prova che la previsione del numero e della portata delle cisterne fosse stata fatta per arrecare vantaggio alla Crystal, non essendo emerso alcun legame tra gli indagati e gli amministratori della Crystal, fatta eccezione di una parentela tra il Nugnes e Mottola Mario, cugini di li grado, che non comportava neanche un dovere di astensione da parte del Nugnes. Ai fini della sussistenza del reato di cui all 'art. 353 c.p., deve, poi, ribadirsi che esso va inquadrato fra i reati a forma vincolata a concorso necessario per il quale il legislatore ha indicato tassativamente una serie di comportamenti che non possono ricollegarsi a quello evidenziato dal P.M. consistente nella mancata acquisizione della documentazione prodotta dalle ditte escluse quale mezzo fraudolento. Gli stessi amministratori delle ditte escluse hanno, orbene, sul punto precisato che la integrazione della documentazione non faceva affatto riferito al requisito delle cisterne qualora anche fosse stata consentita l'acquisizione delle documentazioni offerte dalle ditte escluse, cio non avrebbe comunque consentito la loro ammissione in quanto le suddette ditte non erano in possesso del requisito concernente la capienza ed il numero delle cisterne; l'esit0 della gara non può considerarsi, pertanto, alterato in quanto le tre ditte di cui si e detto sarebbero state a buon diritto escluse.