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venerdì 9 aprile 2010

SANTA MARIA CV- ESCLISIVO IL PRESIDENTE DEI DOTTORI COMMERCALISTI DI CASERTA E' SOTTO PROCESSO

L'AMICHETTO DEL CUORE DI MICHELE CASTALDO E GIANCARLO GIUDICIANNI AVEVA DETTO A LUCA LONARDO "SEI UN TALEBANO - SEI UNO STRONZO DI MERDA " .
e A ME MI VOLEVANO PURE DENUNCAIRE . VEDI DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA!!!!

Caserta. Lite all’ordine dei dottori commercialisti c’è l’udienza. Vi ricordate la vicenda scandalo fra il consigliere Luca Lonardo e il presidente dell’ordine dei dottori commercialisti Pietro Raucci avvento il 21 gennaio 2010 ? Volete sapere come è finita . Il Giudice di Pace dott.ssa La Greca Concettina del tribunale di Caserta letto il ricorso immediato iscritto al N.34/010 R.G.,depositato in cancelleria il 28/1/010dall’avvocato Marco Andrea Zarone in nome e per conto del proprio assistito,persona offesa Luca Lonardo , nei confronti di Raucci Pietro ha convocato il presidente Raucci il 23 settembre 2010 davanti al tribunale di Caserta per rispondere ai reati di concorso di percosse, per aver tentato di percuotere Lonardo Luca con azione cosciente e volontaria mediante atti idonei diretti in modo non equivoco allo scopo,in particolare scagliando vidi contro con veemenza nell’intento di cagionargli dolore fisico,senza che dal fatto derivasse alcuna malattia documentata, Evento non verificatosi per il pronto intervento dei consiglieri astanti che impedivano il comportamento dell’azione criminosa, ,ma anche per ingiuria, per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso indicato al capo che precede,offeso e il decoro di Lonardo Luca proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni:" Sei un talebano,sei uno stronzo di merda!" in data 21 gennaio 2010 . Rilevato poi che la copia del ricorso immediato e stata regolarmente depositata in data 28/1/010,Prot.n.409 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. e che il P.M. ha fatto pervenire a questo Ufficio ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.274/2000 il relativo capo di imputazione nei confronti di Raucci Pietro in epigrafe generalizzato in data il 15/2/010 ,letto l’art.26 D.Lgs.n.274/2000 e ritenuto che non sussistono muse di inammissibilità,manifesta infondatezza o incompetenza ragione ha imposto la convocazione delle parti in giudizio.