Ecco cosa avveniva , nell’agro aversano quando la camorra decideva chi doveva vendere il latte di bufala . Il ricatto della camorra contro gli allevatori denunziate. Da qui parte l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di napoli. Un voluminoso fascicolo staziona presso la procura din napoli pronto per essere analizzato dai magistrati che opereranno nel processo che sarà fissato davanti al gup di Napoli . Dopo l’esposto presentato dalla L.A.B. partì la vendetta contro gli allevatori non camorristi che, sotto detta etichetta, hanno preso l’iniziativa. L’indagine tuttora chiusa dai magistrati napoletani ha trattato una attività che, a prescindere dalla caratura di illiceità, costituisce sicuramente un dato più che utile ad individuare un comportamento associativo criminoso da reprimere con grande fermezza perchè ha gettato sul lastrico una parte della categoria degli allevatori, quella onesta, quella non camorrista. Già nell’originaria denunzia si è fatto presente., che molti dei giuochi descritti nella denunzia stessa hanno come protagonisti caseifici e parte degli allevatori di bufale. Come correttamente esposto dalla L.A.B. si è formato un autentico “cartello” tra quei caseifici e quella parte di allevatori, ma soprattutto dei primi anche se la contribuzione dei secondi non è di trascurabile valore pur nella consapevolezza che tutto ruoti poi intorno alla utilizzazione di latte di bufala rumena, spacciata per latte di bufala mediterranea. Il cartello ha dato ordine di non acquistare il latte proveniente dalle stalle gestite dagli allevatori della L.A.B. e soprattutto di tutti quelli che , per suo tramite, hanno sporto denunzia dinanzi Codesta Autorità Giudiziaria. L’operazione si realizza attraverso la disdetta a raffica dei contratti di fornitura per poi prendere per fame gli stessi allevatori “disdettati” che, piuttosto che buttare il latte, accettano la vendita ricattatoria del latte “disdettato” a 0.70-0.90 centesimi di euro, a fronte del prezzo corrente di Euro 1.35 più Iva.E’ questo, è un atto camorristico, nel quale deve ravvisarsi una manovra estorsiva vera e propria ma nel quale, comunque, è racchiuso un comportamento sicuramente riconducibile all’art. 416 bis c.p. Va rappresentato, per l’ennesima volta, al riguardo che le ragioni di illiceità configurabili sono duplici. C’è anzitutto l’evidenza di una falsità delle risultanze di analisi e conseguentemente quella di un illecito abbattimento, come attestato, tra l’altro, dalla certificazione allegata. C’è in secondo luogo la illiceità degli abbattimenti in quanto disposti a norma delle ordinanze ministeriali 14 novembre 2006 e 14 febbraio 2007 in contrasto con il comma 1073 della legge n. 290/06 ( denuncia Turco) .