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sabato 24 ottobre 2009

MASTELLA -GATE - COLPI DI SCENA IL GIP E' PARTE OFFESA IN UN PROCEDIMENTO PARALLELO


Il caso nel caso . Non è un gioco di parole , ma è quanto si evince nel’ordinanza di richiesta di misure coercitive del caso Mastella .Gli avvocati difensori ricuseranno il gip perché non potrà esprimere con tutta tranquillità la sentenza perché parte offesa in un procedimento parallelo . Si sa, perché è notizia di tutti i giorni, che il dottor Sergio Marotta giudice delle indagine preliminari del tribunale di Napoli ( persona diligente) che dovrà decidere lunedì mattina sulla richiesta di rinvio a giudizio sul primo procedimento penale a carico dei coniugi Mastella è stato ascoltato dalla procura di Roma per un procedimento parallelo che lo vede parta offesa contro il giudice Cardone del tribunale di Napoli che avrebbe interferito, per conto dell’ex guardasigilli, per proscioglierlo da ogni accusa compreso la moglie . Dal voluminoso fascicolo. La vicenda - si legge a pagina 893 e 894 dell’ordinanza che adesso è diventata pubblica - vede come persona offesa il dott Sergio Marotta, giudice presso l'Ufficio GIP di questo Tribunale, il quale ha denunciato di aver subito pressioni da parte di altro magistrato in servizio presso il Distretto di Napoli, nel tentativo di "aggiustamento" del processo, secondo modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le condotte di pressione ed intimidazione oggetto di reati fine perseguiti dall'associazione. L'Ufficio della Procura di Napoli, coordinandosi nelle indagini con quello di Roma, al quale è stato trasmesso il procedimento ai sensi dell'art 11 cpp per competenza funzionale, ha escusso, previo nullaosta dell'Ufficio del Pm di Roma, in data 23.9.2009, il dott Sergio Marotta ( cfr dichiarazioni del magistrato allegate in atti e trasmesse dall'Ufficio del PM in data 1/10/2009), il quale ha riferito di indebite pressioni esercitate da un magistrato del distretto della Corte di Appello di Napoli nello svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare al fine di indurlo ad emettere una sentenza di proscioglimento in favore di Mastella , al riguardo riferisce il dott Marotta .. .." Dopo aver riferito dei suoi rapporti con clemente Mastella mi disse che era stata di recente presso la villa di Ceppaloni e che quest’ultimo le aveva chiesto un intervento presso di me per “ spuntare” una sentenza di non luogo a procedere) e delle modalità utilizzate per indurlo a decidere a favore del’indagato che avrebbe dovuto favorire ( proprio per perorare nel modo più incisivo possibile la causa del Mastella) mi spiegò che sarebbe stato inutile una resistenza alle sue sollecitazioni in quanto il Mastella con tutte le amicizie che aveva mantenuto (in seguito spiegherò anche questo aspetto del discorso fattomi dalla Cardone) prima o poi nel corso dei vari gradi del procedimento, avrebbe comunque trovato qualche Giudice sensibile alle sue segnalazioni o a quelle di sue amici..) Devo dire sempre con riferimento alle amicizie del MASTELLA vantate dalla CARDONE che, a detta di quest'ultima, mi conveniva tener conto della sua segnalazione perché lo stesso MASTELLA nel corso degli anni aveva dimostrato che proprio con gli amici era molto generoso mentre invece era vendicativo con chi gli sbarrava la strada proprio per perorare ulteriormente la causa del MASTELLA, mi sottolineò che lo stesso, dopo un periodo di sbandamento dovuto all'indagine giudiziaria, già da molti mesi stava ricominciando a tessere la sua tela, a rinsaldare le vecchie amicizie ed a costituirne di nuove. Usò l'espressione "Clemente sta tornando in sella", dicendomi insomma che il potere di MASTELLA si stava ricostituendo...)
La vicenda – secondo i giudici napoletani- costituisce ulteriore elemento grave e sintomatico della pervicacia delinquenziale dell'operatività del sistema associativo sopra descritto.Riguardo alla scelta della misura da adottare, non può tacersi il fatto che alcuni degli indagati nel presente procedimento sono già stati sottoposti a misura cautelare per reati analoghi e connessi con quelli in esame con le ordinanze genetiche del gennaio e febbraio 2008, come del resto rileva anche l'Ufficio della Procura. Pertanto si dovrà procedere a distinguere le posizioni dei predetti da quelle che compaiono per la prima volta nel procedimento, tenendo altresì conto della gravita delle ulteriori vicende delittuose nelle quali risultano coinvolti gli indagati, basate su elementi di indagine acquisiti nelle informative sopra richiamate e intervenuti successivamente alla ordinanza genetica del 3/2/2008, che ha reiterato quella del 15/1/2008.