Santa Maria Capua Vetere. Il comune non può esimersi dal pagare il soggiorno obbligato presso una comunità sociale ad un soggetto al quale in sede penale era stato sostituita la misura restrittiva della libertà personale con la detenzione domiciliare presso una struttura assistenziale . Lo ha deciso il giudice istruttore del tribunale di santa Maria Capua Vetere sezione civile Dottor Giovanni D’Onofrio che con sentenza n. 3247 del 15 ottobre 2008 che ha stabilito che il comune di Santa Maria Capua Vetere benché ingiunto di una somma pari a 15 mila euro richiesta della Serima è comunque tenuto a pagare le spese di soggiorno presso la comunità . Infatti con atto di citazione notificato il 27 ottobre del 2006 il comune di Santa Maria Capua Vetere si opponeva al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento dell’importo di euro 14427, 20 oltre gli interessi e spese . lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che , essendo stata Assunta Trillicoso in detenzione domiciliare presso la Serima srl , nessun onere poteva cedere a carico dell’ente locale , essendo responsabili , a suo dire , del pagamento la casa circondariale di Pozzuoli ed il comando stazione carabinieri di Capua. Mancando nella specie anche qualsiasi forma di programma riabilitativo, in favore della Trillicoso , non poteva trovare applicazione l’applicazione della legge 328/2000 per cui chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Invece la Serima che evidenziava l’applicazione della norma della legge 328/2000 , accedendo ai servizi ed alle prestazioni erogati dai sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali . Nella specie era stato il giudice delle indagini preliminari a sostituire la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la comunità le Comete valutando la necessità e l’opportunità di sottoporre la Trillicoso ad un progetto di assistenza e riabilitazione, essendo pertanto il comune obbligato al pagamento . Per questi motivi il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha provveduto a rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo già messo nel 2006 ed ha condannato a pagare l’ente comunale di Santa Maria Capua Vetere alle spese processuali.