La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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mercoledì 10 novembre 2010

SAN PRISCO - PRIMA LO DENUNCIA PERCH NON VUOLE FIRMARE UN CID, MA ALLA FINE VIENE CONDANNATO PER CALUNNIA PERCHè IL FATTO NON E' VERO.

Un assistente capo di polizia penitenziaria, e stato condannato dal Tribunale di S. Maria C.V, e per esso dal giudice monocratico Mario Morra alla pena di due anni e sei mesi di reclusione perché responsabile di aver calunniato , ingiustamente ed accusato, sapendolo innocente, un falegname di San Prisco, di un grave reato corrispondente alla tentata estorsione. La vicenda trae fondamento da un episodio accaduto il 22 marzo 2006, infatti, il poliziotto penitenziario Tale Nicola Ventriglia denunziò il falegname Pasquale Cinotti assistito per l’occasione dall’avvocato Luca Viggiano entrambi di San Prisco alla Procura di S. l\/Iaria C.V., affermando che Cinotti , nel tentativo di perpetrare una truffa assicurativa, Io avrebbe minacciato di illeciti, insieme a soggetti non ancora identificati, qualora non avesse sottoscritto una constatazione amichevole di sinistro relativo ad un presunto sinistro stradale avvenuto il 23 settembre dell'anno precedente. In seguito alla denunzia e all’instaurarsi del relativo procedimento penale, veniva celebrato davanti al Gup di Santa Maria Capua Vetere giudizio abbreviato dinanzi il GUP dott. lacomino che assolveva con formula piena il Cinotti per mancata sussistenza del fatto; Le indagini e Ia difesa chiarivano, difatti, che non solo il sinistro si fosse effettivamente verificato in quella data e con Ia vettura del Ventriglia ma che quest'ultimo era da ritenersi persona non attendibile. Venivano cosi inviati gli atti alla Procura della Repubblica affinché procedesse contro il Ventriglia per il reato di Calunnia. Ieri il Giudice, a seguito di giudizio dibattimentale, ha effettivamente acclarato che il Ventriglia con quella denunzia ebbe a calunniare il Cinotti; il Ventriglia sapeva, in pratica, di accusare una persona innocente. E stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, con obbligo di risarcire la persona offesa, costituitasi parte civile, del danno patito.