La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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lunedì 11 ottobre 2010

SPARTACUS 1 CAPITOLO CHIUSO ANCHE IN APPELLO PER L'ASSOCIAZIONE ECCO IL DISPOSITIVO

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di assisc di appello di Napoli, seconda sezione, Sugli appelli presentati, sia dal p.m. che dagli imputati avverso la sentenza emessa dalla Curie di Assise di S.M.C.V., seconda sezione, il 15.9.2005, dep. il 15.6.2006 nel proc. a carico di Abbate Antonio + altri;

Letto ed applicato 1’art. 605 cod. proc. pen., cosi pmvvede;

P.Q.M.

1 - letti gli artt. 591 e 593 c.p.p. dichiara inammissibile l’appello proposto da Caterino Agostino, Schiavone Pasquale e dagli eredi di Passarelli Dante .Letto l’art. 592 c.p.p. condanna i ricorrenti al pagamento, pro quota, delle spese processuali del giudizio di appello

2 — letti gli arti. 594 e 605 c.p.p.: - rigetta l’appelIo del p.m. nei confronti di Schiavone Nicola e Diana Dionigi, e conferma la sentenza impugnata. Rigetta l’appelIo del p.m. nei confronti . di tutti gli imputati in riferimento alla sola aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416 bis c.p.

3- letti gli arti. 594 c 605 c.p.p. accoglie I’appeIlo del p.m. nei confronti di Schiavone Alfonso classe 48 e in riforma della sentenza gravata, lo dichiara colpevole del reato a lui ascritto e, per l’effetto, condanna Schiavone Alfonso classe 48 alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di competenza. Dichiara Schiavone Alfonso interdetto perpetuo dai Pubblici uffici.

4- Letti gli artt. 593 e 605 c.p.p. Rigetta l’appello presentato dagli imputati Abbate Antonio, Ferriero Giovanni, Pagano Giuseppe, Apicella Dante, Cacciapuoti Alfonso, Cecoro Giovanni, Conte Andrea, Conte Vincenzo, Coppola Antonio, Coppola Egidio, Darione Gaetano, De Rosa Nicola, Gagliardi Nicola Ferraro Sebastiano, Ferraiuolo Alfonso, Iorio Gaetano, Iovine Mario, Letizia Domenico classe 1946, Schiavone Eliseo, Schiavone Antonio, Schiavone Mario, Schiavone Saverio Paolo, Statuto Rodolfo, Vargas Pasquale e conferma la sentenza impugnata. Letto l’art. 592 c.p.p. condanna i predetti singolarmente al pagamento delle rispettive spese processuali del giudizio di appello.

5 — Letti gli artt. 593 e 605 c.p.p. accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto da Cecoro Raffaele, Corvino Ulderico, Dell’Anna Lucio, Morrone Pasquale, Letizia Domenico classe 33, Natale Giuseppe, Mincione Giovanni, Alfiero Nicola, Carannante Francesco, Schiavone Alfonso classe 71, Venosa Salvatore, Venosa Umberto, Autiero Andrea, Alfiero Vincenzo ritenuto il concorso esterno in 416 bis c.p., Bidognetti Domenico, Caterino Nicola, Diana Antonio, Feliciello Domenico, Ligato Raffaele, Mauriello Francesco, Pedana Raffaele, Picca Aldo, Salzillo Bruno, Spierto Pasquale, Sestile Salvatore e per l’effetto riforma la sentenza impugnata come segue:

a — letto l’art. 531 c.p.p., nel concorso delle già riconosciute attenuanti generiche per entrambi, dichiara non doversi procedere nei confronti di Cecoro Raffaele di Sestile Salvatore, ritenuta, per quest’ultimo l’ipotesi del favoreggiamento reale, cosi derubricata l’originaria imputazione , essendo estinti i reati loro rispettivamente ascriti per intervenuta prescrizione

b — letto l’art. 531 c.p.p. dichiara n.d.p. nei confronti di Corvino Ulderico, Dell’Anna Lucio, Morrone Pa-squale, Letizia Domenico classe 33, essendo estinto il reato loro ascritto per morte del reo

c- letto l’art. 649 c.p.p. dichiara n.d.p. nei cf. di Natale Giuseppe e di Mincione Giovanni, in ordine al delitto loro rispettivamente ascritto, ritenuta per entrambi la cessazione della permanenza alla data del dicembre 1994, perché l’azi0ne penale non può essere proseguita per essere stati, gli stessi, gia giudicati per il medesimo fatto con sentenza del Tribunale di SMCV in data 21.11.2000, confermata, con sentenza della Corte di appello di Na. del 5.7.04, divenuta irrevocabile il 21.10.05 per entrambi;Conferma la confisca dei beni e delle somme ricavate dalla vendita dei beni di Natale Giuseppe

e — letti gli artt. 605 e 530 cpv. c.p.p. assolve: Alfiero Nicola, Carannante Francesco, Schiavone Alfonso classe 71, Venosa Salvatore e Venosa Umberto perché il fatto non sussiste. Revoca della confisca e restituzione dei beni sequestrati intestati ai Venosa, nonche revoca degli obblighi attualmente in esecuzione nei loro confronti.

f - accoglie per quanto di ragione l’appello proposto da Autiero Andrea, Alfiero Vincenzo, ritenuto il concorso esterno in 416 bis c.p., Bianco Augusto, Bidognetti Domenico, Caterino Nicola, Compagnone Francesco, Della Corte Giovanni, Diana Antonio, Feliciello Domenico, Guerra Giuseppe Nazario, Ligato Raffaele, Mauriello Francesco, Pedana Raffaele, Picca Aldo, Salzillo Bruno, Spierto Pasquale e riconosciuta a Bidognetti Domenico l’attenuante di cui all’art. 8 L.203/91, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la pena inflitta per il delitto loro ascritto come segue :

Anni otto di reclusione per Autiero Andrea

Anni quattro di reclusione per Alfiero Vincenzo, rite nuta 1’ipotesi di cui agli artt. 110-416 bis e.p.;

Anni otto di reclusione per Bianco Angusto

Anni quattro di reclusione per Bidognetti Domenico

Anni otto di reclusione per Caterino Nicola

Anni sei di reclusione per Compagnone Francesco

Anni otto di reclusione per Della Corte Giovanni

Anni sei di reclusione per Diana Antonio

Anni otto di reclusione per Feliciello Domenico

Anni otto di reclusione per Ligato Raffaele

Anni otto di reclusione per Mauriello Francesco

Anni sei di reelusione per Pedana Raffaele

Anni sei di reclusione per Picca Aldo

Anni sei di reclusione per Salzillo Bruno

Anni otto di reclusione per Spierto Pasquale.

Revoca la confisca del suolo e del solo appartamento al piano terra sequestrato a Guerra Giuseppe Nazario disponendo la restituzione al medesimo. Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta, ai sensi dell’art.544 comma 3 c.p.p.,per il rilevante numero degli imputati, sospendendo ai sensi del1’art. 304 co. 1 lett. C c.p.p. i termini di custodia cautelare, per gli imputati attualmente detenuti, durante la pendenza del suddetto termine

Il Presidente

dott. Amedeo Ghionni