La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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giovedì 23 settembre 2010

ROMA - SI APRE IL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI ROMA PER L'EX PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Prima udienza a carico dell’ex procuratore della repubblica di Santa Marai Capua Vetere . Il processo si è incardinato,ieri mattina dopo il rinvio a giudizio da parte del Gup Maurizio Silvestri su richiesta del Pubblico Ministero di Roma Giancarlo Amato, innanzi la 2° Sezione del Tribunale di Roma, (competente a giudicare i reati dei magistrati sammaritani ) accusato del reato di abuso di ufficio ( art. 323 C.P. pena prevista da 6 mesi a 3 anni ) e di calunnia aggravata ( art. 368 C.P. pena prevista da 2 a 6 anni ), nei confronti dei Sostituti Procuratori Dr. Paolo Albano ( ora capo della Procura di Isernia ) e della Dottoressa Filomena Capasso. La difesa di Mariano Maffei è stata assunta dal figlio avv. Giovanni Francesco Maffei ( ma pare che sia un civilista ) e dal Prof. Avv. Alfonso Maria Stile del Foro di Roma. Per le parti offese era presente in qualità di difensore il Sen. Avv. Ferdinando Imposimato, ex magistrato.



L’ACCUSA DI ABUSO DI UFFICIO



“Art. 323 C.P. perché agendo nell’esercizio delle sue funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. in violazione della disposizione contenuta nell’art. 335 C.P.P. ( che consente l’iscrizione nell’apposito registro soltanto di effettive “notizie di reato” pervenute dalla polizia giudiziaria ovvero acquisite di iniziativa dagli uffici di Procura ) cagionava intenzionalmente ingiusto danno al Procuratore Aggiunto della Repubblica Paolo Albano, in servizio presso il richiamato ufficio giudiziario, con le seguenti condotte: In data coincidente o immediatamente successiva al 7/6/2006 il Dottor Maffei veniva a conoscenza, attraverso il Sostituto Procuratore della Repubblica Maria Di Mauro ( in servizio presso l’ufficio da lui diretto e titolare del procedimento penale 58/06 mod. 21 nell’ambito del quale erano svolte indagini in merito a presunti illeciti ascrivibili al dottor Giuseppe Tatavitto, medico presso l’ospedale di S. Maria C.V. per la predisposizione di falsi titoli professionali in occasione di un concorso da lui vinto, bandito per il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario di quel presidio) di una situazione per la quale relativamente ai medesimi fatti era pervenuto alcuni anni prima presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. un esposto anonimo; esposto che era stato inizialmente trattato dal Procuratore Paolo Albano con delega alle indagini ai carabinieri di S. Maria C.V., accompagnata peraltro nel corso dell’attività investigativa da alcuni biglietti manoscritti con i quali il medesimo magistrato aveva precisato gli adempimenti da svolgere in maniera più analitica dall’ufficiale di polizia giudiziaria incarico della trattazione ( maresciallo Enrico Giordano, all’epoca comandante della locale stazione dell’Arma ); la delega era stata poi riscontrata da informativa a firma del richiamato sottufficiale, presentata in visione una prima volta al dr.Albano ma non depositata né registrata presso la Procura di S. Maria C.V., a seguito di rilievi meramente formali da parte del Procuratore Aggiunto contenendo un giudizio dell’operante in ordine alla ritenuta assenza di fatti costituenti reato ( di spettanza più propriamente dell’Autorità Giudiziaria ) e successivamente riproposta senza il predetto giudizio. Il Dottor Albano nonostante l’esito oggettivamente negativo delle indagini svolte, ritenendo la vicenda meritevole di approfondimento ulteriore, aveva disposto una nuova iscrizione degli atti dal modello 46 al modello 21 (sia pure contro “persona da identificare” e non nei confronti di una specifica persona indagata) con assegnazione automatica nell’ambito del gruppo specializzato competente al Sostituto Procuratore Patrizia Dongiacomo, continuando a seguire gli sviluppi pi ù significativi dell’indagine ed infine vistando al richiesta dio archiviazione ( dopo che anche una consulenza grafica non aveva consentito di accertare la falsità dell’unico documento segnalato come sospetto dal maresciallo Giordano ). Le successive indagini condotte dalla dottoressa Di Mauro, peraltro, avevano portato a risultati ben diversi sulla base di una verifica assai più completa operata dalla polizia giudiziaria da costei delegata ( Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, Nucleo Operativo ) che aveva preso in considerazione anche altri documenti prodotti dall’aspirante Direttore Sanitario Tatavitto ed aveva approfondito il tema relativo alla falsità del numero di protocollo del solo atto sul quale si era concentrato ( peraltro con esito finale negativo ) l’attenzione del Maresciallo Giordano, evidenziandosi in definitiva una inadeguatezza attività investigativa svolta a suo tempo da quest’ultimo ( ritenuta dolosa dai Carabinieri del richiamato comando Provinciale i quali con informativa 5/7/2006 denunciavano il solo Maresciallo Enrico Giordano quale autore dei delitti previsti dagli artt. 323 -328 e 479 C.P. ) – Preso atto di quanto sopra il Dr. Mariano Maffei disponeva per la trasmissione degli atti contenenti le precedenti investigazioni sfociate in una richiesta di archiviazione del Sostituto Dongiacomo vistata dal Procuratore Aggiunto Albano alla Procura della Repubblica di Roma per competenza funzionale ( ai sensi dell’art. 11 del C.P.P. ) segnalando eventuali responsabilità del maresciallo Giordano e “di magistrati di questo ufficio” ed iscrivendo nei confronti del medesimo Giordano le fattispecie previste dagli artt. 323- 328 e 479 C.P. –