La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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giovedì 30 settembre 2010

FISCO E CONTENZIOSO DEL TERZO MILLENNIO - ECCO COME IL DIRETTORE DELL'AGENZIA INVITA I CONTRIBUENTI A SFRUTTARE TUTTE LE NORMATIVE SUL CASO.

Il prossimo 8 ottobre si terrà a Caserta il convegno “Il processo tributario: tecniche di difesa in giudizio del contribuente”, organizzato da UGDCEC, UNAGRACO e ADC (sindacato nazionale unitario) - della città campana. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15, la chiusura alle 19.


“Diminuire la conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante un diffuso ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso è uno degli obiettivi prioritari dell’Agenzia delle Entrate per un miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa”, dichiara Patrizia Palma, direttore dell’ Agenzie delle Entrate di Caserta. “In tale ottica, l’Amministrazione ha previsto apposite procedure tese a definire bonariamente la lite, che si alternano e/o si affiancano alla proposizione del ricorso giurisdizionale. L’accertamento con adesione, l’adesione ai verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio oltre l’acquiescenza sono gli strumenti principi per definire la lite in modo bonario. Con l’accertamento con adesione (concordato) - continua - il contribuente chiede una nuova valutazione dell’operato dell’ufficio e, ove si addivenga ad una soluzione condivisa, beneficia della sanzione ridotta ad un quarto del minimo edittale, potendo anche avvalersi di un pagamento rateale di quanto dovuto. Di contro, con le adesioni ai verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio, il contribuente presta acquiescenza sui rilievi mossi dall’Amministrazione Finanziaria beneficiando della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo edittale nonché della possibilità di dilazionare l’intero importo dovuto in un numero massimo di rate trimestrali pari a 8 o a 12 a seconda che l’importo complessivo da pagare per effetto della definizione sia fino alla concorrenza di 51.645,69 euro o superiore”. Inoltre, con l’acquiescenza, il contribuente beneficerà della sanzione ridotta ad un ottavo dell’importo irrogato, “salvo i casi in cui trattasi di atti conseguenti a processi verbali o ad inviti al contraddittorio non definiti precedentemente con l’adesione di cui sopra. Per il pagamento rateale, si applicano le medesime regole previste per l’accertamento con adesione”. La strada alternativa da percorrere riguarda il ricorso giurisdizionale: “Qui il contribuente ricorre al giudice tributario per rappresentare i motivi di fatto e di diritto per i quali si impugna l’atto impositivo. In presenza di ricorso, l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del 50% delle maggiori imposte accertate, ma anche in sede giurisdizionale è possibile adire ad una via conciliativa attraverso l’istituto della conciliazione giudiziale. La conciliazione può essere proposta in udienza o fuori udienza a seconda del momento in cui si forma la volontà delle parti di addivenire ad un accordo e deve avvenire non oltre la prima udienza fissata dalla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente beneficerà della sanzione ridotta ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare delle maggiori imposte dovute a seguito della conciliazione. A differenza dell’accertamento con adesione, la conciliazione è più flessibile in quanto è possibile definire anche una sola una parte del contenzioso. Inoltre, ha il vantaggio di definire una parte della contesa e limitare al minimo le questioni innanzi al giudice tributario, di norma soprattutto afferenti questioni di diritto”.