La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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lunedì 21 giugno 2010

A cura dell’Osservatorio sulla Famiglia di Caserta IL GIUDICE PEPE E IL PENALISTA IANNOTTI HANNO PRESENTATO UN LIBRO SUI REATI SESSUALI


All’incontro-dibattito erano presenti l’autrice Avv. Carmela Puzzo, la Dr.ssa Rosa Cimmino e gli Avv. Rosa Rachiero e Avv. Giovanna Barca –



Caserta ( di Ferdinando Terlizzi ) – E’ stato un vero successo di critica e di pubblico il dibattito, organizzato dalla Sezione di Caserta dell’Osservatorio sulla Famiglia, in occasione della presentazione del libro “I Reati Sessuali”, (Maggioli Editore ) tenutosi l’altro giorno alla libreria Pacifico di Caserta. Erano presenti giornalisti, uomini di cultura e oltre all’autrice, Avv. Carmela Puzzo, il giudice del Tribunale di S. Maria C.V. Antonio Pepe, la Dr.ssa Rosa Cimmino, Sostituto Commissario della sezione minori e reati sessuali della Questura di Caserta, l’avvocato Rosa Rachiero e l’avv. Giovanna Barca, quest’ultima responsabile dell’Osservatorio sulla Famiglia Sezione di Caserta. L’interessante dibattito che è scaturito dai diversi e qualificati interventi è stato moderato dall’avv. Penalista Gennaro Iannotti (recentemente subentrato nel consiglio Comunale di Caserta).

Il libro ( che fa parte della serie Attualità del Diritto, coordinata da Giuseppe Cassano ) è una monografia volta all’analisi di una tipologia di fattispecie criminose che negli ultimi anni, rispetto al passato, sono state al centro dell’attenzione non solo da parte dei giuristi ma anche dell’opinione pubblica proprio in virtù dei frequenti casi di cronaca verificatisi. “Il testo – è stato detto nel corso dell’incontro – è rivolto principalmente agli operatori del diritto (avvocati, magistrati, forze dell’ordine), può essere un ottimo supporto per tutti coloro che lavorano nel sociale e che quotidianamente si misurano con casi di violenza sessuale o, semplicemente per chi volesse saperne di più in ordine agli strumenti approntati dall’ordinamento per contrastare il fenomeno o volesse conoscere la recentissima evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia. Apre l’opera il capitolo dedicato ad una panoramica delle leggi che hanno visto mutare il volto del reato di violenza sessuale nel nostro ordinamento dal ‘700 in poi sino ad arrivare ai nostri giorni e segnatamente alla normativa sullo stalking legge n. 38 del 2009”. Come è noto, molti sono stati anche nella nostra Provincia gli arresti per Stolkig ( pedinamento e persecuzione ) e alcuni processi sono ora al vaglio del Tribunale Penale di S. Maria C,V.

Ritornando al libro è stato spiegato che il testo attiene anche alla nozione di atto sessuale che, come noto, costituisce il nucleo centrale di tale fattispecie criminosa attorno alla quale ruota un ampio dibattito giurisprudenziale. Dopo avere dettagliatamente esaminato la nozione di atto sessuale, ben tre capitoli sono stati dedicati rispettivamente alla tormentata vicenda della “sussumibilità” del bacio entro lo schema del reato di violenza sessuale; alle condotte insidiose o repentine tra le quali rientra la pacca sul sedere; nonché alla vicenda del jeans con particolare riguardo alla sentenza scandalo che all’epoca ha fatto scendere in campo a tutela dei diritti della donna anche donne di spessore come Rita Levi Montalcini.

Il tema è di scottante attualità, tanto è vero che, come si ricorderà, proprio nei giorni scorsi il nostro giornale si occupò del caso del tabaccaio di Alvignano, condannato a 2 anni di reclusione per aver tentato di dare un bacio ad una minorenne. Infatti il libro della Puzzo nel prosieguo della trattazione dà spazio anche al reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater, al reato di corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies ed alla violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies. Uno sguardo privilegiato è stato rivolto al fenomeno della violenza consumata all’interno delle mura domestiche, violenza che si contraddistingue per il fatto che i protagonisti siano legati da vincolo di affinità o di parentela. Al riguardo, è stata riportata la più recente giurisprudenza degli ermellini circa la configurabilità del reato di violenza sessuale anche nei confronti di ciascun coniuge qualora questi costringa l’altro coniuge ad avere rapporti sessuali indesiderati. Con specifico riguardo agli episodi di violenza sessuale perpetrata dal genitore nei confronti dei figli minori è stata analizzata invece la problematica della responsabilità dell’altro genitore ex art. 40 cpv e 609-bis c.p. per omesso impedimento del reato violenza sessuale nei confronti della prole proprio in virtù della posizione di garanzia che su di esso incombe ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 c.c.

“Tuttavia – ha spiegato l’autrice - “nel volume mi è parso doveroso occuparmi anche dell’altra faccia della medaglia “l’autore del reato sessuale”, se non altro per rammentare che spesso si tratta di soggetto che soffre di disturbi psichici e che nella maggior parte dei casi lo stesso ha a sua volta subito in passato violenza. Altresì, ho ritenuto opportuno ricordare la condizione di degrado e di emarginazione in cui versa il condannato per tali reati all’interno del sistema penitenziario italiano, atteso che ancora oggi all’interno delle carceri italiane non esistono ( come accade in altri paesi del mondo) delle sezioni specializzate all’interno delle quali chi si macchia di tali delitti possa ivi scontare la pena ed essere sottoposto ad un idoneo programma riabilitativo. Purtroppo, neanche nella recentissima legislazione è stata spesa una riga che prenda in considerazione il problema, anzi, pare che l’unico obiettivo del legislatore sia stato quello di procedere ad un inasprimento delle pene che, peraltro, serve a ben poco in un ordinamento ove non esiste l’effettività della pena”.